25 febbraio 2022

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 - Proroga della scadenza delle gestioni contabili di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 recante “Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017”, e modifiche al medesimo decreto

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” ed in particolare l'articolo 44-ter, comma 3, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, “ ... sono ... definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue”;

VISTO l'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, concernente “Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria”, il quale dispone che, in attuazione del comma 3 dell'articolo 44-ter della legge n. 196 del 2009, sono definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; le contabilità speciali, inserite nell'allegato 3 - Lista B, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, afferenti ad eventi calamitosi, alle quali non si applicano le disposizioni di cui al predetto articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge n. 225 del 1992, sono soppresse a seguito di istruttoria tecnica a cura del Dipartimento della protezione civile; con uno o successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è individuata la data entro la quale è operata la soppressione delle contabilità speciali di cui alla lista B e indicata la destinazione delle eventuali disponibilità residue; la soppressione è effettuata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 recante “Codice della protezione civile”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 che, in attuazione dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, a seguito di istruttoria tecnica del Dipartimento della protezione civile ha disposto l’“Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 recante “Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017” per ciascuna delle contabilità speciali nn. 1231, 2761, 2764, 3006, 3020, 3261, 3270, 3912, 3990, 5261, 5263, 5268, 5332, 5349, 5455, 5456 e 5642 sono state individuate la data di soppressione e la destinazione delle risorse residue;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 recante “Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017”, alle contabilità speciali nn. 1386, 1683, 1923, 3209, 5142, 5148, 5262, 5340, 5390, 5437, 5447 e 5622, non sono applicabili le modalità di soppressione previste ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2017;

VISTO l’articolo 1, comma 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020  che prevede per le contabilità speciali di cui all’allegato 1 con scadenza successiva al 31 maggio 2020, il titolare della contabilità speciale, almeno 30 giorni prima della data di chiusura prevista per la relativa contabilità speciale, può richiedere al Dipartimento della protezione civile, con motivata relazione, l’eventuale proroga della data prevista per la soppressione, per un periodo di tempo comunque non superiore a 12 mesi e che la proroga potrà essere disposta, previa istruttoria e valutazioni del medesimo Dipartimento, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2021 che, in attuazione dell’articolo 1, comma 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio ha previsto, a seguito della richiesta avanzata  dai titolari delle c.s. 1231, 3912, 3990 e 5456 e della conseguente istruttoria tecnica del Dipartimento della protezione civile, la proroga della scadenza delle citate c.s. di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017, al 31 dicembre 2021”;

ATTESO che il Sindaco di San Giuliano di Puglia, Soggetto Attuatore di cui all’O.P.C.M. 3891/2010, titolare della contabilità speciale 3990, non ha avanzato richiesta di proroga della citata contabilità speciale e, pertanto, la stessa potrà essere chiusa al 31 dicembre 2021, come previsto dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2021, con le modalità di soppressione e con destinazione delle risorse residue secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020;

VISTA la nota n. 10888 del 29 novembre 2021 con cui il Sindaco del Comune di Bonorva (SS), titolare della contabilità speciale n. 3270, in scadenza il 31 dicembre 2021, chiede, per consentire la conclusione delle attività e dei contenziosi pendenti, il mantenimento in vigore della stessa c.s. fino al 31 dicembre 2022;

VISTA la nota n. 29730 del 2 settembre 2021 con cui il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, L’Abruzzo e la Sardegna, titolare della contabilità speciale n. 5349, in scadenza il 31 dicembre 2021, rappresenta che le attività residuali indicate nella nota n. 40550 dell’8 ottobre 2018 non sono ancora concluse, che permane un contenzioso in atto la cui udienza è fissata a febbraio 2022 e richiede, con motivata relazione, il mantenimento in vigore della stessa c.s. fino al 31 dicembre 2022;

VISTE le note n. 96 del 30 settembre 2021 e n. 138 del 20 dicembre 2021 con cui il Soggetto Attuatore Provveditore Interregionale per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata, titolare della contabilità speciale n. 5456, rappresenta che permane un contenzioso in atto con la regione Molise e, pertanto, ribadisce la necessità di utilizzo della contabilità speciale;

VISTA la nota n. 1067757 del 22 dicembre 2021 con cui il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile del Lazio, rappresenta che le attività non sono ancora concluse e richiede che le relative risorse programmate, giacenti sulla contabilità speciale n. 1231, siano trasferite sui capitoli di bilancio regionali;

VISTA la nota n. 2700 del 23 dicembre 2021 con cui il coordinatore della “Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni” rappresenta che le attività non sono ancora concluse e richiede che le relative risorse programmate, giacenti sulla contabilità speciale n. 3912, siano trasferite sul conto corrente infruttifero n. 22330 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la riassegnazione sul pertinente capitolo di spesa n. 903 “Spese per il completamento del Polo Natatorio Valco San Paolo” iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in gestione alla suddetta Struttura

CONSIDERATI gli esiti dell’istruttoria del Dipartimento della protezione civile;

ATTESO che con riferimento alla contabilità speciale n. 5456, intestata al Provveditore Interregionale per la Campania e il Molise, per le motivazioni indicate in premessa, sono emersi nuovi elementi in base ai quali alla gestione della c.s. citata non è opportuno applicare le modalità di soppressione previste ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2017;

RITENUTO necessario, pertanto, escludere dalla procedura di soppressione la contabilità speciale n. 5456;

RITENUTO necessario prorogare la data di scadenza delle c.s. 3270 e 5349 al 31 dicembre 2022;

RITENUTO necessario, a motivo delle attività ancora in essere, prevedere, alla chiusura della c.s. 1231 il riversamento delle risorse sul bilancio della Regione Lazio e alla chiusura della c.s. 3912 il riversamento delle risorse sul conto corrente infruttifero n.22330 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riassegnazione sul pertinente capitolo di spesa n. 903 “Spese per il completamento del Polo Natatorio Valco San Paolo” iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in gestione alla suddetta Struttura, con  riversamento, al completamento delle attività, per entrambe le c.s., delle eventuali risorse residue al Fondo per le emergenze nazionali;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

DECRETA

ART. 1
(Proroga della data di scadenza delle contabilità speciali nn. 3270 e  5349)

  1. La data di soppressione in via definitiva delle contabilità speciali nn. 3270 e 5349 di cui all’allegato 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, recante “Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017”, è prorogata al 31 dicembre 2022.
  2. Restano ferme per le contabilità di cui al comma 1 le modalità di soppressione e la destinazione delle risorse residue di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020.

ART. 2
(Esclusione dalla procedura di soppressione della c.s. 5456)
La contabilità speciale n. 5456, di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2017, per le motivazioni citate in premessa, è esclusa dalla procedura di soppressione prevista dal citato decreto e deve intendersi, pertanto, vigente.

ART. 3
(Chiusura delle contabilità speciali n. 3990 e nn. 1231 e 3912 con trasferimento delle risorse programmate per le attività ancora in corso)

  1. Alla chiusura della contabilità speciale 3990, come previsto dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2021, si provvede con le modalità di soppressione e con la destinazione delle risorse residue secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020.
  2. Alla chiusura della contabilità speciale “1231”, le risorse ivi presenti, impegnate per le attività ancora non concluse, sono trasferite sul Bilancio della Regione Lazio per il completamento delle medesime attività.
  3. Alla chiusura della contabilità speciale “3912” le risorse ivi presenti, impegnate per le attività ancora non concluse, sono trasferite sul Conto corrente infruttifero n. 22330 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riassegnazione sul pertinente capitolo di spesa n. 903 “Spese per il completamento del Polo Natatorio Valco San Paolo” iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in gestione alla suddetta Struttura, per il completamento delle medesime attività.
  4. Al completamento delle attività di cui ai commi 2 e 3 le risorse eventualmente residue sono riversate all’entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

ART. 4
(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020)

  1. Al titolo dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, recante “Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017”, le parole “5456” sono soppresse.
  2. Al comma 3 dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, le parole “1231” e “3912” sono soppresse.
  3. Nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio:

    a) con riferimento alla contabilità speciale n. 1231, le parole “Fondo per le emergenze nazionali” sono sostituite con le parole “Bilancio della Regione Lazio”;
    b) con riferimento alla contabilità speciale n.  3912, le parole “Fondo per le emergenze nazionali” sono sostituite con le parole: “Conto corrente infruttifero n. 22330 della Presidenza del Consiglio dei ministri.”
    c) l’intera riga riferita alla contabilità speciale n. 5456, da “CS” a “Destinazione delle eventuali risorse residue” è soppressa.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, lì  25 febbraio 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Mario Draghi