20 maggio 2022

Legge n. 51 del 20 maggio 2022 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022

Pubblichiamo di seguito l'art.1 della Legge 51/2022, le modifiche all'art. 31 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 in materia di assistenza e accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina e l'integrazione relativa all'assistenza ai minori non accompagnati. In allegato è possibile consultare il testo integrale della Legge.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

  1. Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 38 del 2022.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 maggio 2022

MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

All'articolo 31:

  • al comma 1: all'alinea, dopo le parole: «28 febbraio 2022» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022,» e dopo le parole: «è autorizzato» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi,»; alla lettera a), dopo le parole: «articolo 42 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le attivita' di accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale finalita' ai sensi del presente articolo e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonchè dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del codice penale, nonchè delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
  • al comma 2, le parole: «al comma 1, la lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettera a),»; al comma 4, dopo le parole: «articolo 44 del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al».

Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:

ART. 31-bis
(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite. A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.