21 settembre 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2020 - Modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2010, 28 ottobre 2011, 15 settembre 2015, relativi all’assegnazione di risorse finanziarie alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche e Toscana

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante “Codice della Protezione Civile”;

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”, ed in particolare l’articolo 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'articolo 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3728 del 29 dicembre 2008 recante “Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244”, con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l’annualità 2008;

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3864 del 31 marzo 2010 recante “Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244”, con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l’annualità 2009.

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3879 del 19 maggio 2010 recante “Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244”, con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l’annualità 2010.

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3927 del 2 marzo 2011 recante “Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244”, con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l’annualità 2011;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante “Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed incrementato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244”, con il quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall’articolo 2, comma 276, della legge 24  dicembre  2007,  n.244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per le annualità 2012-2013; 

VISTO il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 che riporta nell'allegato 1 la ripartizione tra Regioni e Province autonome delle somme destinate dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, a valere sulle assegnazioni delle annualità 2012 -2013 e nell’allegato 2 le riassegnazioni dell'annualità 2011;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2010 recante “Assegnazione alle regioni Liguria, Piemonte e Umbria di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2011 recante “Assegnazione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2015 recante “Assegnazione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2017 recante “Assegnazione alle Regioni Abruzzo, Campania, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326” nel quale, all’articolo 1 comma 1, viene annullato il contributo di euro 550.000,00 per l’intervento riportato al n.1 dell’Allegato 5 sulla scuola media “G. Ungaretti” edificio B sito in Coreglia Antelminelli, lasciando finanziamento nella disponibilità della Regione Toscana, mentre al comma 2 lettera c) del medesimo articolo, viene assegnato un contributo integrativo di euro 463.131,00 all’intervento riportato al n. 2 dell’Allegato 9 sul corpo A della stessa scuola media, risultando quindi nella disponibilità della Regione Toscana la differenza di contributo pari a euro 86.869,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2017, recante “Assegnazione alle Regioni Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326” che all’Allegato 1 riporta la tabella di ripartizione delle riassegnazioni delle annualità 2012-13 che prevede per la Regione Toscana un importo di euro 64.948,64;  

VISTO l'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3728/08 che stabilisce che con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  il Ministero  delle  infrastrutture, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono individuati,  conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle Regioni, gli interventi da  realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo, ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

VISTO l'articolo 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3728/08, secondo il quale, il parere Commissione mista, costituita, ai sensi dell’articolo 3 comma 7 della stessa ordinanza, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009 e modificata con decreti del 7 giugno 2011 e del 23 aprile 2015, composta da qualificati rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, assolve anche l'obbligo di sentire i Ministeri competenti, previsto all'articolo 3, comma 2 della stessa ordinanza;

VISTO il verbale della riunione della Commissione mista del 12 settembre 2018 in cui risultano presenti i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale vengono approvate le modifiche ai piani trasmessi dalle Regioni Abruzzo e Liguria;

VISTO il verbale della riunione della Commissione mista del 28 novembre 2019 in cui risultano presenti i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale vengono approvate le modifiche ai piani trasmessi dalle Regioni Basilicata, Lazio, Liguria, Marche e viene approvato con riserva il piano trasmesso dalla Regione Toscana in quanto mancante del parere positivo dell’Ufficio Scolastico Regionale relativamente all’intervento di adeguamento strutturale ed antisismico della scuola “Il Melograno” di Pistoia;

VISTA la lettera prot. 29668 del 24 gennaio 2020 con la quale la Regione Toscana trasmette il parere positivo dell’Ufficio Scolastico Regionale relativamente all’intervento di adeguamento strutturale ed antisismico della scuola “Il Melograno” di Pistoia;

VISTA la nota della regione Lazio prot.n. 541586 del 5 agosto 2016 nella quale si richiede una riduzione del finanziamento dell’intervento sulla Scuola Elementare Statale nel Comune di Filettino da 1.332.000,00 euro, assegnato con DPCM del 15 settembre 2015,  a 700.000,00 euro, risultando quindi una riduzione di finanziamento pari a 632.000 euro e non 662.000 euro, come riportato per un refuso nel verbale della riunione della Commissione mista del 29 novembre 2019;

VISTO l’articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3728/08 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, vengono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle Regioni, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell’ambito della disponibilità del Fondo, ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

DECRETA

ART. 1

  1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto
  2. Gli interventi riportati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 al presente decreto sono annullati. Il relativo finanziamento, pari complessivamente a 4.004.797,81 euro, rimane nella disponibilità delle rispettive Regioni, per le stesse finalità previste dall’articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e concorre alla definizione dei piani finanziati negli allegati successivi.
  3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 2, si dispone che:
    a) l’intervento n. 1 di cui all'allegato 7 al presente decreto è finanziato con un contributo di 725.962,85 euro a valere sulle risorse precedentemente destinate alla realizzazione dell’intervento annullato di cui all'allegato 1 al presente decreto.
    b) l’intervento n. 1 di cui all'allegato 8 al presente decreto è finanziato con un contributo di 463.709,00 euro a valere sulle risorse precedentemente destinate alla realizzazione dell’intervento annullato di cui all'allegato 2 al presente decreto. Le risorse che residuano dall’intervento annullato, pari a 78 centesimi, rimangono nella disponibilità della Regione Basilicata, per le stesse finalità previste dall’articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e concorrono alla definizione dei piani successivi.
    c) all’intervento n. 2 di cui all’allegato 9 al presente decreto, già finanziato al n. 2 di cui all’allegato 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2015 con importo di 1.332.000,00 euro, è disposta una riduzione di contributo pari a 632.000,00 euro. Il finanziamento totale dell’intervento n. 2 di cui all’allegato 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2015 rimane, pertanto, fissato in 700.000,00 euro. Le risorse residue, pari 632.000,00 euro rimangono nella disponibilità della Regione Lazio, per le stesse finalità previste dall’articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e concorrono alla definizione dei piani successivi.
    d) all’intervento n. 3 di cui all’allegato 10 al presente decreto, già finanziato al n. 3 di cui all’allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2015 con importo di 230.354,99 euro, è assegnato un contributo integrativo pari a 271.818,88 euro a valere sulle risorse precedentemente destinate alla realizzazione dell’intervento annullato di cui all'allegato 5 del presente decreto. Il finanziamento totale rimane, pertanto, fissato in 502.173,87 euro.
    e) l’intervento n. 1 di cui all'allegato 11 al presente decreto è finanziato con un contributo di 450.167,00 euro a valere sulle seguenti risorse: quanto a 298.350,00 euro derivanti dall’intervento annullato di cui all'allegato 6 al presente decreto, quanto a 64.948,00 euro a valere sulle risorse di cui all’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017, assegnate e non ancora trasferite alla Regione Toscana e quanto a 86.869,00 euro derivanti dalla differenza tra il contributo annullato di cui al n. 1 dell’Allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2017, pari a 550.000,00 euro, ed il contributo integrativo assegnato, nel medesimo decreto, all’intervento di cui al n. 2 dell’Allegato 9, pari a 463.131,00 euro.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 settembre 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Giuseppe Conte