Dpcm del 9 agosto 2016: organizzazione del Dipartimento della protezione civile
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi», in
particolare l' articolo7, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152,ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 ;
Visto l'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'articolo 13, comma 3, dello stesso che dispone che «al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, sono disciplinate le relative competenze senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n, 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed in particolare l'art.21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2012, recante "Organizzazione del Dipartimento della protezione civile";
Ritenuto opportuno ricondurre l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile a quanto previsto in via generale dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che dispone che le competenze e il numero massimo di uffici e servizi delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che con decreto del Segretario generale e dei Ministri o Sottosegretari delegati è disciplinata l'organizzazione interna della medesima struttura, in modo da garantire flessibilità organizzativa al Dipartimento;
Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta
Art.1
Abrogazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2012 è abrogato.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012.
2. L'attuale organizzazione del Dipartimento della protezione civile resta ferma fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.