17 marzo 2022

Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022 - Ulteriore stanziamento per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2022

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 17 MARZO 2022

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l’articolo 24, comma 2;

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’articolo 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in citato paese;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e con la quale sono stati stanziati euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

VISTO l’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l’altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

CONSIDERATO che l’aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato un ulteriore incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione che, a seguito del citato contesto emergenziale, sta accedendo al territorio nazionale e che tale esigenza è suscettibile di accrescersi in maniera significativa in ragione dell’evoluzione del conflitto;

RAVVISATA, quindi, la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell’adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente, assicurandone l’opportuna integrazione con le misure in materia di accoglienza recate dal richiamato decreto legge n. 16 del 2022;

CONSIDERATA la necessità di assicurare anche il tempestivo accesso all’assistenza sanitaria nei riguardi delle persone sopra citate, con particolare riferimento ai percorsi di vaccinazione da Covid-19 nonché alle ulteriori misure di profilassi necessarie, preservando altresì le misure di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19 e le attività di sorveglianza, prevenzione e profilassi vaccinale anche in relazione ad altre patologie;

CONSIDERATO, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

VISTA la nota del Dipartimento della protezione civile dell’8 marzo 2022, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

RITENUTO, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri;

DELIBERA

ART. 1

  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, è integrato di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Mario Draghi