12 novembre 2025

Decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 12 novembre 2025, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 701 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, regolante i criteri di assegnazione e riparto dei contributi per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d’uso residenziale ubicato nella zona di intervento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n.140

Decreto già bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, inviato agli organi di controllo e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;

VISTO l’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l’articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, nonché le ordinanze di protezione civile di attuazione del medesimo Fondo;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, recante “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”;

VISTI il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati” e i relativi allegati A e B;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 gennaio 2018, emanato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle Norme tecniche per le costruzioni;

VISTE le “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle Costruzioni” allegate al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 marzo 2017 n. 65 di modifica al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 febbraio 2017, n. 58; 

VISTO il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”, che prevede misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell’area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni Comuni o parti di Comuni della Città metropolitana di Napoli;

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023 n.140, che prevede un’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia privata, finalizzata all’individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;

VISTA la delimitazione della “zona di intervento”, operata dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 140 del 2023, approvata dalla Commissione Grandi Rischi, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella seduta congiunta dei settori Sismico e Vulcanico del 3 novembre 2023, nel corso della quale la medesima Commissione ha altresì approvato la delimitazione della “zona di intervento ristretta” per le finalità di pianificazione speditiva di emergenza di cui all’articolo 4 del richiamato decreto-legge n. 140 del 2023;

VISTO l’articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 140 del 2023, in forza del quale, all’interno della zona di intervento, il piano straordinario è realizzato, con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile con apposita ordinanza, d’intesa con la Regione Campania, con efficacia dalla data di adozione, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l’anno 2023;

VISTO il Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, approvato il 26 febbraio 2024 con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO il Capitolo 3 del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, che provvede alla disciplina di una misura finalizzata alla ricognizione speditiva del patrimonio edilizio privato ricompreso nella zona di intervento, al fine di definirne un piano degli interventi, stimarne i costi e le priorità di intervento;

VISTO il Capitolo 3 del Piano straordinario, in forza del quale, attesa la necessità di non creare disomogeneità di trattamento tra i cittadini residenti in immobili ad uso residenziale di proprietà privata e cittadini residenti in immobili ad uso residenziale ma di proprietà pubblica, d’intesa con la Regione Campania, anche gli edifici residenziali (ACER), seppur di proprietà pubblica, per la funzione residenziale da questi espletata, sono ricondotti alla disciplina dell’edilizia privata del richiamato Piano straordinario;

VISTI gli esiti della valutazione della vulnerabilità areale prodotti dal Centro Studi PLINIVS condotta secondo le modalità di cui alla Fase (i) del Capitolo 3 del richiamato Piano straordinario e, in particolare, la mappa di vulnerabilità areale della zona di intervento trasmessa dal Dipartimento della protezione civile alla Regione Campania e ai Comuni di Napoli, Bacoli e Pozzuoli il 30 ottobre 2024 di cui alla nota prot. DPC. 55480;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1081 del 16 marzo 2024, recante le procedure semplificate relative allo svolgimento dell’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia privata, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140;

CONSIDERATO che la procedura di analisi della vulnerabilità dei singoli edifici privati, a partire dagli esiti dei sopralluoghi CARTIS-edificio, prevista dalla fase (iv) e dalla fase (vi) del Capitolo 3 del Piano straordinario, basata su procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 gennaio 2018, prevede la definizione da parte del Consorzio ReLUIS di fasce di vulnerabilità dei singoli edifici ricadenti nella zona di intervento;

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2024 n. 23, recante “Norme urbanistiche per la prevenzione del rischio bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”;

VISTO il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 2024, n. 76, recante “Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”, che prevede ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei;

VISTA la legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” e, in particolare, l’articolo 1, commi 694 e seguenti, che autorizza la spesa di euro 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d’uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all’articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, ubicato nella zona di intervento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

VISTO il comma 701 della citata legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, ai sensi del quale, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Regione Campania, sono definiti: a) i criteri di riparto delle risorse tra i Comuni interessati e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate; b) le procedure e i criteri di priorità nell’assegnazione dei contributi, ivi compresi i criteri per la certificazione dell’abitazione abituale e continuativa, i criteri di determinazione del contributo concedibile per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari, con riferimento altresì alla percentuale di riduzione della vulnerabilità sismica, espressa dal rapporto ζE del paragrafo 8.3 delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, in relazione alle tipologie di intervento previste, da conseguire all’esito dell’intervento per poter ottenere il contributo pubblico, nonché alla definizione dei costi convenzionali di intervento sulla base dei quali determinare il contributo sul singolo intervento, comprensivo delle spese tecniche per la progettazione; c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modelli uniformi; d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo degli stessi; e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi erogati per la realizzazione dei medesimi interventi;

VISTO il comma 702 della citata legge n. 207 del 2024, ai sensi del quale agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 694 a 701, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l’articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede una interpretazione dell’articolo 9-novies, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 e dell’articolo 1, comma 698, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale è stato delegato al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci l’esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d’iniziative anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare, e, in particolare, gli articoli 3 e 5;

ATTESA la necessità di procedere all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 1, comma 701, della citata legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207;

CONSIDERATA l’opportunità di modulare l’importo del contributo in relazione agli esiti delle analisi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 3, lettera b), del decreto-legge 140/2023, secondo le procedure previste al Capitolo 3 del Piano straordinario;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Regione Campania;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA

ART. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 13, alla concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti dell’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia privata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, secondo le procedure descritte al Capitolo 3 del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico citato in premessa. Nel caso di edifici con più unità immobiliari, la presenza nell’edificio anche soltanto di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa, consente la concessione del contributo anche in favore dei soggetti titolari delle altre unità immobiliari componenti il medesimo edificio, anche se adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d’uso diversa da quella residenziale.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, secondo le procedure di cui al presente decreto e previa presentazione di domanda di contributo ai sensi dell’articolo 7, al proprietario o all’usufruttuario dell’unità immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall’usufruttuario dell’unità immobiliare.
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nella "zona di intervento" delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, ricadente nei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, in cui sono localizzati gli edifici oggetto dell’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia privata di cui al comma 1.
  4. Gli allegati 1 (Condizioni per l’applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi)) e 2 (Modello per la domanda di contributo ai sensi dell’articolo 7), costituiscono parte integrante del presente decreto.

ART. 2
(Definizioni)

  1. Agli effetti del presente decreto:
    a) per “edificio” si intende l’unità strutturale, formata da una o più unità immobiliari, caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversa; fabbricati aderenti solo in minima parte;
    b) per “unità immobiliare” si intende ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali;
    c) per "superficie utile netta" si intende la superficie dell’unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre;
    d) per “superficie complessiva” dell’edificio si intende la superficie utile netta dell’unità immobiliare ovvero delle unità immobiliari in caso di edificio costituito da più unità immobiliari, destinata ad abitazione o ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge, balconi e terrazze, a cui si aggiungono le superfici nette degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio, e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell’edificio di spettanza della singola unità immobiliare, nonché le superfici nette delle pertinenze ubicate nel medesimo edificio, nel limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva;
    e) per ‘‘pertinenze’’ si intendono gli edifici o i manufatti edilizi destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento di un edificio principale quali, a titolo esemplificativo, garage, magazzini o rimesse;
    f) per “abitazione principale, abituale e continuativa” si intende l’abitazione principale del proprietario, dell’usufruttuario o del conduttore, anche non coincidente con la residenza anagrafica, nella quale, a partire almeno da nove mesi precedenti alla data di emanazione del presente decreto, il proprietario, l’usufruttuario o il conduttore dimora abitualmente e continuativamente come singolo o con il proprio nucleo familiare, e, ove richiesto dal Comune, è comprovata tramite la presentazione di copia dei contratti di utenza (acqua, luce, gas) intestati al proprietario, all’usufruttuario o al conduttore, ovvero ad altro componente del nucleo familiare convivente, di copia delle bollette riferite alle medesime utenze relative ad almeno nove mesi antecedenti la data di emanazione del presente decreto dalle quali si evinca un consumo medio commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare, nonché dall’eventuale contratto di locazione laddove l’immobile sia locato;
    g) per “occupazione giornaliera media” si intende il numero medio di occupanti giornalmente l’edificio (dimoranti in abitazione principale, abituale e continuativa per le unità ad uso abitativo, ovvero esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari aventi destinazione d’uso diversa da quella residenziale); l’occupazione giornaliera media è comprovata, ove richiesto dal Comune, per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, abituale e continuativa, tramite la presentazione della documentazione di cui alla lettera precedente, per le unità immobiliari aventi una destinazione diversa, tramite la presentazione dei contratti di affitto, dei contratti di utenza, di copia delle bollette relative ad almeno nove mesi antecedenti la data di emanazione del presente decreto e dalla visura camerale o da altra documentazione idonea ad attestare la presenza di addetti;
    h) per “interventi di rafforzamento locale” si intendono interventi di rafforzamento volti alla riduzione della vulnerabilità sismica che ricadono nella categoria degli “interventi di riparazione o locali” cui ai paragrafi 8.4 e 8.4.1 delle Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui alle premesse;
    i) per “interventi di miglioramento sismico” si intendono gli interventi di cui ai paragrafi 8.4 e 8.4.2 delle Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui alle premesse;
    j) per “costo parametrico” si intende il costo per unità di superficie complessiva, riferito alla fascia di vulnerabilità CARTIS, determinata all’esito dell’analisi di vulnerabilità di cui all’articolo 1, comma 1;
    k) per “costo convenzionale” si intende il costo di cui all’articolo 6, comma 2, ottenuto moltiplicando per metro quadro di superficie complessiva dell’edificio il costo parametrico;
    l) per “costo dell’intervento” si intende il costo di cui all’articolo 6, comma 1, al lordo dell’aliquota IVA di competenza se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto;
    m) per “costo ammissibile” si intende il costo di cui all’articolo 5 ottenuto quale minor importo tra il costo dell’intervento e il costo convenzionale;
    n) per “fascia di vulnerabilità CARTIS” dell’edificio si intende la fascia assegnata, conformemente alla metrica di assegnazione della classe di rischio IS-V delle Linee Guida di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 marzo 2017 n. 65, sulla base della valutazione della vulnerabilità effettuata mediante l’adozione di modelli meccanici semplificati, all’esito delle analisi di cui all’articolo 1, comma 1;
    o) per “spese tecniche” si intendono le spese relative alle prestazioni professionali di cui alle tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia in data 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016.

ART. 3
(Tipologia degli interventi finanziabili)

  1. Il contributo di cui all’articolo 1 è concesso per la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo 1, attraverso interventi di rafforzamento locale e interventi di miglioramento sismico, secondo i criteri di cui al presente articolo.
  2. Il contributo è concesso a condizione che gli immobili interessati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso, ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 7, ovvero, per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, a condizione che sia dimostrato lo stato legittimo ai sensi dell’articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  3. Gli interventi di miglioramento sismico per i quali è concesso il contributo hanno lo scopo di mitigare il rischio con effetti sul livello di sicurezza determinato dal progettista, espresso dal rapporto ζE come definito ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni. Essi possono interessare elementi strutturali e finiture strettamente connesse, in relazione alle carenze specifiche della singola costruzione. Sono ammessi anche interventi, aggiuntivi a quelli sugli elementi strutturali, volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni e altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta, anche in relazione alla vulnerabilità delle cortine edilizie, nonché interventi sugli impianti interni e comuni e per le eventuali opere di efficientamento energetico connesse, ove previste dalla normativa vigente.
  4. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui al comma 1, rientranti nella fattispecie definita come “riparazione o intervento locale” nelle Norme tecniche per le costruzioni, di cui alle premesse, sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.
  5. Ricadono, tra l’altro, nella categoria di cui al comma precedente, gli interventi:
    a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
    b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari.
  6. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui alle premesse, prevedono solo la valutazione dell’incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l’edificio non abbia carenze gravi, secondo i criteri e le condizioni contenute nell’Allegato 1, non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.
  7. Gli interventi di miglioramento sismico, oggetto del contributo di cui al comma 1, per i quali le vigenti Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui alle premesse, prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l’intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del livello di sicurezza espresso dal rapporto ζE come definito al paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui alle premesse, almeno pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il rapporto ζE, per gli interventi su tutti gli edifici, è relativo allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del rapporto di cui al precedente periodo, espresso in percentuale, pari ad almeno il 10%.
  8. Qualora dalla progettazione non risulti possibile conseguire, attraverso il miglioramento sismico, i livelli di sicurezza di cui al comma 7, la tipologia dell'intervento può essere ridotta a “rafforzamento locale”, ai sensi del comma 4, ove ricorrano le condizioni di cui all’allegato 1. In tali casi, è presentata una nuova progettazione che garantisca interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio e il contributo è rideterminato in base ai parametri previsti per la tipologia di intervento di rafforzamento locale.

ART. 4
(Determinazione del contributo)

  1. Il contributo spettante per gli interventi indicati all’articolo 3 del presente decreto è concesso a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, nel limite massimo del 50% del costo da sostenersi ritenuto ammissibile ai sensi dell’articolo 5, per ciascuna unità immobiliare, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 13 del presente decreto.
  2. Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiari ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
  3. Il contributo è concesso, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 13, per gli edifici ai quali sia stata attribuita una tra le fasce di vulnerabilità CARTIS: “CCARTIS”, “DCARTIS”, “ECARTIS”, “FCARTIS” all’esito dell’analisi di vulnerabilità di cui all’articolo 1, comma 1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 7, comma 3, il contributo può essere concesso, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 13, anche per gli edifici ai quali sia stata attribuita la fascia di vulnerabilità CARTIS “BCARTIS”.
  4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e di eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un’amministrazione pubblica, anche come credito d’imposta, o da istituti assicurativi.

ART. 5
(Costo ammissibile a contributo)

  1. Per l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 3, il costo ammissibile a contributo è determinato quale minore importo tra il costo dell’intervento, di cui all’articolo 6, comma 1, e il costo convenzionale, di cui all’articolo 6, comma 2.
  2. Il costo ammissibile di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti dall’interessato per le indagini e le prove di laboratorio per gli interventi di cui all’articolo 3, i costi sostenuti per gli interventi di rafforzamento locale e interventi di miglioramento sismico di cui all’articolo 3 e quelli per le opere relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture, i costi sostenuti per gli interventi sugli elementi non strutturali ai sensi di quanto previsto all’articolo 3, comma 3, i costi sostenuti per gli interventi sulle parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile, i costi sostenuti per gli impianti interni e comuni e per le eventuali opere di efficientamento energetico connesse, ove previste dalla normativa vigente, nonché comprende le spese tecniche determinate, sulla base dei parametri e delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016 n. 174, nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori e nella misura minima di 4.000 euro.

ART. 6
(Costo dell’intervento e costo convenzionale)

  1. Il costo dell’intervento è il costo, al lordo dell’aliquota IVA di competenza se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal prezzario unico della Regione Campania corrente alla data della progettazione, integrato per le voci non previste con il Prezzario del Cratere del Centro Italia 2022, e per le ulteriori voci non previste attraverso il procedimento di analisi specifica dei prezzi di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
  2. Il costo convenzionale è ottenuto moltiplicando per metro quadro di superficie complessiva dell’edificio il costo parametrico di cui alla tabella seguente, articolato in funzione della tipologia di intervento e, per quanto riguarda il miglioramento sismico, in funzione della fascia di vulnerabilità CARTIS assegnata all’edificio all’esito dell’analisi di cui all’articolo 1, comma 1, secondo la seguente tabella:
    (Tabella consultabile in calce e nel provvedimento in pdf disponibile tra gli allegati).

ART. 7
(Domanda di contributo)

  1. Per l’annualità 2025, sono ammessi a presentare domanda di contributo i soggetti, di cui ai successivi commi 4 e 5, ai quali i Comuni hanno trasmesso gli esiti delle analisi di vulnerabilità di cui all’articolo 1 comma 1 con attribuzione di una tra le fasce di vulnerabilità CARTIS: “CCARTIS”, “DCARTIS”, “ECARTIS”, “FCARTIS”. La domanda di contributo di cui al precedente periodo è presentata, a pena di inammissibilità, entro il 30 novembre 2025. Prima della scadenza di tale termine i Comuni, mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio, rendono nota la possibilità di presentazione della domanda di contributo ai sensi del presente articolo.
  2. Per le annualità dal 2026 al 2029, sono ammessi a presentare domanda di contributo i soggetti, di cui ai successivi commi 4 e 5, ai quali i Comuni hanno trasmesso gli esiti delle analisi di vulnerabilità di cui all’articolo 1, comma 1, con attribuzione di una tra le fasce di vulnerabilità CARTIS: “CCARTIS”, “DCARTIS”, “ECARTIS”, “FCARTIS”. La domanda di contributo di cui al precedente periodo è presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Prima della scadenza di tale termine i Comuni, mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio, rendono nota la possibilità di presentazione della domanda di contributo ai sensi del presente articolo.
  3. Qualora, tenuto conto delle domande tempestivamente presentate ai sensi del comma 2, l’importo complessivo dei contributi oggetto delle medesime domande sia inferiore allo stanziamento complessivo annuo assegnato al Comune ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lo stesso Comune, mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio entro il 1° settembre di ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, rende note l’esistenza e l’entità delle risorse finanziarie ancora disponibili per l’annualità da destinare agli interventi di cui all’articolo 3 del presente decreto. In tali ipotesi, sono ammessi a presentare domanda di contributo i soggetti, di cui ai successivi commi 4 e 5, ai quali i Comuni hanno trasmesso gli esiti delle analisi di vulnerabilità di cui all’articolo 1 comma 1 con attribuzione della fascia di vulnerabilità CARTIS: “BCARTIS”. La domanda di contributo di cui al precedente periodo è presentata, a pena di inammissibilità, entro il 15 ottobre di ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.
  4. La domanda di contributo relativa a un edificio comprendente un’unica unità immobiliare è presentata dal proprietario o dall’usufruttuario dell’unità immobiliare ovvero dal conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall’usufruttuario dell’unità immobiliare. In tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega alla riqualificazione sismica dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario.
  5. La domanda di contributo relativa a un edificio comprendente più unità immobiliari è presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall’amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante, all’uopo delegato, dei proprietari o usufruttuari, in caso di condominio di fatto oppure dall’amministratore dell’eventuale consorzio appositamente costituito.
  6. Le domande di contributo per gli interventi, predisposte sulla base del modello di cui all’Allegato 2 al presente decreto, sono presentate dai soggetti legittimati di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo tramite apposita sezione predisposta all’interno dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune nel cui territorio è ubicato l’edificio. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine a eventuali ulteriori contributi pubblici o indennizzi assicurativi riconosciuti per la riqualificazione sismica del medesimo immobile, sono obbligatoriamente allegati, anche in forma digitale, a pena di inammissibilità della stessa:
    a) la documentazione necessaria per la presentazione, la formazione o il rilascio del titolo edilizio, ove prescritto;
    b) la copia dell’esito dell’analisi di vulnerabilità di cui all’articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, riferita all’edificio per cui è presentata la domanda di contributo, espresso attraverso una fascia di vulnerabilità CARTIS secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto n) del presente decreto;
    c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti i lavori da eseguire per la tipologia di intervento scelta e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell’intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali determinata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2;
    d) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il livello di sicurezza espresso dal rapporto ζE derivante dalla valutazione della sicurezza nella condizione attuale dell’edificio e dopo l’intervento, nella quale si attesti il raggiungimento del rapporto ζE e della percentuale del relativo incremento, ai sensi di quanto specificato dal comma 7 dell’articolo 3 del presente decreto;
    e) la documentazione attestante lo stato legittimo dell’unità immobiliare ovvero dell’edificio nel caso di edifici composti da più unità immobiliari ai sensi dell’articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  7. Alla domanda di contributo sono obbligatoriamente allegati, altresì:
    - la sottoscrizione di tutti i soggetti interessati dal procedimento dell’informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
    - il progetto degli interventi proposti con:
    1. rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici, ivi compresa ogni documentazione attestante lo stato dei luoghi preesistente e la conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente;
    2. indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e ogni altra documentazione richiesta dalle Norme Tecniche sulle costruzioni 2018, di cui alle premesse, e necessaria ai fini del deposito o dell’eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione ove prescritta;
    3. indicazione degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario necessari per superare eventuali gravi carenze presenti nell’edificio;
    4. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell’intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni termiche ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;
    5. computo metrico estimativo dei lavori suddiviso per categorie redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e l’indicazione separata dei costi per la sicurezza;
    6. per i soli progetti riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di barriere architettoniche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al D.M. n. 236 del 1989;
    7. documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    8. l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori.
     
  8. Il Comune assegna un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni per sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda, per integrare i documenti di cui al comma 6, lettere da a) a e), di ogni elemento mancante, nonché per produrre i documenti mancanti di cui al comma 7. In caso di mancato adempimento alle richieste del Comune di cui al precedente periodo, la domanda di contributo è rigettata. I suddetti termini comportano la sospensione delle tempistiche di cui al successivo articolo 8, comma 1, per una sola volta.
  9. Nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la concessione del contributo in favore degli aventi diritto è subordinata alla presentazione di un progetto unitario per l’intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui alle premesse.

ART. 8
(Concessione del contributo)

  1. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo, indicando quale contributo spettante il costo ammissibile in applicazione dei criteri stabiliti nel presente decreto.
  2. In fase istruttoria, il Comune procede tempestivamente all’accertamento della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda presentata e della documentazione allegata. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene in relazione al tipo di intervento da eseguire nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla disciplina organizzativa e regolamentare del Comune in cui è ubicato l’immobile. Gli interventi edilizi regolati dal presente decreto sono autorizzati nel rispetto della disciplina vigente, ivi compresa quella ambientale e paesaggistica nonché in materia di rischio idrogeologico e sismico.
  3. Il Comune, qualora sia positivamente verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, adotta il provvedimento di concessione del contributo comprensivo delle spese tecniche, nel quale è riportato Codice Unico di Progetto (CUP) per l’intervento richiesto ai sensi dell’articolo 11 della legge n.3 del 2003.

ART. 9
(Erogazione del contributo)

  1. Il contributo di cui all’articolo 8 è erogato dal Comune al beneficiario, con fondi resi disponibili ai sensi dell’articolo 13, nei tempi e nei modi di cui al presente articolo.
  2. Il contributo è erogato:
    a) fino al 20% del contributo, entro 20 giorni dalla presentazione al Comune dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l’esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell’impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;
    b) fino a un ulteriore 20% del contributo, entro 20 giorni dalla presentazione al Comune dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l’esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa esecutrice attestante l’avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l’impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;
    c) fino a un ulteriore 30% del contributo, entro 20 giorni dalla presentazione al Comune dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l’esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa esecutrice attestante l’avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera b) e l’impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della terza quota di contributo;
    d) il restante contributo a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune del quadro economico a consuntivo dei lavori, che attesti l’esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la ultimazione degli interventi di progetto e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa esecutrice attestante l’avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera c) e l’impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo;
    e) l’erogazione del contributo può avvenire in un’unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo.
  3. Ai fini dell’erogazione del saldo di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, il direttore dei lavori trasmette al Comune la seguente documentazione:
    a) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, come definito dalle Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui alle premesse, e dal “Regolamento per l’espletamento delle attività di Vigilanza per l’osservanza delle norme sismiche, denuncia dei lavori, autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania” di cui al Regolamento regionale della Regione Campania dell’11 febbraio 2010, n° 4;
    b) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d’opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all’articolo 6 per la determinazione finale del contributo che va calcolato sulla base del minore dei due importi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1;
    c) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere prodotte al Comune e conservate in copia dal beneficiario per essere esibite a richiesta degli organi di controllo. A tali fini, dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo e per le spese sostenute dal richiedente;
    d) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti con indicazione planimetrica dei coni ottici.
  4. Ai fini dell’erogazione della quota di contributo per spese tecniche relative alla fase progettuale, il beneficiario presenta la richiesta al Comune per la liquidazione delle predette spese progettuali, allegando fattura di importo pari a quanto richiesto, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo per il recupero dell’immobile.
  5. Per la liquidazione delle spese tecniche relative alla successiva fase esecutiva, le stesse sono erogate in base agli stati di avanzamento dei lavori con le stesse percentuali di cui al comma 2 del presente articolo.
  6. Il Comune, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, determina l’importo dei contributi di cui ai precedenti commi e provvede alla loro erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi.
  7. Il contributo è erogato direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate ai precedenti commi e previa produzione dei documenti ivi indicati.

ART. 10
(Esecuzione dei lavori)

  1. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, redatte dal direttore dei lavori, sono trasmesse senza ritardo al Comune e seguono le procedure previste dalla legge. Nel corso dell’esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti ove necessarie, nel limite del contributo spettante di cui all’articolo 8 e nel rispetto della disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia. Le varianti in aumento sono ammesse nel limite del costo convenzionale di cui all’articolo 6, comma 2.
  2. I lavori devono essere ultimati, dalla data di concessione del contributo, entro un diciotto mesi nel caso di interventi di rafforzamento locale e entro trenta mesi per gli interventi di miglioramento sismico, salvo proroghe da parte del Comune ai sensi e nei limiti dell’articolo 15, comma 2 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l’ultimazione degli stessi.
  3. Il soggetto beneficiario comunica al Comune entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori, l’avvenuta esecuzione delle opere finanziate, allegando il certificato di regolare esecuzione o il collaudo ai sensi della vigente disciplina. Il Comune dispone le verifiche ritenute opportune relativamente all’effettiva ultimazione dei lavori.
  4. Qualora i lavori non vengano ultimati entro il termine di cui al comma 2, il Comune emette diffida ad adempiere rivolta al soggetto beneficiario dei contributi, assegnando ulteriori 30 giorni entro i quali i lavori devono essere ultimati. In caso di ulteriore inadempienza il soggetto beneficiario decade dal diritto al contributo e il Comune chiede al medesimo beneficiario la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.
  5. Qualora la comunicazione e la certificazione di cui al comma 3 non vengano trasmesse entro il termine ivi indicato, il Comune emette diffida ad adempiere rivolta al soggetto beneficiario dei contributi, assegnando ulteriori 30 giorni entro i quali la comunicazione e certificazione devono essere trasmesse. In caso di ulteriore inadempienza il soggetto beneficiario decade dal diritto al contributo e il Comune chiede al medesimo beneficiario la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.

ART. 11
(Annullamento, revoca, decadenza e rinuncia)

  1. In caso di annullamento, revoca o decadenza, anche parziale, del contributo, è escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate. I beneficiari sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.
  2. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi è tenuto al rimborso delle eventuali somme già ricevute maggiorate degli interessi legali.
  3. Le somme restituite o rimborsate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versate dal Comune all’entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dal ricevimento e restano acquisite all’erario.

ART. 12
(Criteri di riparto e trasferimento delle risorse ai comuni)

  1. Le risorse di cui all’articolo 13 sono annualmente trasferite dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri alla Regione Campania che, entro trenta giorni dalla data del decreto di impegno delle risorse nei propri capitoli di bilancio, mediante apposito provvedimento regionale, provvede al successivo trasferimento delle stesse ai comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, che programmano l’erogazione delle risorse nel rispetto delle annualità del trasferimento.
  2. Per l’annualità 2025 le risorse di cui all’articolo 13 sono ripartite tra i Comuni di cui al comma 1, tenuto conto dei dati trasferiti dal Dipartimento della protezione civile alla medesima Regione, in base alla media tra i seguenti rapporti: il numero di edifici di ogni comune rapportato al numero totale degli edifici dei tre comuni e la superficie totale degli edifici relativa ad ogni comune, calcolata a partire dai dati CARTIS-edificio, rapportata al totale delle superfici degli edifici dei tre comuni. Per superficie totale dell’edificio si intende il prodotto tra la superficie media di piano e i piani totali compresi interrati, come desunti dalla scheda CARTIS-edificio. Per l’annualità 2025 il numero di edifici e le superfici totali sono riferite agli edifici privati di cui all’articolo 7, comma 1, risultati a maggiore vulnerabilità con attribuzione di una tra le fasce di vulnerabilità CARTIS: “CCARTIS”, “DCARTIS”, “ECARTIS”, “FCARTIS”.
  3. Per le annualità dal 2026 al 2029 le risorse di cui all’articolo 13 sono ripartite tra i comuni di cui al comma 1, tenuto conto dei dati trasferiti dal Dipartimento della protezione civile alla medesima Regione, in base alla media tra i seguenti rapporti: il numero di edifici di ogni comune rapportato al numero totale degli edifici dei tre comuni e la superficie totale degli edifici relativa ad ogni comune, calcolata a partire dai dati CARTIS-edificio, rapportata al totale delle superfici degli edifici dei tre comuni. Per superficie totale dell’edificio si intende il prodotto tra la superficie media di piano e i piani totali compresi interrati, come desunti dalla scheda CARTIS-edificio. 
    Per tali annualità il numero di edifici e le superfici totali sono riferite agli edifici privati di cui all’articolo 7, comma 2, risultati a maggiore vulnerabilità con attribuzione di una tra le fasce di vulnerabilità CARTIS: “CCARTIS”, “DCARTIS”, “ECARTIS”, “FCARTIS”.

ART. 13
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri per l’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate dal comma 694 dell’articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, pari a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029. 

ART. 14
(Monitoraggio e rendicontazione)

  1. I Comuni monitorano gli interventi, di cui all’articolo 3 e rendicontano con cadenza semestrale alla Regione Campania, secondo le modalità indicate dalla stessa Regione, l’intero ammontare dei fondi impegnati ed erogati nel periodo, relazionando sullo stato di avanzamento degli interventi di cui all’articolo 3.
  2. La Regione Campania, con cadenza semestrale, trasmette al Dipartimento della Protezione civile e al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione di monitoraggio sull’intero ammontare dei fondi impegnati ed erogati dai Comuni nel relativo periodo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE E LE POLITICHE DEL MARE
Nello Musumeci

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE CIVILE 
Giancarlo Giorgetti

Tabella Art. 6 Comma 2
  Fascia di vulnerabilità CARTIS

COSTO PARAMETRICO
(euro/mq)

BCARTIS CCARTIS DCARTIS ECARTIS FCARTIS
Rafforzamento locale 430
Miglioramento sismico 500 570 740 830 910