Regulation31 dicembre 2021

Decreto del Capo Dipartimento del 28 dicembre 2021- Modifica ed integrazione al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, rep. 1886 del 16 maggio 2020, recante i criteri per la concessione dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021 - anno 2021

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTO la legge 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

VISTO la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;

VISTO la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1 marzo 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M.  del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio Curcio, Capo del dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2021 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”;

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 34, comma 3, che dispone che l’elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato è costituito dall’insieme degli elenchi territoriali istituiti presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e dell’elenco Centrale istituito presso il Dipartimento della protezione civile; l’articolo 37 che prevede “contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità”;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 6 del decreto di che trattasi, rep. n. 1886 del 16 maggio 2020, sono esclusi dal finanziamento i progetti per l’anno 2021 presentati entro il 31 dicembre dello stesso anno dalle predette Organizzazioni che non abbiano concluso i progetti dell’anno precedente e che non abbiano inviato la richiesta di saldo precedentemente alla data di presentazione della nuova domanda di contributo;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 4356 del 15 dicembre 2020 recante “Modifica ed integrazione al decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021” che ha previsto, ai fini delle cause di inammissibilità dei progetti presentati nel 2020, lo slittamento della data prevista per la conclusione del progetto e per la relativa richiesta di saldo al 30 aprile 2021;

CONSIDERATO il protrarsi dello stato di emergenza da COVID-19;

ATTESA la necessità di assicurare, al fine di un’efficiente ed efficace capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile attraverso la concessione di contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di prevedere, anche per i progetti presentati nell’anno 2021 dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile, la data del 30 aprile dell’anno successivo quale data ultima di conclusione del progetto e della relativa richiesta di saldo;

ACQUISITO il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile pervenuto con note DPC/VSN 51426 e 51446 del 29/11/21;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2021;

 

DECRETA

Articolo 1

  1. Con riferimento alle cause di inammissibilità di cui al primo punto dell’articolo 6 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, repertoriato al numero 1886 del 16 maggio 2020, recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019 e 2021, per i progetti per l’anno 2021, presentati entro il 31 dicembre dello stesso anno, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale che, alla data di presentazione della domanda di contributo, non abbiano concluso il progetto dell’annualità precedente, l’inammissibilità della domanda ha luogo quando la conclusione del progetto del 2020 e la relativa richiesta di saldo avvenga oltre il 30 aprile 2022. Analogamente, ai fini dell’ammissibilità dei progetti di cui al punto 5.1 – Quota Nazionale presentati entro il 31 dicembre 2021 i progetti dell’annualità precedente saranno ritenuti realizzati se sia la sede centrale che le singole sezioni beneficiarie del potenziamento (misura 1, 2 3) previsto dal progetto, provvedano alla richiesta di saldo entro il 30 aprile 2022.
  2. I progetti di cui al comma 1, presentati entro il 31 dicembre 2021 per l’anno 2021, mancanti della richiesta di saldo per il progetto dell’annualità precedente, saranno ammessi con riserva, previa verifica da parte del Dipartimento della protezione civile, entro la data del 30 aprile 2022, della ricezione da parte delle Organizzazioni di volontariato della predetta richiesta di saldo.

 

 

Roma, 28 dicembre 2021

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fabrizio Curcio