13 luglio 2022

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 Luglio 2022 - Decreto, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante: “Codice della protezione civile” così come modificato e integrato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4;

VISTO l’articolo 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, con cui, al fine dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del medesimo Codice, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in tre tipologie definendo di tipo b) le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

VISTO l’articolo 45 del citato Codice di protezione civile con cui è istituito il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui finalità è contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del medesimo codice;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato articolo 45 rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi d'intesa con la Conferenza unificata, la disciplina dei criteri di riparto e delle modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il ripristino della capacità di risposta alle emergenze delle Regioni, tenuto conto dell’intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi delle componenti e strutture operative, ivi comprese le colonne mobili;

CONSIDERATA la necessità di concorrere agli interventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), formalmente dichiarati dalle Regioni;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dare attuazione al sopra citato articolo 45 del decreto legislativo n. 1/2018;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 6 luglio 2022;

 

DECRETA:

 

ART. 1
(Criteri di riparto)

  1. Le risorse relative al Fondo regionale per la protezione civile, annualmente iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono ripartite tra le Regioni sulla base dei seguenti criteri:
    - 30% ripartito in ugual misura per ciascuna Regione quale quota fissa;
    - 15% ripartito proporzionalmente alla popolazione residente desunta dai dati Istat dell’anno precedente;
    - 15% ripartito proporzionalmente alla superficie territoriale desunta dai dati Istat dell’anno precedente;
    - 25% ripartito in funzione della estensione delle aree R4 e R3, rischio molto elevato ed elevato o equivalenti individuate per il rischio frana nei piani di assetto idrogeologico di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e, per il rischio alluvione, nei piani di gestione del rischio alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni, determinate dalle Regioni con modalità omogenee;
    - 15% ripartito in funzione della popolazione residente in comuni classificati in   zona sismica 1 e 2. 
     
  2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, la Conferenza Unificata trasmette al Dipartimento della protezione civile il Piano generale di riparto delle risorse tra le Regioni entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed entro il 31 gennaio per le annualità successive.
     
  3. Con successivo decreto annuale il Capo del Dipartimento della protezione civile, adotta il piano generale di riparto e dispone l’assegnazione delle relative risorse sulla base delle risorse disponibili per l’annualità di riferimento a legislazione vigente.

 

ART. 2
(Modalità di utilizzo)

  1. Le risorse finanziarie sono utilizzate dalle Regioni per la realizzazione di programmi connessi alle sottoelencate linee di intervento; gli interventi sono identificati dal codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3:
    - per il ripristino della capacità di risposta alle emergenze protezione civile in considerazione dell’intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi delle componenti e strutture operative regionali e comunali, ivi comprese le colonne mobili impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione nonché per il ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività, qualora non convenientemente ripristinabili;
    - per concorrere agli interventi e misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguente alle emergenze derivanti da eventi di tipo b), come individuati dall’articolo 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, ivi compresi i contributi per privati e imprese danneggiati verificatisi nell’anno precedente, a condizione che la Regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e s.m.i.;
    - una quota non inferiore al 30% per il potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, riservandone, di norma, a questi ultimi una quota non inferiore al 50%, sulla base delle effettive esigenze riscontrate dalle Regioni sul territorio.
     
  2. I programmi di cui al comma 1, approvati dalle Regioni interessate, sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dall’adozione del Piano di riparto di cui all’articolo 1, comma 2.

     

ART. 3
(Modalità di trasferimento)

1. Il Dipartimento della protezione civile, trasferisce le risorse alle Regioni, ovvero ove esistenti, alle Agenzie regionali preposte allo svolgimento delle attività di protezione civile, sui relativi conti di tesoreria con le seguenti modalità: - acconto del 70% all’avvenuta registrazione del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di assegnazione delle risorse di cui al precedente articolo 1;
- saldo del 30% eventualmente rimodulato, su richiesta degli Enti corredata dalla relazione relativa al completamento degli interventi realizzati e della documentazione che attesti l’avvenuta liquidazione delle precedenti anticipazioni nella misura non inferiore all’80% e dell’elenco delle somme necessarie a consentire la chiusura amministrativa di ciascuno degli investimenti programmati.

2. Le risorse erogate per le quali non siano state assunti impegni di spesa da parte delle Regioni entro un anno dalla data del loro trasferimento, ad eccezione delle risorse destinate agli interventi di tipo b), devono essere restituite al Dipartimento della protezione civile per essere ridistribuite tra le altre Regioni secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.

 

ART. 4
(Premialità)

  1. Il Dipartimento della protezione civile, ad eccezione delle risorse destinate agli interventi di tipo b), determina l’ammontare delle assegnazioni per le quali non siano stati assunti impegni di spesa da parte delle Regioni nei dodici mesi successivi alla data di trasferimento delle risorse in acconto, per la conseguente ripartizione, in misura proporzionale, a titolo di premialità, in favore delle Amministrazioni che avranno dimostrato di aver avviato interamente i programmi preventivati.
     
  2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si provvede nelle annualità successive a quella di riferimento, con il decreto di cui all’articolo 1, comma 3.

 

ART. 5
(Monitoraggio)

  1. Le Regioni sono tenute a verificare l’effettivo utilizzo delle risorse trasferite ai sensi del presente provvedimento e relazionano al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di trasferimento delle risorse in acconto, sullo stato di attuazione degli interventi e delle misure riportate nei rispettivi programmi di cui all’articolo.
     
  2. Per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e delle misure è istituito presso il Dipartimento della protezione civile apposito gruppo di lavoro, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e per la cui partecipazione non è prevista la corresponsione di alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, incaricato delle verifiche propedeutiche alle erogazioni del saldo di cui all’articolo 3, comma 1, nonché alla gestione delle premialità di cui all’articolo. 4.
     
  3. La composizione del gruppo di lavoro e le modalità operative per lo svolgimento del monitoraggio sono definite con uno o più decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.

     

ART. 6
(Adempimenti)

  1. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 13 luglio 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Mario Draghi