Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 - Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 aprile 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” ed in particolare: l'articolo 40, comma 2, lettera p), concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato; l'articolo 44-ter, comma 3, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, “ ... sono ... definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue”; l’articolo 44-ter, comma 4 in base al quale non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché i casi di urgenza e necessità;
VISTO l'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, concernente “Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria”, il quale dispone che, in attuazione del comma 3 dell'articolo 44-ter della legge n. 196 del 2009, sono definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; le contabilità speciali, inserite nell'allegato 3 - Lista B, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, afferenti ad eventi calamitosi, alle quali non si applicano le disposizioni di cui al predetto articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge n. 225 del 1992, sono soppresse a seguito di istruttoria tecnica a cura del Dipartimento della protezione civile da effettuarsi avuto riguardo alla verifica degli interventi già in corso o, comunque, contenuti in atti di programmazione formalmente approvati e integralmente finanziati a valere sulle relative disponibilità residue alla data del citato decreto, alla provenienza originaria delle risorse, nonché a contenziosi eventualmente pendenti; con uno o successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è individuata la data entro la quale è operata la soppressione delle contabilità speciali di cui alla lista B e indicata la destinazione delle eventuali disponibilità residue; la soppressione è effettuata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 recante “Codice della protezione civile”;
VISTO l’articolo 15, comma 5 del decreto legge 6 del 1998, recante “Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi”, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modifiche e integrazioni, che dispone che le risorse previste dal medesimo articolo nonché le ulteriori disponibilità individuate in sede di intesa istituzionale di programma siano utilizzate mediante apertura di contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni, che operano quali funzionari delegati e che i fondi che affluiscono alle predette contabilità siano mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono e atteso che gli interventi di cui alle relative c.s. 1386 e 1923 non risultano allo stato conclusi;
VISTA l’ordinanza n. 343 del 9 maggio 2016 che ha disposto il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della medesima regione, e da ultimo la ordinanza n. 562 dell’11 dicembre 2018 con cui è stato disposto il subentro nel regime ordinario ed è stata prorogata la gestione della contabilità speciale n. 1683 fino al 31 dicembre 2018 disponendo che alla chiusura della c.s. si provveda alla successiva riassegnazione al fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza; atteso pertanto che la c.s. 1683 non può formare oggetto di soppressione in via definitiva ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017;
VISTO l’Accordo di programma stipulato nel 2006 tra il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed il Presidente della Regione Campania-Commissario straordinario di Governo di cui alla legge 887 del 1984 per il completamento dei lavori di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico in Campania, a valere sulla c.s. 3209; atteso che la c.s. 3209, secondo quanto disposto dall’articolo 44-ter, comma 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può formare oggetto di soppressione in via definitiva ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017;
VISTO l’articolo 12 bis, comma 2 del decreto legge n. 193 del 2016, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, e successive modifiche e integrazioni, che prevede che le risorse giacenti sulle c.s., tra le quali la c.s. 5142 connessa all’emergenza relativa ad insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Campania, istituite a favore degli ex commissari delegati siano mantenuti nelle medesime c.s. per essere destinate alle finalità del medesimo articolo; atteso che, secondo quanto disposto dalla norma citata, la medesima c.s. non può formare oggetto di soppressione in via definitiva ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017;
VISTO l’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, che dispone la proroga al 31 dicembre 2022 dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 136 del 10 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 6 febbraio 2014 e atteso pertanto che la c.s. 5148, secondo quanto disposto dalla norma citata, non può formare oggetto di soppressione in via definitiva ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017;
VISTA l’ordinanza n. 3722 del 19 dicembre 2008, recante “Ulteriori disposizioni conseguenti alla dichiarazione di grande evento nel territorio della regione Abruzzo per garantire il regolare svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009”, come modificata dall’ O.P.C.M. n. 3742 del 18 febbraio 2009 ed in particolare l’articolo 3 che prevede l’istituzione di una contabilità speciale per l’attuazione dell’ordinanza, con le modalità previste dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 nonché l’articolo 5 che dispone che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resti estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall’applicazione della ordinanza medesima e atteso pertanto che la c.s. 5262 non può formare oggetto di soppressione in via definitiva ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017;
VISTO l’articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legge n. 8 del 2017, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con legge n. 45 del 2017, che dispone che i soggetti pubblici beneficiari, tra cui anche il Provveditorato interregionale Lazio, Abruzzo e Sardegna, dei trasferimenti eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dal titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le risorse incassate e rimaste disponibili all'esito della rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le medesime finalità di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 e che le risorse della c.s. 5281 sono confluite, al momento della relativa chiusura, a diverse contabilità, tra cui la c.s. 5340 e che, pertanto, secondo quanto disposto dalla norma citata, la medesima c.s. non può formare oggetto di soppressione in via definitiva ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 che proroga, con incarico rinnovabile, il Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO’ 2015 S.p.A. fino al 31 dicembre 2019 e che pertanto, secondo quanto disposto dal provvedimento citato, la c.s. 5390 non può formare oggetto di soppressione in via definitiva ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017;
VISTO l’articolo 12 del decreto legge 195 del 2009, recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile” che prevede che per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni campani, la nomina di un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione e l’ordinanza n. 3880 del 2010 che ha previsto che, ai fini della corretta attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo 12, relativamente all'attività del soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo al Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, è istituita apposita contabilità speciale, intestata al soggetto liquidatore, sulla quale confluiscono le risorse economiche già facenti capo al Consorzio unico, nonché le ulteriori somme derivanti dalla gestione ordinaria della compagine consortile e che le risorse economiche che confluiscono sulla contabilità speciale di cui al precedente comma 1, cui si applicano le previsioni normative di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono destinate, prioritariamente, al pagamento delle maestranze impiegate nell'ambito del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta e che, pertanto, la c.s. 5437 non può formare oggetto di soppressione in via definitiva ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017;
VISTI l’articolo 10 del decreto legge n. 91 del 2014, che prevede che i Presidenti delle Regioni subentrino relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali nonché l’articolo 7 del decreto legge n. 133 del 2014 recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, che dispone che a partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite accordo di programma e che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91; atteso che le c.s. suddette, ivi compresa la c.s. 5447, sono utilizzate per la gestione degli interventi strutturali di contrasto al dissesto idrogeologico in ciascuna Regione e che, pertanto, in virtù del combinato disposto delle suddette norme, la c.s. in parola non può formare oggetto di soppressione in via definitiva ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017;
VISTI l’articolo 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l’ordinanza 3728 del 2008 che disciplina le modalità di utilizzazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo quanto previsto dal citato articolo della legge 244/2007 e atteso che la c.s. 5622, aperta ai sensi del citato articolo 32 bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, secondo quanto disposto dalla norma citata, non può formare oggetto di soppressione in via definitiva ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017;
VISTA la nota prot. n. 135608 del 10 maggio 2018 della Regione Liguria con la quale si richiede l’approvazione di un piano di riprogrammazione delle economie accertate, in riferimento alla contabilità speciale n. 5268;
VISTA la nota prot. n. 45309 del 7 agosto 2017 della Regione Siciliana con la quale si richiede il prosieguo delle attività in regime ordinario per il completamento del piano degli interventi, in riferimento alla contabilità speciale n. 5455;
VISTA la nota prot. n. 2651 del 27 luglio 2018 del Commissario Liquidatore dell’ARCADIS con la quale si richiede di riversare le somme disponibili sul conto corrente intestato alla Regione Campania da assegnare alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i lavori pubblici e la protezione civile, in riferimento alle contabilità speciali nn. 2761 e 2764;
VISTE le note della Regione Emilia Romagna prot. n. 568896 del 7 settembre 2018 e prot. n. 618104 del 9 ottobre 2018 con le quali la regione medesima chiede il riversamento delle risorse residue sulle c.s. 3020 e 5263 al Bilancio dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia Romagna per la realizzazione di uno specifico piano finalizzato alla realizzazione di ulteriori iniziative;
VISTA la nota prot. n. 230 del 30 aprile 2018 con la quale la Regione Molise chiede il riversamento delle risorse residue sulla c.s. 3990 al Bilancio dell’Agenzia Regionale Ricostruzione Post-Sisma della medesima Regione, ente competente al finanziamento e all’effettuazione dei pagamenti inerenti la ricostruzione post sisma 2002 e valutata l’opportunità di procedere anche per la cs 5456 al riversamento delle risorse residue al Bilancio della medesima Agenzia Regionale;
CONSIDERATI gli esiti dell’istruttoria tecnica del Dipartimento della protezione civile;
CONSIDERATO che, nel corso della predetta istruttoria, è emerso che le contabilità speciali nn. 2981, 5189 e 5405, a seguito di presentazione di apposita istanza dell’intestatario di ciascuna contabilità speciale, risultano chiuse dal Ministero dell’economia e delle finanze con riversamento delle risorse residue alle Amministrazioni di provenienza;
CONSIDERATO che, nel corso della predetta istruttoria, è emerso che le contabilità speciali nn. 3224, 3917, 5281, 5403, risultano chiuse dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367, recante “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” con riversamento delle risorse residue all’erario;
ATTESO che, nel corso della predetta istruttoria, in base alle disposizioni normative ed alle motivazioni riportate in premessa, è emerso che alle gestioni di cui alle contabilità speciali nn. 1386, 1683, 1923, 3209, 5142, 5148, 5262, 5340, 5390, 5437, 5447 e 5622, non sono applicabili le modalità di soppressione previste ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2017;
CONSIDERATO che, in base alle risultanze della citata istruttoria, le contabilità speciali nn. 1231, 2761, 2764, 3006, 3020, 3261, 3270, 3912, 3990, 5261, 5263, 5268, 5332, 5349, 5455, 5456 e 5642 possono essere soppresse in via definitiva ai sensi del presente decreto e che per ciascuna sono state individuate la data di soppressione e la destinazione delle risorse residue;
CONSIDERATO che le risorse originariamente versate nelle contabilità speciali, aperte con ordinanze emanate ai sensi della previgente legge 24 febbraio 1992, n. 225, risultano destinate a finalità di protezione civile e pertanto le eventuali risorse residue devono essere parimenti destinate alle medesime finalità;
RITENUTO che le eventuali risorse residue, laddove sia possibile individuare le amministrazioni eroganti, siano riassegnate alle stesse, in proporzione alle risorse stanziate originariamente, ovvero che le stesse siano versate alle amministrazioni ordinariamente competenti che ne abbiano fatto richiesta, con vincolo di destinazione correlato ad attività di protezione civile, o, infine, in mancanza del verificarsi delle predette condizioni, che siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
ATTESO che per le contabilità speciali nn. 2761, 2764, 3020, 3261, 3990, 5263, 5268, 5455, 5456 e 5642, il Dipartimento della protezione civile ha ravvisato l’opportunità di versare le eventuali risorse residue alla data di chiusura alle amministrazioni individuate con vincolo di destinazione delle risorse correlato ad attività di protezione civile;
ATTESO che per le contabilità speciali nn. 1231, 3006, 3270, 3912, 5261, 5332, 5349 il Dipartimento della protezione civile, essendo venute meno le finalità, ha ravvisato l’opportunità di versare le eventuali risorse residue alla chiusura delle stesse all’entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere riassegnate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la nota prot. n. 40638 del 2 agosto 2019 del Dipartimento della protezione civile con la quale sono state inviate al Ministero dell’economia e delle finanze la bozza di decreto e la relazione illustrativa;
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n.218788 del 30 settembre 2019 con la quale sono state richieste alcune modifiche ed integrazioni alla citata bozza di decreto;
VISTA la nota del Dipartimento della protezione civile prot. n. 59219 del 15 novembre 2019 con la quale è stato trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze il nuovo testo del decreto, recante le modifiche e integrazioni richieste dal medesimo Dicastero con la citata nota prot. n. 218788;
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 253009 del 3 dicembre 2019 che ritiene condivisibile l’impianto complessivo del provvedimento e suggerisce alcuni possibili interventi sulla formulazione del decreto, alcuni dei quali risultano accolti dal Dipartimento della protezione civile;
SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
DECRETA
ART. 1
(Individuazione della data di soppressione in via definitiva delle contabilità speciali nn. 1231, 2761, 2764, 3006, 3020, 3261, 3270, 3912, 3990, 5261, 5263, 5268, 5332, 5349, 5455, 5456 e 5642 e destinazione delle risorse residue)
- Nell’allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, sono riportate le contabilità speciali di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2017 per le quali operare la soppressione in via definitiva, con indicazione della data di chiusura e della destinazione delle risorse residue.
- La soppressione è effettuata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2017.
- Alla chiusura delle contabilità speciali nn. 1231, 3006, 3270, 3912, 5261, 5332, 5349 le eventuali risorse residue sono versate all’entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere riassegnate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
- Per le contabilità speciali di cui all’allegato 1 con scadenza successiva al 31 maggio 2020, il titolare della contabilità speciale, almeno 30 giorni prima della data di chiusura prevista per la relativa contabilità speciale, può richiedere al Dipartimento della protezione civile, con motivata relazione, l’eventuale proroga della data inizialmente prevista per la soppressione, per un periodo di tempo comunque non superiore a 12 mesi. La proroga potrà essere disposta, previa istruttoria e valutazioni del medesimo Dipartimento, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
ART. 2
(Contabilità speciali escluse dalle modalità di soppressione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2017)
- Le contabilità speciali nn. 1386, 1683, 1923, 3209, 5142, 5148, 5262, 5340, 5390, 5437, 5447 e 5622, di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2017, per le motivazioni citate in premessa, sono escluse dalla procedura di soppressione prevista dal citato decreto e devono intendersi, pertanto, vigenti.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 13 febbraio 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINSTRI
Giuseppe Conte