18 febbraio 2020

Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 18 febbraio 2020 – Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore

Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COORDINATOREINTERVENTI

OCDPC N. 630/2020

 

VISTO l’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019 con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 – “Protezione Civile” - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

 

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 630/2020, che dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza in rassegna anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

 

VISTO, inoltre, l’articolo 1 comma 3 della citata ordinanza n. 630/2020 il quale prevede che le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna;

 

VISTA l’ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 recante misure di rafforzamento del personale sanitario da impiegare nelle attività di controllo sanitario;

 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020;

 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e, in particolare, l’articolo 2 con il quale si autorizza l’apertura di una apposita contabilità speciale intestata al Soggetto attuatore;

 

VISTA la nota prot. n. 1890 del 15 febbraio 2020 del Soggetto attuatore di cui al decreto del Capo dipartimento n. 414 del 7 febbraio 2020;

 

RITENUTO pertanto di integrare le funzioni del Segretario generale del Ministero della salute - Soggetto attuatore, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020;

 

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano

 

DISPONE

 

Articolo 1

 

1. Il Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, ai fini del superamento del contesto emergenziale indicato in premessa, anche in attuazione delle ulteriori specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile in materia, provvede a dare esecuzione ad ogni misura necessaria per assicurare la tutela della salute pubblica, ivi inclusa l’acquisizione di materiale sanitario per il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute,  nonché i servizi per l’assistenza  alle postazioni di lavoro informatizzate e di videoconferenza nell’ambito dell’attività di coordinamento del sistema di protezione civile attivato con l’ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 febbraio 2020, n. 635, previa autorizzazione del medesimo Capo del Dipartimento.

 

Roma,18 febbraio 2020

 

Angelo Borrelli