22 novembre 2017

Delibera Consiglio dei ministri 22 novembre 2017: Dichiarazione stato emergenza dopo sisma del 12 novembre 2017 in Iran e Iraq

 Pubblicato nella G.U. n.281 del 1° dicembre 2017

 IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 22 novembre 2017

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che il giorno 12 novembre 2017 il territorio della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica d'Iraq è stato interessato da un evento sismico di magnitudo 7.3;

Tenuto conto che, in conseguenza del predetto evento calamitoso, è in atto una grave situazione di emergenza che ha causato vittime, dispersi e sfollati, nonché la distruzione di centri abitati;

Considerato, altresì, che detto evento ha determinato una gravissima situazione sanitaria e socio economica, nonché la mancanza dei beni di prima necessità alla popolazione per la quale si ravvisa l'esigenza di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alle popolazioni colpite;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con la quale è stato istituito il Meccanismo Unionale di protezione civile;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota n. 3184 del 13 novembre 2017 con la quale l'Ambasciata d'Italia a Baghdad ha richiesto la disponibilità a predisporre aiuti umanitari;

Vista le note del Dipartimento della protezione civile del 14 novembre 2017, prot. n. CG/70713 e del 15 novembre 2017, prot. n. CG/71234;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1

1. In considerazione di quanto espresso in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 12 novembre 2017 nel territorio della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica d'Iraq.

2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione degli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza di cui alla presente delibera, si provvede nel limite massimo di euro 1.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri