10 gennaio 2014

Delibera del 10 gennaio 2014: dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici del 7 e 8 ottobre 2013 nei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico, in provincia di Matera

Pubblicata sulal Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2014

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico, in provincia di Matera

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 gennaio 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Considerato che nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 il territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera e' stato colpito da eventi meteorologici di eccezionale intensita', provocando l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
Considerato, altresi', che tali fenomeni hanno causato danni alle strutture arginali, alle infrastrutture viarie ed idriche, nonche' alle opere di bonifica ed irrigazione, agli edifici pubblici e privati, determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;
Considerato, inoltre, che l'esondazione di corsi d'acqua ha provocato allagamenti, l'interruzione di collegamenti viari e dei servizi essenziali, nonche' una grave compromissione delle attivita' produttive;
Ritenuto pertanto necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita' ed estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Viste le note della Regione Basilicata del 29 ottobre e del 20 novembre 2013;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del
Dipartimento della protezione civile in data 12 e 13 novembre 2013;
Ritenuto quindi che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e' dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Basilicata provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.
4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 6,5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilita'.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2014

Il Presidente: Letta