15 novembre 2013

Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013: integrazione delle risorse stanziate per l'emergenza causata dal terremoto del 21 giugno 2013 in provincia di Lucca e Massa Carrara

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2013

Integrazione delle risorse stanziate per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 15 novembre 2013

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale e' stato dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data di adozione del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara,
Visto in particolare il comma 4 dell'art. 1 della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri, che per l'attuazione dei primi interventi da porre in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna ha previsto un primo stanziamento di risorse pari ad euro 3 milioni;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 102 del 5 luglio 2013;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2013 con la quale, alla luce dell'intervenuta modifica del comma 1-bis dell'art. 5 della citata legge n. 225/1992, ad opera dell'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la durata della dichiarazione dello stato di emergenza in rassegna e' stata estesa di ulteriori 90 giorni;
Visto l'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, dove e' previsto, tra l'altro, che il Capo del Dipartimento della protezione civile, nel caso in cui le risorse stanziate per gli interventi necessari per il contrasto della prima emergenza risultino insufficienti presenta una motivata relazione al Consiglio dei ministri ai fini dell'emanazione, da parte di quest'ultimo, della eventuale conseguente deliberazione di integrazione delle risorse;
Vista la nota del 6 novembre 2013, con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile, anche sulla base della ricognizione dei fabbisogni operata dal Commissario delegato in data 21 ottobre 2013, ha rappresentato l'esigenza, per la prosecuzione degli interventi di prima emergenza, di un'integrazione delle risorse per un importo pari a 1,3 milioni di euro, tenuto conto dell'intervenuta estensione temporale dello stato di emergenza, suscettibile di ulteriore proroga, e di nuove voci di spesa;
Ravvisata pertanto la necessita' di assicurare la prosecuzione, da parte del Commissario delegato, delle iniziative finalizzate al superamento dello stato di emergenza in rassegna;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, per la delibera di integrazione delle risorse;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 e' integrato di 1,3 milioni di euro.

La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2013

Il Presidente: Letta