9 agosto 2018

Decreto del Capo Dipartimento del 9 agosto 2018: attuazione articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 - ripartizione delle risorse annualità 2016

 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2018

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

VISTO il decreto‐legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolarel'articolo 1, comma 1 e l'articolo11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 12 luglio 2018, n. 532, che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato articolo 11 del decreto‐legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che rimanda l'individuazione delle procedure, della modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza, all'adozione di decreti del Capo del Dipartimento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2018, in corso di perfezionamento, con il quale al Dott. Angelo BORRELLI è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della citata legge n. 400/88, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1977, n. 520;

VISTO il decreto del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 luglio 2018, con il quale al Dott. Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a decorrere dal 16 luglio 2018, sono state assegnate in gestione, unitamente ai poteri di spesa, le risorse finanziarie esistenti sui capitoli iscritti nel C.D.R. 13 - Protezione civile – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finaziario 2018 e per i corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati nel corso degli esercizi finanziari medesimi;

RITENUTO necessario ripartire tra le Regioni i fondi disponibili per l'annualità 2016 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle iniziative di riduzione del rischio sismico;

TENUTO CONTO che le modalità ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti per l'annualità 2016 sono stabilite dalla richiamata ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 12 luglio 2018, n. 532;

DECRETA
Art. 1

In attuazione dell’articolo 11 del decreto‐legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le risorse per l’annualità 2016 previste dall'articolo 16, comma 1, lettere a), b) dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 12 luglio 2018 n.532, sono ripartite tra le Regioni, secondo le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b) e c) della ordinanza n.532, come indicato nella tabella n.1 di seguito riportata. La quota del fondo relativa alle province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 353.826,23, in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è acquisita al bilancio dello Stato.
Tabella 1: Ripartizione del fondo tra le Regioni per l'annualità 2016
Regione n° comuni (*) Finanziamento (€) lettera a) Finanziamento (€) lettere b) + c)
Abruzzo 276 576.616,50 4.536.444,94
Basilicata 117 355.340,82 2.795.591,26
Calabria 398 1.137.386,81 8.948.222,34
Campania 425 1.103.957,12 8.685.219,24
Emilia-Romagna 272 492.640,80 3.875.778,59
Friuli-Venezia Giulia 200 281.366,21 2.213.606,98
Lazio 299 492.103,82 3.871.553,91
Liguria 110 85.142,65 669.847,19
Lombardia 202 91.664,80 721.159,25
Marche 229 369.533,35 2.907.248,95
Molise 134 407.243,73 3.203.929,76
Piemonte 141 63.833,92 502.203,93
Puglia 84 354.717,76 2.790.689,43
Sicilia 282 1.116.600,64 8.784.690,20
Toscana 235 329.266,01 2.590.451,61
Umbria 92 378.752,09 2.979.775,97
Veneto 330 323.930,84 2.548.477,96
Totale 3.826 7.960.097,87 62.624.891,51
(*) I comuni sono riportati nell'allegato 7 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 12 luglio 2018, n. 532.

Art. 2

1. Nell'ambito del finanziamento complessivo previsto per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) dell'ordinanza 12 luglio 2018, n.532, le Regioni individuano l’eventuale somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, nei limiti previsti dal comma 6 dell'articolo 2, e ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 3

1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene effettuato con procedure informatizzate che prevedono:

a) la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 3907/2010, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al comma 1 dell'articolo 5 della medesima ordinanza e delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18 dell'ordinanza del 12 luglio 2018, n. 532;
b) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici pubblici strategici ricadenti nel proprio territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'articolo 2, commi 2 e 3, dell'ordinanza del 12 luglio 2018, n. 532, e la descrizione delle caratteristiche dell'immobile presenti nelle schede di verifica sismica e, in particolare, dell'indice di rischio sismico;
c) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici privati ricadenti nel proprio territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 dell'ordinanza del 12 luglio 2018, n. 532, e la descrizione delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di contributo di cui all'allegato 4, dell'ordinanza del 12 luglio 2018, n. 532, con calcolo automatico del punteggio e del contributo massimo concedibile;
d) la trasmissione dalle Regioni al Dipartimento della protezione civile dei resoconti annuali delle attività secondo i modelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto;
e) uno strumento di supporto per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 e s.m.i..
2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al comma 3, dell'articolo 1, dell'ordinanza del 12 luglio 2018, n. 532, relativi agli studi di microzonazione sismica e all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), sono predisposti dalla commissione tecnica di cui al comma 7 dell'articolo 5 della citata ordinanza del 13 novembre 2010, n. 3907.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Capo del Dipartimento
Angelo Borrelli