30 dicembre 2022

Decreto del Capo Dipartimento n. 3409 del 30 Dicembre 2022 - Riparto risorse a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per la concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi – decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 art. 37 “Codice della Protezione Civile”

Quinto provvedimento relativo ai progetti per la Quota Locale ammessi nell’anno 2021

Riparto risorse a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per la concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi – decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 art. 37 “Codice della Protezione Civile” – Quinto provvedimento relativo ai progetti per la Quota Locale ammessi nell’anno 2021.

Impegno di spesa a favore dell’Organizzazione Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Garda – Garda (VR) – Garda (VR) ed altri, per un importo complessivo di 68.502,39.

 

Cap. 761 – Esercizio finanziario 2022.

 

LA VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile” che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea;

VISTO il D.Lgs. del 2 gennaio 2018, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 22 gennaio 2018 n. 17 recante “Codice della Protezione Civile”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 2021 e registrato dalla Corte dei Conti al n. 1146 in data 12 maggio 2021, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile a far data dal 15 giugno 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del 21 giugno 2021 del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, visto e annotato dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 2632 in data 25 giugno 2021 e registrato alla Corte dei Conti il 1 luglio 2021 al n. 1720, con il quale alla dott.ssa Immacolata Postiglione, è stato conferito l’incarico di Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO l’art. 3 del decreto del Capo del Dipartimento n. 3165 di rep. del 5 dicembre 2022, visto e annotato il 9 dicembre 2022, al n. 4599/2022, dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante “altre funzioni specifiche delegate al Vice Capo Dipartimento”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2012, convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 4356 del 15 dicembre 2020 recante “Modifica ed integrazione al Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1688 del 31/05/2021 recante “le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri”;

VISTO l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti attuativi, adottati, rispettivamente, con il decreto interministeriale del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell’11 luglio 2011, ed il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, che individuano le misure a tutela della salute e della sicurezza relativa alle attività del Volontariato di Protezione Civile, definendo, in particolare, la centralità dei percorsi di carattere formativo e la dotazione di dispositivi di protezione individuale quali presidi fondamentali della sicurezza degli operatori volontari;

VISTO l’art. 34, comma 3, del citato D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, che dispone che l’elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato è costituito dall’insieme degli elenchi territoriali istituiti presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e dell’elenco Centrale istituito presso il Dipartimento della protezione civile;

CONSIDERATO che l’art. 4 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Riparto delle risorse” prevede che le risorse finanziarie disponibili per finanziare i progetti relativi al triennio 2019-2021 siano ripartite nella misura del 50% a favore di proposte presentate dalle Organizzazioni nazionali iscritte nell’elenco centrale; nella misura del 35% a favore delle proposte presentate dalle Organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che fanno parte delle Colonne Mobili del volontariato della regione o provincia autonoma di appartenenza; nella misura del 15% a favore delle proposte presentate dalle Organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che, ancorché inserite nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile, si propongano il perseguimento del rafforzamento della capacità di prima risposta operativa sul territorio;

CONSIDERATO che per l’anno 2021 risulta una disponibilità complessiva per l’attività di cui trattasi pari ad € 3.500.000,00 e che, pertanto, alle tre quote sono state destinate, rispettivamente fino ad un massimo di € 1.750.000,00 per la “quota nazionale”, fino ad un massimo di € 1.225.000,00 per la “quota regionale”, e fino ad un massimo di € 525.000,00 per la “quota locale”;

VISTA la nota prot. DPC/SV/39838 del 05.09.2022, a conclusione della fase istruttoria concernente i progetti proposti dalle Organizzazioni di rilievo nazionale iscritte nell’Elenco Centrale, dalla quale risulta disponibile la somma di € 131.046,01 che, come previsto dall’art. 4 del Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16.05.2020, è stata ripartita secondo le previste percentuali pari ad 91.732,21 per la quota regionale e ad € 39.313,80 per la quota locale;

CONSIDERATO che, pertanto, per la quota locale la disponibilità finanziaria complessiva è pari ad € 564.313,80;

CONSIDERATO che per i progetti proposti per la “Quota Locale” per la sola categoria di potenziamento delle attrezzature e dei mezzi è previsto un finanziamento massimo del 75%;

TENUTO CONTO dell’esame di merito delle proposte progettuali, conclusosi con la proposta unitaria da parte dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per finanziamenti variabili dal 30% al 75%, pervenuta con nota prot. 83/SIPRICS/AR/la-22 del 31.05.2022;

CONSIDERATO che con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile Rep. n. 2293 del 07.09.2022 è già stata impegnata la somma di 487.345,96;

CONSIDERATO che le Organizzazioni ammesse hanno formalmente accettato i termini del finanziamento proposto sia dal punto di vista del merito che da quello economico;

RAVVISATA l’opportunità di impegnare l’ulteriore somma di € 68.502,39 per la concessione dei contributi in favore delle organizzazioni di volontariato che hanno presentato richieste nell’anno 2021, come sopra individuate;

RITENUTO che detto importo debba gravare sul cap. 761 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio 2022 che presenta la necessaria disponibilità;

SU PROPOSTA del Coordinatore del Servizio bilancio, programmazione e affari finanziari che ha curato l’istruttoria, con esito positivo, per il trasferimento dell’importo di euro 68.502,39;

DECRETA

ART. 1

  1. E’ approvato il riparto per la concessione di contributi al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi – Quinto provvedimento relativo ai progetti presentati nell’anno 2021 a favore dell’Organizzazione Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Garda – Garda (VR) ed altri.
  2. È impegnata, per la causale nelle premesse, la somma di € 68.502,39 (sessantottomilacinquecentodue/39) che graverà sul cap. 761 piano gestionale 1, del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2022 in favore dell’Organizzazione Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Garda – Garda (VR) ed altri, come indicato nella tabella (All. 1) che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  3. In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Istruttoria e modalità di erogazione dei contributi” il Dipartimento della Protezione Civile provvederà alla liquidazione ai soggetti beneficiari, di un acconto pari al 50% del finanziamento spettante, nella misura risultante dall’allegato elenco.
  4. L’erogazione di un eventuale secondo acconto, nella misura del 30% del contributo, avverrà a cura del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del soggetto proponente e previa acquisizione di documentazione attestante l’avvenuta realizzazione del 50% del progetto.
  5. L’erogazione del saldo del contributo avverrà a cura del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del soggetto beneficiario e dietro presentazione della rendicontazione finale delle attività comprensiva della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute, da presentarsi in copia conforme.

ART. 2

Il Servizio Volontariato nell’ambito dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del Servizio Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvederà, secondo quanto previsto dall’art. 10 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 ad effettuare gli accertamenti previsti dall’art. 37, comma 3, lettera c, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, coinvolgendo nelle attività di accertamento anche funzionari tecnici ed amministrativi all’uopo segnalati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

 

LA VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
Immacolata Postiglione

La tabella contenuta nel presente provvedimento è consultabile tra gli allegati.