16 maggio 2020

Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 Maggio 2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

VISTO l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; 

TENUTO CONTO che l'organizzazione  mondiale  della  sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19; 

PRESO ATTO dell'attuale stato della situazione epidemiologica; 

RITENUTA la straordinaria necessità e  urgenza di emanare nuove disposizioni per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure  di  contrasto  e  contenimento  alla diffusione del predetto virus; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 15 maggio 2020; 

SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
EMANA il seguente decreto-legge: 
 
ART. 1
(Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)

 

  1.  A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere  effetto  tutte le misure limitative della circolazione  all'interno  del  territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o  reiterate,  ai  sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a  specifiche  aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. 
  2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati,  in  una  regione  diversa  rispetto a quella in cui attualmente ci  si  trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo  con  provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020, in relazione a specifiche  aree  del  territorio  nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità  al    rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
  4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per  l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche  in  relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di  adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
  5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni  con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione. 
  6. E' fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla   misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus  COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria  o  altra struttura allo scopo destinata. 
  7. La  quarantena  precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al  virus  COVID-19  e  agli altri  soggetti  indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 
  8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli  di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla  base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti  adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 
  9.  Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale di almeno un metro. 
  10.  Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
  11.  Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio. 
  12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini  di efficacia. 
  13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite  con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 
  14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di  protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In  assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e  sociali  possono  essere  adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16. 
  15.  Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle  linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
  16.  Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione  epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al  comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e  successive  modificazioni. In relazione  all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile   2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei  decreti  del  Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2. 

ART. 2
(Sanzioni e controlli)

 

  1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da  quello  di  cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione  del  presente  decreto,  sono  punite  con  la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge 25 marzo 2020, n.19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
  2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal  Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.
     All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove  necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente  può disporre la chiusura  provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione    accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata  violazione  della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 
  3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 

ART. 3
(Disposizioni finali)

 

  1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18  maggio 2020 al 31 luglio  2020,  fatti  salvi  i  diversi  termini  previsti dall'articolo 1. 
  2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 
  3.  Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante  utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

ART. 4
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore  il  giorno  stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi  della  Repubblica  italiana.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 Roma, 16 maggio 2020 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sergio Mattarella