Legge 5 marzo 2020, n. 13. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020.   
 Vigente al 10 marzo 2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
  
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  
 Promulga la seguente legge: 
         
Art. 1 
 1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 5 marzo 2020 
 MATTARELLA 
 Conte, Presidente del Consiglio dei ministri 
 Speranza, Ministro della salute 
 Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
Allegato 
 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6 
All’articolo 1: 
 al comma 1, dopo le parole: «le autorità competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,»; 
 al comma 2: alla lettera d), dopo la parola: «sospensione» sono inserite le seguenti: «del funzionamento» e le parole: «e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti»; 
 alla lettera f), dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al»; 
 alla lettera o), le parole: «o dall'area» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'area». 
  
All'articolo 2:
 al comma 1, dopo le parole: «Le autorità competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,» e le parole: «fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dei casi». 
All'articolo 3:
 al comma 1, la parola: «sentito» è sostituita dalla seguente: «sentiti», la parola: «sola» è soppressa e le parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome»; 
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione»;
al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza»;
 al comma 6: al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,»;  
 al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le parole: «della Corte dei conti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «21-quater» è soppresso il segno d'interpunzione: «,». 
All'articolo 4:
 al comma 1, dopo le parole: «31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,»; 
al comma 2: al primo periodo, dopo le parole: «derivanti dal comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»; 
 al secondo periodo, dopo la parola: «apportare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».