10 aprile 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI     

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;    

VISTO il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;    

VISTO il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;    

VISTO il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;    

VISTO il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio 2020;    

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;    

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;    

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;    

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;    

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;    

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;    

VISTO il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1° aprile 2020, recante «Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili   sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88  del 2 aprile 2020;    

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020,  recante «Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73  del 20 marzo 2020;    

VISTA l'ordinanza del Ministro della  salute  di  concerto  con  il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  28  marzo   2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con  cui e' stato disciplinato l'ingresso  nel  territorio  nazionale  tramite trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   e terrestre;    

VISTO il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  25  marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del  26  marzo  2020, con cui e' stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;    

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e  gli  atti  adottati  sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge  23  dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con  i  decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo  2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come  ancora  vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;    

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanità del 30 gennaio 2020 con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata valutata  come  un'emergenza  di  sanità   pubblica   di   rilevanza internazionale;    

VISTA la  successiva  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da  COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione  dei  livelli  di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;    

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;   

CONSIDERATI l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei casi sul territorio nazionale;    

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio  nazionale rendono necessarie   misure   volte   a    garantire  uniformità nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede internazionale ed europea; 

PRESO ATTO che, ai sensi del decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle  aziende  del  trasporto pubblico locale, anche non di linea,  finalizzata  alla  riduzione  e alla soppressione dei servizi in relazione agli  interventi  sanitari necessari per contenere  l'emergenza  coronavirus  sulla  base  delle effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute,  può  disporre,  al  fine  di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di  trasporto  ferroviario,  aereo  e  marittimo,  sulla  base  delle effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi essenziali;    

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 22 marzo  2020  l'elenco  dei  codici  di  cui all'allegato 1  del  medesimo  decreto  può  essere  modificato  con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  sentito  il  Ministro dell'economia e delle finanze;    

VISTO il verbale n. 49 del  9  aprile  2020  del  Comitato  tecnico scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;    

SU PROPOSTA del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale, dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività  culturali  e  del turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente  della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;                                  

DECRETA:                               

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio nazionale)   
  

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure:      
    a) sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per  motivi  di salute e, in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le  persone  fisiche di trasferirsi  o  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto  pubblici  o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze  lavorative,  di  assoluta urgenza ovvero per motivi  di  salute  e  resta  anche  vietato  ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;      
    b) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;      
    c)  e'  fatto  divieto  assoluto  di  mobilità  dalla  propria abitazione o dimora per  i  soggetti  sottoposti  alla  misura  della quarantena ovvero risultati positivi al virus;      
    d) e' vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi pubblici o aperti al pubblico;     
    e) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville,  alle aree gioco e ai giardini pubblici;     
    f) non e'  consentito  svolgere  attività  ludica  o  ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente attività  motoria in  prossimità  della  propria  abitazione,  purche'  comunque   nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;      
    g) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Sono  sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e  non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;      
    h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;     
    i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi  e  gli spettacoli di qualsiasi natura,  ivi  compresi  quelli  di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti  in  ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a  titolo  d'esempio,  grandi eventi, cinema, teatri, pub,  scuole  di  ballo,  sale  giochi,  sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei  predetti luoghi e' sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di  culto  e' condizionata all'adozione di misure  organizzative  tali  da  evitare assembramenti di persone, tenendo  conto  delle  dimensioni  e  delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai  frequentatori  la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno  un  metro. Sono sospese le cerimonie civili e  religiose,  ivi  comprese  quelle funebri;     
    j) sono sospesi i servizi di apertura al  pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  del codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;      
    k) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle  attività  scolastiche  e  di  formazione superiore,  comprese  le  Università  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonche' i corsi professionali e  le  attività  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilità  di  svolgimento  di attività formative a distanza.  Sono  esclusi  dalla  sospensione  i corsi di formazione specifica in medicina generale.  I  corsi  per  i medici in formazione specialistica e  le  attività  dei  tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire anche  in  modalità  non  in  presenza.  Al  fine  di  mantenere  il distanziamento sociale, e' da escludersi  qualsiasi  altra  forma  di aggregazione alternativa.  Sono  sospese  le  riunioni  degli  organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative  di ogni ordine e grado. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili concernenti  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  richiamati,  non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;      
    l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado;      
    m) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attività didattiche  nelle  scuole,  modalità  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilità;      
    n) nelle Università  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della sospensione, le attività didattiche  o  curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, con modalità a  distanza,  individuate  dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università  e le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni caso  individuandone  le  relative  modalità,  il   recupero   delle attività formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; 
    o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attività  didattiche  o  curriculari  delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Università  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonche'  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche' ai fini delle relative valutazioni;      
    p)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalità  didattiche  ed organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8  marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami  a distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame  già  sostenute  ai fini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi di assenza  da  detti  corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio, l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi corsi;      
    q) sono sospese le procedure concorsuali  private  ad  esclusione dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   e'   effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità  a  distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;      
    r) sono sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e tecnico, nonche' del personale le cui attività  siano  necessarie  a gestire le attività richieste dalle unità  di  crisi  costituite  a livello regionale;      
    s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilità; e' altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività  convegnistica o congressuale;      
    t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni,  modalità  di  collegamento  da  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 
    u) sono  sospese  le  attività  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;      
    v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui  all'art.  121  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso  gli uffici  periferici  della   motorizzazione   civile;  con  apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei  candidati  che non  hanno  potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in  ragione  della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;      
    w) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto;      
    x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite (RSA),   hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;  y) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di valutare  la  possibilità  di  misure  alternative   di   detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica  o video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato  il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da  evitare l'uscita e il rientro dalle carceri,  valutando  la  possibilità  di misure alternative di detenzione domiciliare;    z) sono sospese le  attività  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità  individuate  nell'allegato  1,  sia   nell'ambito   degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette  attività.  Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attività  svolta,  i mercati, salvo le attività  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro;      
    aa) sono sospese le attività dei servizi  di  ristorazione  (fra cui bar, pub,  ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie),  ad  esclusione delle mense e del catering continuativo  su  base  contrattuale,  che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  un  metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attività  di confezionamento che di trasporto;      
    bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione  di  alimenti  e bevande, posti all'interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri, nonche'  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro;      
    cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona  (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate nell'allegato 2;      
    dd) gli esercizi commerciali la cui attività non e'  sospesa  ai sensi del presente decreto sono  tenuti  ad  assicurare,  oltre  alla distanza interpersonale di un metro, che gli  ingressi  avvengano  in modo dilazionato e che venga  impedito  di  sostare  all'interno  dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;      
    ee) restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche' l'attività   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi;     
    ff) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  può disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;      
    gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici,  la  modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  può  essere  applicata  dai  datori  di  lavoro privati a ogni rapporto  di  lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei principi dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi  di  informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;    
    hh) si raccomanda in ogni caso ai datori  di  lavoro  pubblici  e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera  precedente  e dall'art. 2, comma 2;     
    ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:        
    a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o  in modalità a distanza; 
    b) siano incentivate le ferie e i congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;        
    c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di strumenti di protezione individuale;        
    d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali.                                 

ART. 2
(Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali    

  1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei  codici  di  cui  all'allegato  3  può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo  economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per  le  pubbliche amministrazioni  resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.   87   del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18  e  dall'art.  1  del  presente decreto;  resta  altresì  fermo  quanto  previsto  dall'art.  1  del presente  decreto  per  le  attività   commerciali   e   i   servizi professionali.    
  2.  Le  attività   produttive   sospese   in   conseguenza   delle disposizioni del presente articolo  possono  comunque  proseguire  se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.    
  3.  Restano sempre  consentite,  previa  comunicazione  al  Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attività  produttiva,  nella  quale comunicazione  sono  indicate  specificamente   le   imprese   e   le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e  servizi  attinenti  alle attività consentite, anche  le  attività  che  sono  funzionali  ad assicurare la  continuità  delle  filiere  delle  attività  di  cui all'allegato 3, nonche' delle filiere delle attività  dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre  attività  di  rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla  continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma  4.  Il  Prefetto,  sentito   il   Presidente   della   regione interessata, può sospendere le predette  attività  qualora  ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo  precedente.  Fino all'adozione  dei  provvedimenti   di   sospensione   dell'attività, l'attività   e'   legittimamente   esercitata   sulla   base   della comunicazione resa.    
  4. Sono comunque consentite le attività  che  erogano  servizi  di pubblica utilità, nonche' servizi essenziali di cui  alla  legge  12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi  della  cultura,  nonche'  per  i servizi che riguardano l'istruzione.    
  5. E'  sempre  consentita  l'attività  di  produzione,  trasporto, commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e dispositivi  medico-chirurgici  nonche'  di   prodotti   agricoli   e alimentari.  Resta  altresì  consentita  ogni   attività   comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.    
  6. Sono altresì consentite le attività  degli  impianti  a  ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione  derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di  incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della  Regione  interessata,  può sospendere le predette attività qualora ritenga che  non  sussistano le condizioni di cui al periodo  precedente.  Fino  all'adozione  dei provvedimenti   di   sospensione   dell'attività,   l'attività   e' legittimamente esercitata sulla base  della  dichiarazione  resa.  In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attività  dei  predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.    
  7. Sono consentite le attività  dell'industria  dell'aerospazio  e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti,  i  materiali,  i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza  nazionale  e il  soccorso  pubblico,  nonche'  le  altre  attività  di  rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Si  applica il comma 6.    
  8.  Il  Prefetto  informa  delle  comunicazioni  ricevute   e   dei provvedimenti emessi il Presidente della regione  o  della  Provincia autonoma,  il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  dello  sviluppo economico, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  le forze di polizia.    
  9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261  assicurano  prioritariamente  la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e  dei  generi  di prima necessità.    
  10. Le imprese le cui  attività  non  sono  sospese  rispettano  i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo  2020  fra il Governo e le parti sociali.    
  11.  Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto  delle modifiche di cui al comma 1, completano le attività necessarie  alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica.    
  12. Per  le  attività  produttive  sospese  e'  ammesso,   previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi  delegati  per  lo  svolgimento  di  attività  di vigilanza, attività conservative e  di  manutenzione,  gestione  dei pagamenti  nonche'  attività  di   pulizia   e   sanificazione.   E' consentita, previa comunicazione al  Prefetto,  la  spedizione  verso terzi  di  merci  giacenti  in  magazzino  nonche'  la  ricezione  in magazzino di beni e forniture.                                 

ART. 3 
(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)   
  

  1. Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresì  le seguenti misure:  a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti fornite dal Ministero della salute;      
    b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessità;      
    c) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  università,  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4;      
    d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico sanitarie  di  cui  all'allegato  4   anche   presso   gli   esercizi commerciali;      
    e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i locali aperti al pubblico, in conformità alle  disposizioni  di  cui alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;      
    f) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;      
    g) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.                                 

ART. 4
(Disposizioni in materia di ingresso in Italia)
    

  1. Ferme restando le disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio  nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale,  ferroviario  o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28 dicembre  2000,  n.  445  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o armatori, di:      
    a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;      
    b) indirizzo completo dell'abitazione o della  dimora  in  Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il  mezzo  di  trasporto  privato  che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;      
    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario.    
  2.  I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla misurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in  cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre  tenuti  ad adottare le misure organizzative che assicurano in  tutti  i  momenti del viaggio una distanza interpersonale di  almeno  un  metro  tra  i passeggeri  trasportati  e   a   promuovere   l'utilizzo   da   parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento  dell'imbarco,  a  dotare  i  passeggeri,  che  ne  risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.    
  3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b).  In  caso  di insorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligate  a  segnalare  tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per  il  tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.   
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove  dal  luogo  di  sbarco  del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare  ingresso  in  Italia non sia possibile per una o più persone  raggiungere  effettivamente mediante  mezzo  di  trasporto  privato  l'abitazione  o  la  dimora, indicata alla partenza come luogo di  effettuazione  del  periodo  di sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando l'accertamento  da  parte  dell'Autorità   giudiziaria   in   ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1,  l'Autorità  sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della  Protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  determina  le modalità e il  luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria  e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo  delle  persone sottoposte alla predetta misura. In caso  di  insorgenza  di  sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  obbligati  a segnalare tale situazione con tempestività  all'Autorità  sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.    
  5. Ferme restando le disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia,  tramite  mezzo privato,  anche  se  asintomatiche,  sono  obbligate   a   comunicare immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui  si svolgerà  il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e   l'isolamento fiduciario,  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza   sanitaria   e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella  medesima  comunicazione.  In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono  obbligate  a  segnalare tale situazione con  tempestività  all'Autorità  sanitaria  per  il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.    
  6.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  5,  ove  non  sia   possibile raggiungere  l'abitazione  o  la  dimora,  indicata  come  luogo   di svolgimento  del  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento fiduciario, le   persone fisiche sono tenute a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio, la  quale  informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,  determina le  modalità e il  luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.  
  7.  Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalità  previste  dai commi precedenti, e' sempre consentito per le  persone  sottoposte  a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo  di  sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità  sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista  dal  comma  1,  lettera  b),  integrata  con  l'indicazione dell'itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga  secondo  le modalità previste dalla citata lettera  b).  L'Autorità  sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria  territorialmente  competente  in  relazione  al  luogo  di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.    
  8. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità  pubblica territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:      
    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;      
    b) avviata la sorveglianza sanitaria e  l'isolamento  fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e' assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione  ai  fini  INPS (circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020  0000716  del  25  febbraio 2020);      
    c) in caso di necessità  di  certificazione  ai  fini  INPS  per l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per motivi  di  sanità   pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;      
    d) accertano l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali conviventi;      
    e) informano la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di comparsa di sintomi;     
    f) informano la  persona  circa  la  necessità  di  misurare  la temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera), nonche' di mantenere: 1) lo stato di isolamento per  quattordici  giorni  dall'ultima esposizione; 2) il divieto di contatti sociali; 3) il divieto di spostamenti e viaggi;  4) l'obbligo di rimanere  raggiungibile  per  le  attività  di sorveglianza;      
    g) in caso di comparsa di  sintomi  la  persona  in  sorveglianza deve: 1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica; 2) indossare la mascherina chirurgica fornita  all'avvio  della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in ospedale, ove necessario;      
    h) l'operatore  di  sanità  pubblica  provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede  secondo  quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.    
  9.  Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:      
    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;      
    b) al personale viaggiante appartenente ad  imprese  aventi  sede legale in Italia;      
    c) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;      
    d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a), del presente decreto.    10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20 aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE, con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle disposizioni del presente articolo.                                

ART. 5 
(Transiti e soggiorni di breve durata in Italia)  
    

  1. In deroga a quanto  previsto  dall'art.  4,  esclusivamente  per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28 dicembre 2000,  n.  445,  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o armatori, di:
    a) comprovate esigenze lavorative e durata  della  permanenza  in Italia;      
    b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o  del  luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà  utilizzato  per raggiungere  la  stessa  dal  luogo  di  sbarco;  in  caso  di   più abitazioni, dimora o  luoghi  di  soggiorno,  indirizzi  completi  di ciascuno di essi e  indicazione  del  mezzo  privato  utilizzato  per effettuare i trasferimenti;      
    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante la permanenza in Italia.    
  2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono  assunti  anche  gli obblighi:  a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1,  di  lasciare  immediatamente  il  territorio nazionale e, in mancanza, di  iniziare  il  periodo  di  sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un  periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione,  la  dimora  o  il  luogo  di  soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;      
    b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,  tale situazione  con  tempestività   al   Dipartimento   di   prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.    
  3. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla misurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o  nel  caso  in  cui  la predetta documentazione non sia  completa.  Sono  inoltre  tenuti  ad adottare le misure organizzative che assicurano in  tutti  i  momenti del viaggio una distanza interpersonale di  almeno  un  metro  tra  i passeggeri  trasportati  e   a   promuovere   l'utilizzo   da   parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento  dell'imbarco,  a  dotare  i  passeggeri,  che  ne  risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.    
  4.  Coloro i quali fanno ingresso nel  territorio  italiano,  per  i motivi  e  secondo  le  modalità  di  cui  al  comma  1,  anche   se asintomatici,  sono tenuti   a   comunicare   immediatamente   tale circostanza al Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.    
  5. In deroga a quanto  previsto  dall'art.  4,  esclusivamente  per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48 ore,  chiunque  intende  fare  ingresso  nel  territorio   nazionale, mediante  mezzo  di  trasporto  privato,  e'  tenuto   a   comunicare immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di ingresso  nel  territorio  nazionale,  rendendo  contestualmente  una dichiarazione, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato,  tale  da  consentire  le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:      
    a) comprovate esigenze lavorative e durata  della  permanenza  in Italia;      
    b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o  del  luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato  per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante la permanenza in Italia.    
  6. Mediante la dichiarazione di  cui  al  comma  5,  sono  assunti, altresì, gli obblighi:      
    a) allo  scadere  del  periodo  di   permanenza,   di   lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario  per  un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione,  la  dimora  o  il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;      
    b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,  tale situazione  con  tempestività   al   Dipartimento   di   prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.    
  7. In caso di trasporto terrestre, e' autorizzato il transito,  con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE  o  extra  UE),  fermo  restando  l'obbligo  di  comunicare immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,   di   segnalare   tale   situazione   con    tempestività all'Autorità  sanitaria  per  il  tramite  dei   numeri   telefonici appositamente  dedicati.  Il  periodo  massimo  di   permanenza   nel territorio italiano e'  di  24  ore,  prorogabile  per  specifiche  e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di  superamento  del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si  applicano  gli obblighi  di  comunicazione  e  di  sottoposizione   a   sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'art. 4, commi 6 e 7.    
  8.  In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2  e 4, nonche' quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 3 non si  applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un  altro  Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare,  in  caso  di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività  al Dipartimento di prevenzione  dell'Azienda  sanitaria  locale  per  il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione  finale  in un altro Stato  (UE  o  extra  UE)  ovvero  in  altra  località  del territorio nazionale, sono comunque tenuti:      
    a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso  l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione  resa  ai sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  l'indicazione  in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche  da  parte dei vettori o armatori, di: 1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; 2) località  italiana  o  altro  Stato  (UE  o  extra  UE)  di destinazione finale, codice identificativo del titolo  di  viaggio  e del mezzo  di  trasporto  di  linea  utilizzato  per  raggiungere  la destinazione finale;  3) recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante la permanenza in Italia;      
    b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.    
  9. In caso  di  trasporto  aereo,  i  passeggeri  in  transito  con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista  dall'art.  4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di  destinazione  finale  e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria territorialmente competente in  base  a  detto  luogo.  Il  luogo  di destinazione finale, anche ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto  di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.    
  10.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano:      
    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;      
    b) al personale viaggiante appartenente ad  imprese  aventi  sede legale in Italia;      
    c) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;      
    d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a) del presente decreto.    
  11.  In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20 aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE, con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle disposizioni del presente articolo.                                 

ART. 6
(Disposizioni in materia di navi da crociera  e navi di bandiera estera)

  1. Al  fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i  servizi  di  crociera  da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.    
  2.  E' fatto divieto a tutte le società di gestione, agli  armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in  servizi di crociera  di  imbarcare  passeggeri  in  aggiunta  a  quelli  già presenti a bordo, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.    
  3. Assicurata  l'esecuzione  di  tutte  le  misure  di  prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le  società  di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi  di  crociera  provvedono  a  sbarcare  tutti  i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine  crociera  qualora  non già sbarcati in precedenti scali.    
  4. All'atto dello sbarco nei porti italiani:      
    a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale  in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso la residenza, il domicilio  o  la  dimora  abituale  in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono  obbligati  a segnalare tale situazione con tempestività  all'Autorità  sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;      
    b) i passeggeri di nazionalità italiana e  residenti  all'estero sono obbligati a comunicare immediatamente  il  proprio  ingresso  in Italia  al  Dipartimento  di   prevenzione   dell'azienda   sanitaria competente  per  territorio  e  sono  sottoposti  alla   sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso la località da essi indicata all'atto dello sbarco  in Italia al citato Dipartimento; in alternativa,  possono  chiedere  di essere immediatamente trasferiti  per  mezzo  di  trasporto  aereo  o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con  tempestività  all'Autorità  sanitaria  per  il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;      
    c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti  all'estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.    
  5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4  provvedono a raggiungere la residenza,  domicilio,  dimora  abituale  in  Italia ovvero  la  località  da  essi  indicata   all'atto   dello   sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.    
  6. Salvo diversa  indicazione  dell'Autorità  sanitaria,  ove  sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali  sia  accertato  il  contatto  stretto,  nei termini  definiti  dall'Autorità  sanitaria,   sono   sottoposti   a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso  la  località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono  immediatamente trasferiti presso  destinazioni  estere,  con  trasporto  protetto  e dedicato, e spese a carico dell'armatore.   
  7.  Le disposizioni di cui  ai  commi  4  e  6  si  applicano  anche all'equipaggio in relazione alla  nazionalità  di  appartenenza.  E' comunque    consentito    all'equipaggio,    previa    autorizzazione dell'Autorità  sanitaria,  porsi  in   sorveglianza   sanitaria   ed isolamento fiduciario a bordo della nave.    
  8. E' fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed  ai comandanti delle navi passeggeri  di  bandiera  estera  impiegate  in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.    
  9.  In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20 aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE, con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle disposizioni del presente articolo.                                 

ART. 7 
(Esecuzione e monitoraggio delle misure)
     

  1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al  presente  decreto,  nonche'  monitora  l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile  concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche', ove occorra, delle forze armate, sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,  dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia  autonoma interessata.                                 

ART. 8 
(Disposizioni finali)
   

  1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.    
  2.  Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.    
  3.  Si continuano  ad  applicare  le  misure  di  contenimento  più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa  con  il  Ministro della  salute,  relativamente  a  specifiche  aree   del   territorio regionale.    
  4.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di attuazione.       

Roma, 10 aprile 2020                                                     

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Giuseppe Conte

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2020  Ufficio controllo atti P.C.M.,  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 780 

Allegati 

Allegato 1 - Commercio al dettaglio
Allegato 2 - Servizi per la persona 
Allegato 3 - Codici ATECO
Allegato 4 - Misure igienico sanitarie
Allegato 5 - Misure per gli esercizi commerciali