Decreto del Capo del Dipartimento del 16 aprile 2020 di nomina del soggetto attuatore della Croce Rossa Italiana per le attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili in relazione alla richiesta di “Place of Safety” da parte della nave Alan Kurdi
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
VISTO l’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019 con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 – “Protezione Civile” - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO in particolare l’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 630/2020, che dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza in rassegna anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
VISTO, inoltre, l’articolo 1 comma 3 della citata ordinanza n. 630/2020 il quale prevede che le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ed in particolare l’articolo 3 il quale autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell’interno ed il Ministro della salute del 7 aprile 2020, con cui si dispone che, dalla data della sua adozione e fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di Place of Safety (“luogo sicuro”), in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo, sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area Search And Rescue (SAR) italiana;
CONSIDERATO che, in conseguenza del citato decreto interministeriale del 7 aprile 2020, permane la necessità di assicurare il rispetto delle misure sanitarie adottate per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19 con riferimento ai casi di soccorso in mare da parte della nave Alan Kurdi
RILEVATA la necessità di attuare tempestivamente le misure necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale in atto al fine di salvaguardare l’incolumità della popolazione, avvalendosi di soggetti attuatori;
VISTA la nota prot. n. 14697 dell’8 aprile 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
CONSIDERATA la richiesta di “Place of safety” effettuata dalla nave Alan Kurdi dell’ONG Sea Eye, che ha soccorso in mare migranti provenienti dalla Libia;
VISTA la convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori stipulata ai sensi dell'articolo 1 comma 998 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'articolo 19 del decreto-legge n. 135 del 2009 convertito con modificazioni dalla legge 166 del 2009, stipulata il 18 luglio 2012 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la compagnia italiana di navigazione spa;
VISTA la nota prot. n. 0015689 del 16 aprile 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cui si manifesta l’urgenza di mettere in atto le misure necessarie alla sorveglianza sanitaria, utilizzando una nave della Compagnia italiana di navigazione spa “di riserva” di cui all’articolo 16 della predetta Convenzione;
VISTO in particolare l'articolo 16 della predetta convenzione e la sussistenza del richiamato interesse pubblico ravvisato nel garantire nel contesto emergenziale una celere collocazione a bordo di una nave per svolgere la sorveglianza sanitaria in quarantena del migranti soccorsi dalla nave Alan Kurdi;
RITENUTA la necessità di garantire, prima di affidare i migranti soccorsi dalla nave Alan Kurdi alle Autorità competenti, la sorveglianza sanitaria con modalità volte a scongiurare il rischio di contagio da agenti virali trasmissibili sia per i citati migranti che per i soggetti coinvolti nelle operazioni di soccorso;
RITENUTO di individuare la Croce Rossa Italiana, nella persona del suo rappresentante legale, quale soggetto attuatore per lo svolgimento di talune delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020;
per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano
DISPONE
Articolo 1
1. Per assicurare il rispetto delle misure di isolamento fiduciario e di quarantena adottate per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19, nei riguardi delle persone soccorse in mare dalla nave Alan Kurdi, è nominato Soggetto attuatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, il rappresentante legale della Croce Rossa Italiana. Il Soggetto attuatore, previo assenso del Capo del Dipartimento della protezione civile, provvede all’assistenza alloggiativa e alla sorveglianza sanitaria delle persone soccorse in mare dalla nave Alan Kurdi e per le quali non è possibile indicare il “Place of Safety” (luogo sicuro) ai sensi del decreto interministeriale citato in premessa, utilizzando a tal fine la nave individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito della Convenzione del 18 luglio 2012 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la compagnia italiana di navigazione spa di cui in premessa con la finalità di garantire l’effettuazione del periodo di quarantena richiesto dalla normativa vigente.
2 In considerazione delle esigenze relative al fabbisogno di personale, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, il Soggetto attuatore si avvale della propria organizzazione e può essere supportato dai volontari di protezione civile attivati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
3. Il Soggetto attuatore per l’attuazione dei compiti affidati può avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020 e successive ordinanze, al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonchè della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 5 della medesima ordinanza ed all’articolo 14 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14.
Articolo 2
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura copertura finanziaria alle iniziative preventivamente concordate, nei limiti delle risorse stanziate assentite.
Roma, 16.4.2020
Angelo Borrelli