Decreto del Capo del Dipartimento del 15 maggio 2020 - Modifiche al decreto n. 576 del 23 febbraio 2020 di nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia Romagna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO l’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019 con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 – “Protezione Civile” - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO in particolare l’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 630/2020, che dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza in rassegna anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
VISTO, inoltre, l’articolo 1, comma 3, della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 il quale prevede che le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020 e n. 638 del 22 febbraio 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 7 febbraio 2020 con cui il Segretario generale del Ministero della salute è stato nominato Soggetto attuatore al fine di garantire la realizzazione degli interventi di competenza del Ministero della salute necessi al superamento del contesto emergenziale in rassegna, nonché il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 18 febbraio 2020 recante integrazione dei compiti e delle funzioni del medesimo soggetto attuatore;
VISTE le ordinanze contingibili ed urgenti del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 e del 21 febbraio 2020;
CONSIDERATA la necessità di consentire al soggetto attuatore - Presidente della Regione Emilia Romagna di avvalersi anche "delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, delle società controllate e delle agenzie, nonché di ulteriori soggetti individuati tra gli enti pubblici economici e non economici ed i soggetti gestori di servizi pubblici essenziali";
RITENUTO, pertanto di dover modificare il decreto n. 576 del 23 febbraio 2020;
SENTITO il Presidente della Regione Emilia Romagna;
per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano
DISPONE
ART. 1
- All’articolo 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del 23 febbraio 2020, dopo le parole: “comma 1” sono aggiunte le seguenti: “, anche avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, delle società controllate e delle agenzie, nonchè di ulteriori soggetti individuati tra gli enti pubblici economici e non economici ed i soggetti gestori di servizi pubblici essenziali".
Roma, 15 maggio 2020
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli