17 novembre 2025

Decreto del Capo del Dipartimento n. 3475 del 17 novembre 2025 - Decreto di attuazione dell’articolo 2, comma 4, del decreto di riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», e dell’articolo 2 del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 19 marzo 2024

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2024, n. 143, recante “Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2012, n. 288, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei Conti in pari data al n. 2100, con il quale è stato conferito al dott. Fabio CICILIANO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

VISTO il Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 18 dicembre 2024, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, visto e annotato al n. 4890 in data 19 dicembre 2024 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile e registrato alla Corte dei conti l’8 gennaio 2025, al n. 55;

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 23 luglio 2024 al dott. Fabio CICILIANO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n.13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

VISTO  il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTA  la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica;

VISTO l'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026”, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 213 del 2023, si provvede ad individuare la quota delle risorse da destinare alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” e, in particolare, l’articolo 5, comma 6, in forza del quale «le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 19 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024, con cui è stata individuata la quota delle risorse da destinare, ai sensi dell’articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e per il sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa;

VISTO il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

CONSIDERATO che, anche in deroga alle normative vigenti, si applicano le norme di snellimento previste dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 662 del 1996, come novellato dalle successive leggi di bilancio, nonché le disposizioni relative alle Zone Economiche Speciali (ZES) e alla misura “Resto al Sud”;

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 22 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2025;

VISTO l’allegato A del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 22 luglio 2025 che individua i 35 Comuni sui quali insistono le Isole Minori come soggetti beneficiari delle predette risorse;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 22 luglio 2025, visto e annotato al n. 2871 in data 8 agosto 2025 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei conti in data 5 settembre 2025, al n. 2353, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri si provvede a definire le modalità di utilizzo delle risorse stanziate a favore dei comuni delle isole minori;

VISTO lo statuto dell'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori – ANCIM, le cui finalità sono, tra l’altro, la predisposizione e la promozione di programmi, studi, iniziative ed i supporti necessari per richiedere interventi legislativi o amministrativi delle Regioni, dello Stato e dell'Unione Europea, finalizzati allo sviluppo sociale ed economico delle singole isole ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale e curare, con idonei mezzi e modalità, il coordinamento dei Comuni associati e la reciproca informazione sui fatti e sui problemi che interessino le comunità isolane; promuovere occasioni di sviluppo sociale, culturale, ricreativo e di comunicazione al fine di migliorare i rapporti tra Comuni associati e favorire la reciproca conoscenza, per il raggiungimento della più vasta solidarietà nella difesa degli interessi generali e particolari delle isole, anche in ambito mediterraneo;

CONSIDERATO che l'ANCIM rappresenta e cura gli interessi dei Comuni associati presso le autorità istituzionali ed amministrative delle Regioni, dello Stato e dell'Unione Europea, predispone e promuove programmi, studi, iniziative per favorire interventi legislativi o amministrativi finalizzati allo sviluppo sociale ed economico delle isole ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, promuove iniziative istituzionali e le occasioni di sviluppo sociale, culturale e di comunicazione al fine di migliorare i rapporti tra i Comuni associati, per il raggiungimento della più vasta solidarietà nella difesa degli interessi generali e particolari delle isole, anche in ambito mediterraneo ed europeo;

RITENUTO di potersi avvalere della collaborazione di ANCIM per le ragioni sopra citate;

CONSIDERATO che l’articolo 1 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 19 marzo 2024, ha individuato in euro 2.500.000,00 annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la dotazione finanziaria da destinare all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile nell’ambito dei territori dei Comuni delle isole minori;

RITENUTO che si possa procedere all’approvazione del provvedimento finalizzato alla concessione di contributi delle tre annualità 2024/2025/2026 pari a euro 7.500.000,00 ai Comuni delle isole minori marine di cui all’allegato A nonché alle aziende sanitarie locali aventi competenza sui medesimi territori.

DECRETA

ART. 1
(Presentazione delle proposte progettuali di potenziamento della capacità di risposta alle emergenze)

  1. Le proposte, contenenti le modalità e le finalità d’uso, l'acquisto o la manutenzione delle risorse di pronto impiego e dei mezzi occorrenti per le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione, e riguardanti l’utilizzo dei contributi da parte dei soggetti beneficiari individuati nell’allegato A del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 22 luglio 2025, sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza dal Consiglio dei ministri dall’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori - ANCIM, sulla base di quanto indicato nel presente decreto e tenuto conto degli importi indicati nella tabella di ripartizione riportata in allegato B. Le proposte sono trasmesse, esclusivamente, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it perentoriamente entro 30 giorni dalla data di adozione del presente decreto e per l’intero importo pari ad euro 7.500.000,00 riguardante le risorse finanziarie pluriennali stanziate.
  2. Le proposte progettuali di cui al comma 1 sono predisposte dai Comuni delle isole minori marine, in forma unitaria e nel limite delle risorse assegnate, in raccordo con le aziende sanitarie locali aventi competenza sui medesimi territori per quanto riguarda le eventuali acquisizioni di mezzi destinati al soccorso sanitario, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 22 luglio 2025, e trasmesse all’ANCIM, che provvederà a trasmetterle, in forma aggregata al Dipartimento della protezione civile.

ART. 2
(Articolazione delle proposte progettuali)

  1. Le proposte, corredate dal codice unico di progetto (CUP), devono essere così articolate:
    a) descrizione sintetica dell’impatto che l’acquisto o la manutenzione dei mezzi avrà sul rafforzamento della capacità di risposta nella lotta contro gli incendi boschivi e nell’intervento immediato di soccorso e di assistenza sanitaria alle popolazioni colpite presenti nel territorio del soggetto beneficiario e integrazione con le risorse già disponibili, nel rispetto di standard operativi definiti in Direttive e protocolli di settore;b) elenco e descrizione delle risorse di pronto impiego e dei mezzi in configurazione antincendio ovvero veicoli, natanti per soccorso sanitario o per trasporto di persone fragili o con disabilità che si intende acquisire e/o sui quali si intendono effettuare interventi di manutenzione raggruppati secondo le tipologie di ambiti operativi indicati;
    c) indicazione della localizzazione delle risorse di pronto impiego e dei mezzi che saranno acquistati o manutenuti in attuazione del programma, ai fini della relativa visualizzazione nel quadro della capacità di risposta del soggetto beneficiario e per assicurare la disponibilità delle risorse, in via prioritaria, in caso di emergenze di protezione civile;
    d) indicazione di un responsabile amministrativo.

ART. 3
(Istruttoria a cura del Dipartimento della protezione civile)

  1. Il Dipartimento della protezione civile, acquisite le proposte di cui all’art. 2, nei termini perentori di cui all’art. 1, provvede alla relativa istruttoria verificando che:
    a) contengano gli elementi previsti nel sopra citato articolo;
    b) siano coerenti con gli importi assegnati secondo la tabella di ripartizione di cui all’allegato B;
    c) corrispondano agli ambiti operativi ed alle tipologie specificate nell’articolo 2 del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 22 luglio 2025;
    d) concorrano all’effettivo rafforzamento della risposta nella lotta contro gli incendi boschivi e nell’intervento immediato di soccorso e di assistenza sanitaria alle popolazioni colpite in caso di disastro.
  2. Per lo svolgimento dell’istruttoria è istituito, con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un gruppo di lavoro denominato “Gruppo di Lavoro Isole Minori”, coordinato dal Dirigente del Servizio risorse logistiche nazionali e territoriali, che potrà essere coadiuvato da un referente dell’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori – ANCIM, e composto da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Uffici del Dipartimento della protezione civile, designati dai rispettivi Direttori:
    i) Ufficio Gestione delle Emergenze;
    ii) Ufficio Volontariato Formazione e Assistenza;
    iii) Ufficio del Consigliere Giuridico;
    iv) Ufficio Amministrazione e Bilancio.
  3. Il gruppo di lavoro può richiedere la riformulazione delle proposte esaminate in caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 22 luglio 2025.
  4. Nei casi di cui al comma 4 del presente articolo, la proposta progettuale deve essere riformulata e trasmessa entro 15 giorni dalla richiesta, ai fini della nuova verifica istruttoria.
  5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, che sono svolte nell’ambito dei doveri d’ufficio, per i componenti del gruppo di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, non è previsto alcun compenso o gettone di presenza.
  6. Il gruppo di lavoro può eseguire, anche a campione, visite e incontri con i soggetti beneficiari dei contributi.
  7. Il Direttore dell’Ufficio Gestione delle Emergenze trasmette al Capo del Dipartimento della protezione civile gli esiti dell’istruttoria ai fini dell’approvazione dei progetti ed è, altresì, autorizzato alla firma della corrispondenza in uscita relativa alle diverse fasi dell’attività istruttoria di cui al presente decreto.

ART. 4
(Compiti del dell’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori – ANCIM)

  1. L’associazione Nazionale Comuni Isole Minori – ANCIM svolge le funzioni di raccordo e di supporto tra i soggetti beneficiari, facilitando, laddove ritenuto necessario, i procedimenti amministrativi nonché la realizzazione fisica, procedurale e finanziaria delle attività disposte in attuazione delle proposte approvate.
  2. La medesima Associazione supporta il Dipartimento della protezione civile nell’attività di aggiornamento periodico di attuazione degli interventi.
  3. Gli indirizzi per assicurare l’omogenea attuazione delle diverse richieste finalizzate a confluire nelle proposte unitarie di cui all’art. 1, sono impartiti, dall’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori – ANCIM entro 7 giorni dalla registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo.

ART. 5
(Approvazione delle proposte)

  1. A conclusione della attività di istruttoria, le proposte di acquisizione dei mezzi sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, e comunicate all'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori – ANCIM ed ai Comuni delle isole marine minori beneficiari.

ART. 6
(Gestione delle risorse finanziarie)

  1. Le risorse, di cui al predetto provvedimento, saranno trasferite ai soggetti beneficiari sui pertinenti capitoli di bilancio indicati dalle Amministrazioni interessate.
  2. All’esito del completamento degli interventi contenuti nelle proposte progettuali approvate, eventuali economie potranno essere utilizzate per ulteriori acquisti risorse di cui alla lettera b) dell’articolo 2 del presente decreto, previa approvazione da parte del Dipartimento della protezione civile.
  3. In relazione all'esigenza di rafforzare la capacità di risposta nella lotta contro gli incendi boschivi e di intervento immediato di soccorso e di assistenza sanitaria alle popolazioni colpite presenti nel territorio del soggetto beneficiario, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a supportare i soggetti beneficiari per l'espletamento di procedure unitarie di acquisizione dei beni.

ART. 7
(Concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie)

  1. Le risorse finanziarie sono trasferite ai soggetti beneficiari con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile secondo le seguenti modalità:
    a) acconto dell’80% all’avvenuta approvazione della proposta progettuale;
    b) saldo del 20%, previa presentazione di una relazione relativa al completamento degli interventi realizzati e della documentazione che attesti l’avvenuta liquidazione delle precedenti anticipazioni nella misura non inferiore al 90% e dell’elenco delle somme necessarie a consentire la chiusura amministrativa di ciascuno degli investimenti programmati.
  2. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile saranno impartite le istruzioni per la rendicontazione delle spese sostenute.
  3. I comuni beneficiari, entro 30 giorni dalla ricezione delle prime risorse finanziarie, devono avviare le procedure finalizzate all’acquisizione o manutenzione dei mezzi.
  4. Le risorse di cui al comma 2 non utilizzate entro il 31 dicembre 2027, verranno revocate e con successivo decreto del Capo del Dipartimento verranno indicate le conseguenti modalità di riversamento al bilancio dello Stato.

ART.8
(Monitoraggio)

  1. I soggetti beneficiari favoriscono il monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione degli interventi tramite l’implementazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

ART. 9
(Rimodulazione finanziaria del Progetto)

  1. Le eventuali rimodulazioni finanziarie dei progetti approvati sono inviate con richiesta motivata dall'ANCIM al Dipartimento della protezione civile che – effettuata la relativa istruttoria – ne dispone l'approvazione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

Roma, 17 novembre 2025

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabio Ciciliano