2 gennaio 2026

Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 2 gennaio 2026 - Dichiarazione dello stato di mobilitazione per intervento all’estero in conseguenza del grave incendio in un locale a Crans Montana in Svizzera

In corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il Codice della protezione civile, ed in particolare gli articoli 23 e 29;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio Sen. Nello Musumeci, è stato conferito l’incarico per la Protezione civile e le Politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio Sen Nello Musumeci, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

CONSIDERATO che nella notte di Capodanno (1° gennaio 2026) si è sviluppato un grave incendio in un locale notturno situato nella località turistica di Crans Montana nel Cantone Vallese della Confederazione Svizzera che ha determinato la perdita di vite umane e numerosi feriti;

TENUTO CONTO che detto incendio ha provocato diversi ustionati gravi;

CONSIDERATA la richiesta della Confederazione Svizzera di attivazione del Meccanismo Unionale di Protezione Civile dell’UE (UCPM), nonché in via bilaterale, per assistere la popolazione colpita dagli eventi in argomento, attraverso:

  • Interventi di Evacuazione medica (Medevac) – Trasporto e trattamento;
  • Team di valutazione medica degli ustionati (Burn Assessment Teams).

CONSIDERATE le offerte di assistenza alla Confederazione Svizzera da parte del Governo italiano presentate tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC);

CONSIDERATA l’eccezionalità della situazione emergenziale, manifestatasi con gravità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica e beni di primaria importanza, e tenuto conto della necessità di porre in essere con immediatezza interventi urgenti di primo soccorso e assistenza alle persone coinvolte ed ai loro familiari;

RAVVISATA la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle prime iniziative di protezione civile a supporto delle autorità locali, con riserva di quantificare con separato atto le risorse finanziarie finalizzate allo scopo;

VISTA la richiesta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile per l’intervento all’estero del 2 gennaio 2026;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della Protezione civile;

DECRETA:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 23, comma 1, e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile per intervento all’Estero in conseguenza del grave incendio verificatosi in un locale notturno situato nella località turistica di Crans Montana nel Cantone Vallese della Confederazione Svizzera.
Per fronteggiare la situazione emergenziale in atto, il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale della Protezione civile a supporto delle autorità locali di protezione civile.
Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora non dovesse intervenire la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, e 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvederà alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.

ART. 2

Nelle more dell’adozione della direttiva di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Dipartimento della protezione civile cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative nazionali interessate che saranno attivate dal Dipartimento della protezione civile. Con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 3, vengono definite relative procedure di rendicontazione.

Roma, 2 gennaio 2026

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Nello Musumeci