20 marzo 2015

Decreto del Capo Capo Dipartimento n.937 del 20 marzo 2015: Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.131 del 9 giugno 2015

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, concernente l'«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 novembre 2012, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile» registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2012, reg. n. 10, foglio n. 184;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 2014, n. 1155, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 28 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni attuative ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2008»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2014, n. 200, con il quale, nell'abrogare il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008, è stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, con il quale si riserva ad un decreto del capo del Dipartimento della protezione civile l'individuazione delle caratteristiche delle insegne, i criteri di conferimento, nonché ogni eventuale altro aspetto di natura procedurale;

Ritenuto di dover introdurre regole, procedure e specifiche attuative nell'ambito dei principi stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1. Avvio del procedimento

1. Il procedimento concessivo, a titolo collettivo o individuale, dell'attestazione di pubblica benemerenza si avvia a seguito d'istanza rivolta dagli organismi proponenti al Dipartimento della protezione civile.

2. Gli organismi che possono avanzare proposte di conferimento sono le amministrazioni, gli enti pubblici e privati, le istituzioni ed organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, esclusivamente se in possesso di codice fiscale.

3. Le proposte di conferimento debbono essere inviate entro tre mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza relativo all'evento per il quale si richiede la concessione della benemerenza di protezione civile.

4. Entro tre mesi a far data dalla pubblicazione del presente decreto è possibile richiedere la concessione della benemerenza di protezione civile per gli eventi il cui stato di emergenza è cessato nel periodo compreso tra il 29 agosto 2014, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, e la data della pubblicazione del presente decreto.


Art. 2. Conferimenti a titolo individuale

1. Gli organismi proponenti, di cui all'art. 1 comma 2, del presente decreto sono tenuti a produrre:

a) un curriculum del candidato;

b) una dettagliata relazione sulle circostanze che rendono effettivamente meritoria la partecipazione del candidato alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza, nonché sugli atti che hanno concorso ad elevare l'immagine del sistema della protezione civile nazionale;

c) una dichiarazione attestante l'anzianità di servizio del segnalato di almeno cinque anni presso l'organismo di appartenenza;

d) una dichiarazione che attesti la presenza del segnalato nei luoghi interessati alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi;

e) un'autocertificazione del segnalato che attesti di non essere stato condannato per delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, nonché di essere esente da pregiudizi fiscali o relativi alla regolarità contributiva.

2. L'istanza di un ulteriore conferimento a titolo individuale non può essere avanzata, prima che siano trascorsi tre anni dalla precedente concessione.

3. La commissione permanente, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, sottopone le candidature valutate positivamente al capo del Dipartimento della protezione civile, per i successivi adempimenti concessivi.

4. Il Dipartimento della protezione civile dà notizia degli avvenuti conferimenti agli organismi proponenti i quali provvedono, per il tramite del proprio referente, all'inserimento dei dati anagrafici dell'insignito nel Progetto informatico benemerenze, di cui al successivo art. 4.

5. Gli organismi proponenti e i referenti sono i soli responsabili della documentazione prodotta e del corretto inserimento dei dati personali nel Progetto informatico benemerenze di cui all'art. 4.


Art. 3. Conferimenti a titolo collettivo

1. Gli organismi proponenti, di cui all'art. 1 comma 2 del presente decreto, devono produrre una dettagliata relazione sull'attività svolta dall'organismo medesimo nel corso delle operazioni di protezione civile, relative alla proposta di benemerenza e, per i soggetti di natura privatistica, un'autocertificazione che attesti l'assenza di pregiudizi penali e fiscali a proprio carico.


Art. 4. Progetto informatico benemerenze (PIB)

1. Per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati personali degli insigniti, il Dipartimento della protezione civile si avvale del Progetto informatico benemerenze (PIB).

2. L'immissione dei dati nel PIB è attuata dagli organismi proponenti attraverso un proprio referente, accreditato e certificato dal Dipartimento della protezione civile.

3. La richiesta di accreditamento al PIB del referente deve contenere:

a) provvedimento di nomina del referente da parte dell'organismo proponente;

b) copia di un documento valido e del codice fiscale del referente;

c) form compilato dal referente, disponibile sul sito del Dipartimento della protezione civile, contenente le clausole d'uso dell'applicativo e di responsabilità dei dati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4. Il Dipartimento della protezione civile, previa verifica della documentazione prodotta, accredita il referente e fornisce gli strumenti di accesso riservato al sistema.

5. Le richieste di accreditamento sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile:

a) dai vertici nazionali o centrali degli organismi proponenti;

b) dalle direzioni nazionali per le organizzazioni iscritte nella sezione centrale dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

c) dalle direzioni di protezione civile delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per le organizzazioni iscritte nelle rispettive sezioni territoriali dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

6. Il Dipartimento della protezione civile cura l'aggiornamento dell'albo generale degli insigniti e la pubblicazione dello stesso nel proprio sito internet.


Art. 5. Correzioni dati anagrafici

1. La procedura di correzione di eventuali errori rilevati sui dati personali degli insigniti è autorizzata dal Dipartimento della protezione civile su istanza degli organismi proponenti.

2. La correzione dei dati, una volta autorizzata, è effettuata a cura e sotto la responsabilità degli organismi proponenti, per il tramite dei propri referenti che ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

3. In caso di errori nei diplomi, questi devono essere restituiti, insieme all'istanza di correzione, al Dipartimento della protezione civile, che provvederà a proprie spese alla emanazione di un titolo debitamente rettificato, sostitutivo di quello già concesso.

4. La correzione dei dati personali non pregiudica il numero di posizione dell'insignito negli elenchi già pubblicati sul sito ufficiale del Dipartimento della protezione civile.

5. L'approvazione delle correzioni dei dati anagrafici, l'aggiornamento degli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento della protezione civile e l'autorizzazione alla ristampa dei diplomi corretti, avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.


Art. 6. Perdita o deterioramento del diploma

1. Lo smarrimento e il furto del diploma dell'attestazione di pubblica benemerenza deve essere segnalato dall'insignito al Dipartimento della protezione civile, allegando copia della denuncia, presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

2. Nel caso di deterioramento, il diploma deteriorato deve essere restituito al Dipartimento della protezione civile che provvederà a proprie spese alla emanazione di un duplicato.

3. In ogni caso, il Dipartimento della protezione civile provvede una sola volta alla ristampa e alla spedizione di un duplicato del diploma.


Art. 7. Foggia dei diplomi e delle insegne

1. L'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile è rappresentata da un diploma, raffigurato nell'allegato 1 al presente decreto e dalle insegne raffigurate negli allegati 2, 3, 4 al presente decreto.

2. Il primo conferimento a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di III livello, illustrate nel successivo art. 8.

3. Il secondo conferimento a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di II livello, illustrate nel successivo art. 9.

4. Il terzo conferimento e successivi a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di I livello, illustrate nel successivo art. 10.


Art. 8. Insegne di III livello

1. Le insegne di III livello sono costituite da:

a) una medaglia coniata in bronzo del diametro di mm 35, spessore mm 3, recante nel recto, il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;

b) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;

c) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in bronzo;

d) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in bronzo.


Art. 9. Insegne di II livello

1. Le insegne di II livello sono costituite da:

a) una medaglia coniata in metallo argentato del diametro di mm 35 spessore mm 3, recante, nel recto, il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;

b) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;

c) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo argentato;

d) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo argentato.


Art. 10. Insegne di I livello

1. Le insegne di I livello sono costituite da:

a) una medaglia coniata in metallo dorato del diametro di mm 35 spessore mm 3, recante, nel recto, il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;

b) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;

c) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo dorato;

d) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo dorato.


Art. 11. Fascette

1. Sul nastro della medaglia di mm 35 si applica la fascetta in bronzo su cui sono incise la denominazione e l'anno dell'emergenza che ha originato il conferimento.

2. Al conseguimento di un livello superiore, le fascette pregresse si dispongono sul nastro della nuova medaglia in ordine cronologico dal basso verso l'alto, a partire dalla meno recente.

3. Al conseguimento del sesto conferimento, corrispondente alla quarta concessione di I livello, le fascette di bronzo sono sostituite da una fascetta in metallo argentato, posta al centro del nastro. Le fascette di ulteriori conferimenti si collocano in ordine cronologico, dal basso verso l'alto, sopra la fascetta argentata che viene spostata alla base del nastro.

4. Al conseguimento dell'undicesimo conferimento, corrispondente alla nona concessione di I livello, la fascetta d'argento e le fascette di bronzo sono sostituite da una fascetta in metallo dorato, posta al centro del nastro. Le fascette di ulteriori conferimenti si collocano in ordine cronologico, dal basso verso l'alto, sopra la fascetta dorata che viene spostata alla base del nastro.


Art. 12. Uso delle insegne individuali

1. L'insegna di livello più elevato assorbe ogni concessione di grado inferiore.

2. Fatte salve future disposizioni sull'ordine di precedenza del sistema premiale della Repubblica, l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile si colloca fra le decorazioni segnalatrici del merito.


Art. 13. Foggia delle insegne a titolo collettivo

1. L'insegna a titolo collettivo è costituita da una medaglia coniata in bronzo dorato del diametro di mm 80, raffigurante nel recto il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo.

2. La medaglia è contenuta in un cofanetto realizzato in cartone pressato rivestito in similpelle blu scuro, sul cui coperchio è stampato il logo del Dipartimento della protezione civile e rivestito internamente di tessuto tipo raso di colore bianco.

3. Gli organismi insigniti che possiedono bandiere o labari associativi possono ornare i propri stendardi di una copia della medaglia del diametro di mm 35, appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9.


Art. 14. Produzione delle insegne

1. La produzione delle insegne relative alle attestazioni di benemerenza della protezione civile nonché dell'astuccio della medaglia conferita a titolo collettivo, devono rispettare le caratteristiche tecniche descritte nel presente decreto.

2. Le aziende che intendono accreditarsi quali ditte produttrici certificate delle benemerenze sottopongono al Dipartimento della protezione civile i campioni delle insegne, nonché l'impegno a commercializzare le stesse, direttamente o attraverso propri canali di distribuzione, esclusivamente ai soggetti insigniti, previa verifica del possesso del diploma e della documentazione relativa al conferimento.

3. Il parere di conformità sarà rilasciato dopo l'esame diretto, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle seguenti insegne:

a) una medaglia in bronzo Ø mm 35;

b) una medaglia in bronzo argentato Ø mm 35;

c) una medaglia in bronzo dorato Ø mm 35;

d) una medaglia in bronzo Ø mm 16;

e) una medaglia in bronzo argentato Ø mm 16;

f) una medaglia in bronzo dorato Ø mm 16;

g) una medaglia in bronzo Ø mm 80;

h) cofanetto per la medaglia a titolo collettivo;

i) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10;

l) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13;

m) fascette in bronzo, bronzo argentato e bronzo dorato con incise le parole «EMERGENZA... ANNO...»;

o) un nastro in seta con i colori della decorazione lungo mm 30 e largo mm 37.

4. Le insegne sottoposte alla verifica di conformità saranno trattenute, senza oneri per il Dipartimento della protezione civile, quali campioni di riferimento. Una volta ottenuto il parere di conformità, le aziende potranno aggiungere, all'interno dei contenitori delle insegne e sotto la ragione sociale, la dizione «CONFORME AL CAMPIONE DEPOSITATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE».

5. Il Dipartimento della protezione civile tiene un albo delle aziende certificate e accreditate, visibile sul proprio sito internet.

6. Il mancato rispetto o la violazione delle prescrizioni del presente articolo, comporterà la revoca dall'albo delle aziende certificate.

7. La produzione delle insegne dell'attestazione di benemerenza della protezione civile, riferite ai precedenti decreti di concessione, deve rispettare le caratteristiche tecniche del presente decreto, tenendo conto della seguente comparazione:

la classe III di eccellenza corrisponde all'insegna di III livello, di cui al comma 2 dell'art. 7;

la classe II di eccellenza corrisponde all'insegna di II livello, di cui al comma 3 dell'art. 7;

la classe I di eccellenza corrisponde all'insegna di I livello, di cui al comma 4 dell'art. 7.


Art. 15. Revoca del conferimento

1. L'organismo proponente è tenuto a conservare copia della documentazione prodotta per il conferimento dell'attestato di pubblica benemerenza per almeno cinque anni dalla data di concessione.

2. L'accertamento di dichiarazioni non veritiere contenute nella documentazione prodotta dal candidato o dall'organismo proponente a sostegno delle domande di conferimento comporta:

a) il rigetto dell'istanza, se in fase istruttoria;

b) la revoca dell'attestato di pubblica benemerenza oggetto dell'accertamento, a concessione avvenuta;

c) la revoca di ogni altro attestato di pubblica benemerenza eventualmente conseguito.

3. La revoca è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del capo Dipartimento della protezione civile, sentita la commissione permanente, ed è pubblicata nel sito internet del Dipartimento della protezione civile con successiva cancellazione dall'albo generale.


Art. 16. Accesso agli atti

1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 201, n. 143, art. 2, comma 1, lettera d), è precluso l'accesso ai documenti riguardanti il conferimento della attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.


Art. 17. Disposizioni transitorie

1. Il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.


Art. 18. Forme di pubblicità

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e reso disponibile nel sito internet del Dipartimento della protezione civile.

 

Allegati al provvedimento nel pdf(5097 Kb):

- Copia dell'attestato di pubblica benemerenza
- Riproduzione della foggia delle insegne di I livello
- Riproduzione della foggia delle insegne di II livello
- Riproduzione della foggia delle insegne di III livello