Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1472 del 30 maggio 2023 recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi al volontariato organizzato di protezione civile nel triennio 2023-2025
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
VISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;
VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;
VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2021 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante ‘Codice della protezione civile” ed in particolare, gli articoli:
- 32, che prevede l’integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile;
- 33, che prevede che il volontariato organizzato debba essere iscritto in appositi elenchi;
- 34, che riconosce nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile;
- 37, che dispone che il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità e che le modalità di presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite sulla base di criteri con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile;
- 38, che prevede la partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile;
VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 recante Codice della protezione civile”;
VISTI gli indirizzi operativi finalizzati ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 e, in particolare, le modifiche da essa apportate alla gestione dell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell’articolo 1 del previgente decreto del Presidente della Repubblica 194/2001, ora abrogato e sostituito dal Capo V, Sezione II, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, che sono entrate in vigore a partire dal 1° agosto 2013;
VISTI gli indirizzi di riorganizzazione delle attività di protezione civile contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri rep. n. 5300 del 13 novembre 2012 concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;
VISTO l’articolo. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTE le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile contenute nell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e nei provvedimenti attuativi adottati con il decreto interministeriale 13 aprile 2011 e con i decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 e del 25 novembre 2013, oltre che nelle disposizioni regionali di recepimento;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 3379 del 19 dicembre 2022 recante “proroga per l’’annualità 2022 dei criteri di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, rep. n. 1886 del 16/05/2020, recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021;
RITENUTO di procedere, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo n.1 del 2018, al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, alla definizione per il triennio 2023-2025 dei criteri generali relativi alla presentazione dei progetti, alla loro valutazione e alla concessione dei contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità;
ACQUISITO il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;
ACQUISITA l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 24 maggio 2023;
DECRETA
ART. 1
(Finalità)
Con il presente decreto sono definiti i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi al volontariato organizzato di protezione civile di cui all’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 1/2018 e iscritto nell’elenco nazionale di cui all’articolo 34 del medesimo decreto, nel triennio 2023-2025, nonché le modalità per la presentazione dei progetti e la loro valutazione.
ART. 2
(Beneficiari)
Possono presentare domanda di accesso ai contributi per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, per la formazione e il miglioramento della preparazione tecnica e per la diffusione della conoscenza della protezione civile i soggetti di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 iscritti nell’elenco nazionale di cui all’articolo 34 del medesimo decreto e precisamente:
1.a) enti del Terzo settore (ETS) iscritti nell’elenco centrale del volontariato di protezione civile istituito presso il Dipartimento della protezione civile;
1.b) enti del Terzo settore (ETS), ivi compresi i Gruppi comunali, iscritti negli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
ART. 3
(Misure finanziabili e percentuali di finanziamento)
Ciascun soggetto di cui al punto 1) dell’articolo 2 può presentare, per ogni annualità, una sola richiesta di contributo per un progetto finalizzato alle seguenti misure:
MISURA 1 – potenziamento attrezzature e mezzi.
- MISURA 1/A - potenziamento della capacità operativa e di intervento degli enti del Terzo settore iscritti nell’Elenco Centrale del Dipartimento della protezione civile di cui al punto 1.a, afferenti alle colonne mobili, sia mediante l’acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso.
- MISURA 1/B - potenziamento della capacità operativa e di intervento delle colonne mobili del volontariato delle Regioni e Province autonome, sia mediante l’acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso dei soggetti di cui al punto 1.b dell’articolo 2 che ne fanno parte.
- MISURA 1/C - potenziamento della capacità operativa e di intervento dei soggetti di cui al punto 1.b dell’articolo 2 che non presentano progetti nell’ambito delle misure 1/A e 1/B, sia mediante l’acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in loro possesso.
I mezzi finanziati dal Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018, devono recare emblemi e logo tali da consentire l’identificazione univoca ed inequivocabile di mezzo di protezione civile cui gli stessi debbono essere adibiti in maniera esclusiva.
Non è ammessa, nei cinque anni successivi all’acquisizione, l’alienazione dei mezzi e delle attrezzature acquisiti con il finanziamento di cui al presente decreto né a titolo gratuito né a titolo oneroso, se non previo formale nulla osta del Dipartimento della protezione civile. Tale vincolo permane anche nel caso di scioglimento anticipato dell’ETS, ivi compresi i gruppi comunali, o di trasferimento dei beni ad altro soggetto. Trascorso il termine dei cinque anni successivi all’acquisizione dei mezzi e delle attrezzature, l’ETS deve dare, comunque, comunicazione scritta al Dipartimento ed agli Enti interessati dal progetto (Coordinamenti, Regioni/PA, Comuni).
MISURA 2 - miglioramento della preparazione tecnica mediante lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, anche a carattere formativo, diretta a conseguire una maggiore efficacia dell’attività espletata dagli enti del Terzo settore.
Tale attività formativa può essere rivolta, oltre che ai volontari aderenti al soggetto proponente, anche ai volontari appartenenti ad altri soggetti.
L’attività formativa eventualmente svolta da qualificati volontari appartenenti all’Ente del Terzo settore proponente il progetto, o da volontari dei coordinamenti a cui l’Ente del Terzo settore afferisce non può essere retribuita come docenza, ma potrà prevedere esclusivamente un rimborso delle spese vive sostenute, rendicontate secondo le disposizioni vigenti.
MISURA 3 - diffusione della cultura della protezione civile mediante la formazione e l’informazione alla popolazione in materia di previsione e prevenzione dei rischi e in materia di protezione civile, anche volti a favorire l’avvicinamento dei giovani alle attività del volontariato di protezione civile, sul territorio e in rapporto con le istituzioni locali; ogni altra attività finalizzata a favorire lo sviluppo della resilienza delle comunità e misure utili a ridurre i rischi del territorio e ad attenuarne le conseguenze.
MISURA MISTA (2-3) - misura sperimentale – progetti finalizzati al coinvolgimento del volontariato organizzato di protezione civile nelle attività di pianificazione di protezione civile dei Comuni, anche associati, sulla base di un’intesa formalizzata tra l’Ente del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali ed intercomunali, e il Comune, o il Comune Capofila, che disciplini detta partecipazione. Tale intesa deve essere preventivamente comunicata alla Regione territorialmente competente 30 giorni prima della presentazione dell’istanza e deve essere allegata all’istanza, a pena di inammissibilità, fatto salvo quanto specificato oltre per le proposte presentate dai gruppi comunali.
Detta misura è finanziabile subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie straordinarie di cui all’articolo 4, paragrafo 2, ed è strettamente ancorata a quanto previsto all’articolo 38 del Decreto Legislativo 1/2018, nonché alla Direttiva del 30 aprile 2021 recante gli “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”, relativamente alla partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile.
I progetti della Misura Mista sono valutati e selezionati dalla Regione territorialmente competente integrando nelle relative procedure un rappresentante della rispettiva ANCI regionale.
Le attività previste nei progetti della “misura mista” possono riguardare una singola misura, tra quelle previste 2 e 3 ovvero essere articolate trasversalmente su più misure.
In ogni caso tutte le attività di progetto devono risultare coerenti con gli obiettivi della misura, che, in un’ottica di sviluppo della resilienza delle comunità, è finalizzata al supporto alla pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile. A titolo esemplificativo, possono riguardare azioni di supporto al Comune, o alla relativa unione, indirizzate all’inquadramento del territorio, all’individuazione dei rischi e la definizione dei relativi scenari, alla raccolta di dati informativi e relativa organizzazione, all’individuazione degli esposti, all’individuazione di aree e strutture di emergenza, al presidio territoriale, alla divulgazione ed informazione alla popolazione, alle esercitazioni.
Tali attività devono essere attestate nell’ambito dell’intesa stipulata con il Comune o l’unione.
Per i gruppi comunali ed intercomunali, la proposta progettuale è presentata direttamente dal Comune o dal Comune capofila, previa sottoscrizione del Coordinatore operativo del gruppo.
I progetti relativi alle misure 1/A, 1/B, 1/C sono finanziabili nella misura massima del 75%, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.
I progetti relativi alle misure 2, 3 e Mista sono finanziabili nella misura massima del 95%, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.
Se una organizzazione presenta più richieste di contributo nello stesso anno, per la stessa quota, sarà scelta, da parte del soggetto competente per la relativa fase istruttoria, soltanto una delle proposte progettuali. Non sono ammesse, a pena di esclusione, richieste di contributo per quote diverse o all’interno di un’unica quota per diverse misure, con eccezione dei progetti presentati per la Misura Mista.
ART. 4
(Riparto delle risorse)
In considerazione delle finalità strategiche di rilievo nazionale dei progetti di potenziamento finanziabili in attuazione dei presenti criteri generali, le risorse finanziarie ordinarie che risulteranno disponibili per finanziare i progetti relativi al triennio 2023-2025, sono così ripartite:
- Per le misure 1, 2 e 3:
- nella misura del 50 % del totale disponibile A, a favore di proposte presentate dai soggetti di cui al punto 1.a);
- nella misura del 35 % del totale disponibile A, a favore di proposte presentate dai soggetti di cui al punto 1.b) e che fanno parte delle colonne mobili del volontariato della Regione o Provincia autonoma di appartenenza;
- nella misura del 15 % del totale disponibile A, a favore delle proposte presentate dai soggetti di cui al punto 1.b) che, ancorché inserite nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile, si propongano il perseguimento del rafforzamento della capacità di prima risposta operativa sul territorio.
Il Dipartimento della Protezione Civile procederà, entro il 30 settembre di ogni anno, alla ricognizione delle economie di spesa maturate e disponibili sui piani straordinari di reintegro e potenziamento della capacità operativa delle organizzazioni di volontariato di protezione civile attivati e non completati allo scopo di destinarle, entro il limite massimo annuo di euro 1 milione, al finanziamento, per l’anno successivo:
- della Misura Mista, entro il limite del 25 % della somma che risulterà disponibile;
- di un’integrazione straordinaria della quota locale, entro il limite del 75% della somma che risulterà disponibile.
L’esito della ricognizione è comunicato alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, all’ANCI e al Comitato Nazionale del Volontariato di Protezione Civile per l’attivazione del procedimento di raccolta delle relative proposte progettuali.
Per la Misura Mista possono presentare domanda i soggetti di cui al punto 1.b) dell’articolo 2, ivi comprese le sezioni delle organizzazioni dell’elenco centrale iscritte nei rispettivi elenchi territoriali.
Qualora le richieste ammissibili non esauriscano integralmente le risorse disponibili per la quota di competenza, il Dipartimento può valutare l’eventuale proposizione di un secondo provvedimento, integrando le restanti quote.
ART. 5
(Modalità di presentazione dei progetti)
5.1 QUOTA NAZIONALE
I progetti possono essere presentati utilizzando unicamente il modulo speditivo allegato al presente decreto dalla struttura di coordinamento nazionale degli ETS iscritti nell’elenco centrale di cui al punto 1.a) dell’articolo 2 e devono pervenire al Dipartimento unicamente a mezzo di posta elettronica certificata inviata, a pena di esclusione, all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it entro il 31 dicembre di ciascun anno, in un unico file formato pdf.
I progetti possono essere finalizzati all’implementazione dell’attività della struttura di coordinamento nazionale, al potenziamento delle sezioni territoriali, ovvero ad ambedue le tipologie di interventi. In tal caso i progetti devono contenere l’elenco analitico delle sezioni territoriali beneficiarie, per le quali è precluso, nel medesimo anno, l’accesso ai contributi previsti nelle quote regionale e locale.
Il Dipartimento della protezione civile comunicherà ai soggetti che abbiano proposto progetti per il finanziamento nell’anno l’esito dei rispettivi procedimenti.
Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad apportare d’ufficio le integrazioni e correzioni meramente formali alle istanze pervenute con l’esclusione di integrazioni concernenti gli elementi istruttori richiesti a pena di inammissibilità di cui successivi punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.
Due o più soggetti iscritti nell’elenco centrale di cui al paragrafo 1.a) dell’articolo 2 possono presentare progetti comuni, con l’obiettivo di perseguire economie di scala e maggiore omogeneità delle attrezzature e dei materiali utilizzati dalle rispettive colonne mobili. In tal caso il progetto deve essere presentato in forma unitaria, con l’indicazione dei soggetti aderenti e beneficiari.
5.2 QUOTA REGIONALE
I soggetti di cui al punto 1.b) dell’articolo 2 possono presentare progetti utilizzando unicamente il modulo speditivo allegato al presente decreto inviandoli agli indirizzi pec delle Direzioni di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza entro il 31 dicembre di ciascun anno, in un unico file formato pdf.
Le sezioni locali di ETS iscritti nell’Elenco Centrale dovranno corredare le proprie proposte del parere favorevole della propria struttura di coordinamento nazionale, nel quale dovrà essere esplicitato che la sezione locale interessata non rientra in progetti di potenziamento presentati nell’ambito della quota nazionale per l’annualità in corso e, in mancanza di tale dichiarazione, il progetto è dichiarato inammissibile. Tale parere dovrà essere trasmesso contestualmente, a pena di inammissibilità, alle rispettive Direzioni di protezione civile regionali o provinciali.
Le Direzioni di protezione civile delle Regioni e Province autonome sono autorizzate ad apportare d’ufficio le integrazioni e correzioni meramente formali alle istanze pervenute con l’esclusione di integrazioni concernenti gli elementi istruttori richiesti a pena di inammissibilità di cui successivi punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e procedono all’istruttoria delle proposte, accertandone:
- la completezza formale secondo i requisiti richiesti dal presente decreto e verificando le cause di inammissibilità di cui predetti punti;
- lo stato di adempienza del soggetto richiedente, nella realizzazione di progetti precedentemente finanziati dal Dipartimento, acquisendo le informazioni relative presso il Dipartimento stesso.
Sulla base della rispettiva rilevanza dei progetti la Direzione di protezione civile di ciascuna Regione o Provincia autonoma procede all’elaborazione di una proposta articolata in ordine di priorità.
La proposta regionale dovrà essere elaborata entro il 28 febbraio dell’anno successivo e trasmessa alla Commissione di Protezione Civile della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La predetta Commissione dovrà trasmettere, entro il successivo 31 marzo, al Dipartimento la proposta unitaria contenente le proposte regionali approvate, complete della documentazione di cui ai seguenti punti 1 e 2 nel limite della disponibilità finanziaria complessiva dell’anno in questione destinata alla quota regionale. La proposta di ciascuna Regione e Provincia Autonoma dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- Relazione generale contenente:
- 1. a) criteri di ripartizione e priorità adottati;
- 1. b) inquadramento generale ai fini dell’impatto dei progetti sul potenziamento della rispettiva Colonna Mobile, sulla resilienza delle comunità e sulle attività di prevenzione e pianificazione di protezione civile;
- 1. c) eventuali specifiche sulle proposte escluse.
- Dichiarazione attestante che tutti i progetti inclusi nella proposta di finanziamento presentata rispondono ai requisiti richiesti dal presente decreto come certificati dall’istruttoria formale e di merito, a cura della Regione o Provincia Autonoma stessa.
La documentazione in originale delle proposte presentate dovrà essere conservata presso la Regione e Provincia Autonoma proponente ai fini di successivi controlli a campione.
Il Dipartimento, alla luce della verifica di ammissibilità effettuata dalle Regioni e Province Autonome della documentazione presentata, incluse le attestazioni di cui al punto 2, provvederà all’approvazione della proposta regionale unitaria entro i successivi 20 giorni.
Le Amministrazioni regionali e le Province autonome competenti comunicheranno ai soggetti con sede sui rispettivi territori, che abbiano proposto progetti al finanziamento nell’anno, l’esito degli specifici procedimenti.
Il Dipartimento provvederà agli adempimenti necessari per il successivo pagamento del contributo concesso ai beneficiari sia per l’acconto del 50% del finanziamento sia per le ulteriori tranche dello stesso.
Le Amministrazioni regionali e le Province autonome che presentino un unico progetto di Colonna Mobile Regionale, riferito ai rispettivi coordinamenti Regionali del volontariato, potranno, nell’eventualità emergesse la possibilità di procedere con ulteriori finanziamenti per il recupero di somme disponibili, proporre un ulteriore progetto integrativo del primo.
5.3. QUOTA LOCALE
I soggetti di cui al punto 1.b) dell’articolo 2 che non presentano progetti per le tipologie previste dai punti 5.1 e 5.2 possono presentare progetti relativi alla misura 1/C e alla Misura Mista utilizzando unicamente il modulo speditivo allegato al presente decreto, corredato per la misura 1/C dai relativi allegati 1 e 2 e per la misura Mista dall’allegato 3.
I progetti relativi alla Misura 1/C devono pervenire utilizzando il modulo speditivo allegato al presente decreto unicamente a mezzo di posta elettronica certificata inviata, a pena di esclusione, all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it e per conoscenza, alla competente Regione o Provincia autonoma, entro il 31 dicembre di ciascun anno, in un unico file formato pdf.
I progetti relativi alla Misura Mista devono pervenire utilizzando il modulo speditivo allegato al presente decreto unicamente a mezzo di posta elettronica certificata inviata, a pena di esclusione, agli indirizzi PEC delle Direzioni di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza e per conoscenza, all’ANCI entro il 31 dicembre di ciascun anno, in un unico file formato pdf.
Le sezioni locali di enti del Terzo settore iscritti nell’Elenco Centrale dovranno corredare le proprie eventuali proposte sia per la misura 1/C che per la misura Mista del parere favorevole della propria struttura di coordinamento nazionale, nel quale dovrà essere esplicitato che la sezione locale interessata non rientra in progetti di potenziamento presentati nell’ambito della quota nazionale per l’annualità in corso e in mancanza di tale dichiarazione, il progetto è dichiarato inammissibile.
I progetti per la misura 1/C, a pena di inammissibilità, devono essere corredati dagli allegati 1, 2 di cui al presente decreto:
- Allegato 1: dichiarazione che ne attesti la particolare valenza locale sottoscritta dal Sindaco del comune dove ha sede l’Ente del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, e eventualmente da altro Ente Istituzionale interessato al potenziamento delle specifiche risorse territoriali, oltre la relazione tecnica ordinariamente prevista. Per i Gruppi Intercomunali o altre forme di Organizzazione Intercomunale, nel caso questi propongano un progetto collettivo, la dichiarazione potrà essere firmata dal Presidente esclusivamente se trattasi di Sindaco di un Comune aderente, altrimenti resta obbligatoria la dichiarazione del Sindaco presso cui ha sede il Coordinamento che propone la domanda.
- Allegato 2: Scheda dei criteri, nella quale vanno dichiarate le caratteristiche della proposta secondo gli elementi riportati nella scheda, che corrispondono agli indirizzi di priorità definiti dall’ANCI.
I progetti per la misura Mista, a pena di inammissibilità, devono essere corredati dall’allegato 3 di cui al presente decreto:
- Allegato 3: Scheda sintetica progetto misura mista nel quale vanno dichiarate le caratteristiche della proposta secondo gli elementi riportati nella scheda. Per i gruppi comunali e intercomunali la richiesta è presentata dal Comune o dal Comune capofila, previa sottoscrizione da parte del Coordinatore operativo del gruppo.
Il Dipartimento provvederà all’istruttoria preliminare delle proposte progettuali pervenute relative alla misura 1/C trasmettendole entro il 31 marzo dell’anno successivo all’ANCI.
Sulla base della rilevanza ai fini dell’operatività dei servizi locali di protezione civile, l’ANCI procederà all’elaborazione di una proposta unitaria articolata in ordine di priorità, contenente le istanze approvate, che trasmetterà al Dipartimento entro il successivo 31 maggio.
Il Dipartimento procederà alla relativa approvazione dell’elenco ammesso a finanziamento, nel limite della disponibilità finanziaria complessiva dell’anno in questione destinata alla quota locale, entro i successivi 30 giorni, fatte salve eventuali interruzioni del procedimento che dovessero rendersi necessarie per adempimenti di cui all’art 6 comma 1 lettera b della legge 241/90. Il Dipartimento è autorizzato ad apportare d’ufficio le integrazioni e correzioni meramente formali alle istanze pervenute con l’esclusione di integrazioni concernenti gli elementi istruttori richiesti a pena di inammissibilità di cui successivi punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.
Il Dipartimento potrà richiedere, motivatamente, modifiche ed approfondimenti e nel caso di domande formalmente inammissibili, incomplete o in caso di inadempienze dei soggetti relativamente a progetti presentati negli anni precedenti, procederà allo scorrimento della graduatoria fino al limite della disponibilità finanziaria.
Il Dipartimento stesso comunicherà l’esito dei rispettivi procedimenti i soggetti di cui al punto 1.b) dell’articolo 2 che abbiano proposto progetti per il finanziamento nell’anno e per conoscenza alle Amministrazioni Regionali o delle Province autonome competenti, nonché all’ANCI.
Tutte le comunicazioni alle organizzazioni che presentano istanza avverranno a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dal quale risulta pervenuta la stessa.
Per i progetti della Misura Mista, le Regioni territorialmente competenti, integrando nelle relative procedure un rappresentante ANCI regionale, procedono alla valutazione e selezione dei relativi progetti ed inviano una proposta articolata in ordine di priorità entro il 31 marzo dell’anno successivo alla Commissione di protezione civile della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La predetta Commissione dovrà trasmettere, entro il successivo 30 aprile, al Dipartimento la proposta unitaria contenente le proposte regionali approvate, complete della documentazione di cui ai seguenti punti 1 e 2 nel limite della disponibilità finanziaria complessiva dell’anno in questione destinata alla Misura Mista. La proposta di ciascuna Regione e Provincia Autonoma dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- Relazione generale contenente:
- 1.a) criteri di valutazione e priorità adottati;
- 1.b) inquadramento generale ai fini dell’impatto dei progetti sulle attività di pianificazione di protezione civile;
- 1.c) eventuali specifiche sulle proposte escluse.
- Dichiarazione attestante che tutti i progetti inclusi nella proposta di finanziamento presentata rispondono ai requisiti richiesti dal presente decreto come certificati dall’istruttoria formale e di merito, a cura della Regione o Provincia Autonoma stessa.
Il Dipartimento, alla luce della verifica di ammissibilità effettuata dalle Regioni e Province Autonome della documentazione presentata, incluse le attestazioni di cui al punto 2, provvederà all’approvazione della proposta regionale unitaria relativa alla Misura Mista entro i successivi 30 giorni.
Le Amministrazioni regionali e le Province autonome competenti comunicheranno ai soggetti con sede sui rispettivi territori, che abbiano proposto progetti relativi alla Misura Mista al finanziamento nell’anno, l’esito degli specifici procedimenti.
Il Dipartimento provvederà agli adempimenti necessari per il successivo pagamento del contributo concesso ai beneficiari sia per l’acconto del 50% del finanziamento sia per le ulteriori tranche dello stesso.
ART. 6
(Cause di inammissibilità)
Sono esclusi dal finanziamento i progetti che presentano le condizioni di inammissibilità di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4.
I requisiti ai fini dell’eventuale esclusione saranno verificati dal Dipartimento, per i progetti di cui ai punti 5.1 e 5.3 relativamente alla misura 1/C, e dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente per i progetti di cui al punto 5.2 e 5.3 relativamente alla Misura Mista.
Delle determinazioni di esclusione verrà data comunicazione al soggetto proponente secondo le rispettive competenze individuate nei punti 5.1, 5.2, 5.3.
6.1 Cause di inammissibilità per la QUOTA NAZIONALE
- progetti non inviati a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it entro il 31 dicembre di ciascun anno, in un unico file formato pdf. Non saranno prese in considerazione integrazioni tardive di elementi essenziali della domanda.
- progetti presentati direttamente al Dipartimento in forma autonoma dalle sezioni territoriali dei soggetti iscritti all’elenco centrale di cui al punto 1.a) dell’articolo 2.
- progetti che presentino le condizioni di inammissibilità di cui al successivo punto 6.4.
6.2 Cause di inammissibilità per la QUOTA REGIONALE
- progetti non inviati a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi pec delle Direzioni di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza entro il 31 dicembre di ciascun anno, in un unico file formato pdf. Non saranno prese in considerazione integrazioni tardive di elementi essenziali della domanda.
- progetti delle sezioni locali di soggetti iscritti nell’Elenco Centrale di cui al punto 1.a) dell’articolo 2 che non siano corredati del parere favorevole della propria struttura di coordinamento nazionale, nel quale dovrà essere esplicitato che la sezione locale interessata non rientra in progetti di potenziamento presentati nell’ambito della quota nazionale per l’annualità in corso. Tale parere dovrà essere trasmesso contestualmente, a pena di inammissibilità, alle rispettive Direzioni di protezione civile regionali o provinciali.
- progetti di coordinamenti di livello regionale che non abbiano indicato l’elenco delle Organizzazioni facenti parte del coordinamento.
- progetti che presentino le condizioni di inammissibilità di cui al successivo punto 6.4.
6.3 Cause di inammissibilità per la QUOTA LOCALE
- Per i progetti per la misura 1/C: progetti non inviati a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it e per conoscenza, alla competente Regione o Provincia autonoma, entro il 31 dicembre di ciascun anno, in un unico file formato pdf;
- per i progetti presentati per la Misura Mista: progetti non inviati a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi pec delle Direzioni di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza e per conoscenza all’ANCI entro il 31 dicembre di ciascun anno, in un unico file formato pdf.
Non saranno prese in considerazione integrazioni tardive di elementi essenziali della domanda. - progetti delle sezioni locali di soggetti iscritti nell’Elenco Centrale di cui al punto 1.a) dell’articolo 2 che non siano corredati del parere favorevole della propria struttura di coordinamento nazionale, nel quale dovrà essere esplicitato che la sezione locale interessata non rientra in progetti di potenziamento presentati nell’ambito della quota nazionale per l’annualità in corso.
- progetti per la misura 1/C che non siano corredati dagli allegati 1, 2 di cui all’articolo 5.3 del presente decreto.
- progetti per la misura Mista che non siano corredati dall’ allegato 3 di cui all’articolo 5.3 del presente decreto.
- progetti che presentino le condizioni di inammissibilità di cui al successivo punto 6.4.
6.4 Cause di inammissibilità valide per TUTTE LE QUOTE
Sono altresì considerati inammissibili e, pertanto, esclusi dal finanziamento:
- 1. progetti presentati con una modulistica diversa da quella allegata al presente decreto (modulo speditivo) o che risultino mancanti di uno o più elementi richiesti nel modulo stesso. Fanno eccezione i casi in cui è possibile avvalersi dell’art. 6 comma 1 lettera b della legge 241/90, ferma restando la tutela della par condicio nel rispetto del principio di imparzialità dell’amministrazione. Pertanto, gli interventi ammissibili non potranno in alcun caso consistere in una vera e propria integrazione documentale, ma dovranno limitarsi ad una mera regolarizzazione di elementi esclusivamente formali;
- progetti presentati da soggetti che hanno ottenuto il finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile nell’anno immediatamente precedente a quello in cui è presentata l’istanza, ad esclusione dei seguenti casi:
- Enti del Terzo settore iscritti nell’Elenco Centrale di cui al punto 1.a) dell’articolo 2 o Coordinamenti Regionali che presentino progetti a nome di sezioni differenti, che non hanno ricevuto finanziamenti nell’anno immediatamente precedente (criterio dell’alternanza degli anni);
- progetti di cui all’art. 3 “Misura Mista”, fermo restando il vincolo di cui al successivo punto 3;
- progetti presentati da soggetti che abbiano beneficiato di contributi concessi dal Dipartimento della protezione civile nelle annualità precedenti e che al 31 dicembre dell’anno di presentazione della nuova istanza non risultino già conclusi con richiesta di saldo già inviata a mezzo posta elettronica certificata.
Con riferimento al presente punto 3, al fine di sanare l’inadempienza e consentire la presentazione di progetti a valere sulle annualità successive, è facoltà della Direzione di protezione civile della Regione o Provincia autonoma proporre al Dipartimento un programma di rientro del soggetto, consistente in un piano di investimenti di settore, cronologicamente prestabilito, concordando i tempi e le modalità di riammissione del soggetto interessato; - progetti presentati da soggetti che abbiano beneficiato di finanziamenti straordinari erogati a seguito di stati emergenziali dal Dipartimento della protezione civile nelle annualità precedenti e che al 31 dicembre dell’anno di presentazione dell’istanza di contributo risultino inadempienti rispetto alla rendicontazione e/o conclusione dei progetti di cui ai finanziamenti straordinari concessi;
- progetti di ETS che prevedano la successiva assegnazione dei materiali e mezzi ad Organismi, Organizzazioni ed Enti non appartenenti agli stessi ad esclusione dei Comuni relativamente ai gruppi comunali;
- progetti che non siano corredati da preventivi delle ditte fornitrici esterne; non sono ammessi piani finanziari, ad eccezione – per i progetti che prevedano corsi di formazione - di spese non preventivabili;
- progetti per i quali non venga esplicitamente indicata – al momento della presentazione della domanda – la fonte di co-finanziamento, pubblica o privata, con relativa dichiarazione della totale copertura dei restanti costi;
- progetti che prevedano l’acquisizione di materiali e mezzi usati, di qualsiasi genere, ivi inclusi i mezzi a km 0;
- progetti che prevedano l’acquisto, la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di immobili o locali adibiti a sede del soggetto proponente ovvero a supporto dell’operatività del medesimo (magazzini, ricovero mezzi, etc.), ivi comprese strutture prefabbricate ed arredi di interni di qualunque tipo;
- progetti che propongano linee di potenziamento non conformi alle strategie di protezione civile del sistema nazionale;
- progetti di cui all’art. 3 “Misura Mista” che risultino mancanti dell’intesa formalizzata con il Comune o il Comune Capofila, ovvero, per quelli relativi a gruppi comunali ed intercomunali, della sottoscrizione da parte del Coordinatore operativo del gruppo;
- progetti presentati per la “Misura Mista” per i quali alla data di presentazione del progetto non risultino già conclusi, con richiesta di saldo già inviata a mezzo posta elettronica certificata, i progetti di cui all’annualità precedente;
- progetti proposti singolarmente da soggetti facenti parte di un coordinamento che abbia presentato, nel medesimo anno un proprio progetto;
- progetti che prevedano l’acquisizione di velivoli;
- progetti che prevedano l’acquisizione di droni qualora non sia allegata al progetto autorizzazione all’uso da parte da parte degli Enti e Soggetti competenti.
ART. 7
(Massimali finanziari annui risorse ordinarie)
Entro il 31 dicembre di ciascuno anno del triennio di cui all’articolo 1 del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile comunica, mediante avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’importo delle disponibilità finanziarie destinabili al finanziamento dei progetti relativi alla rispettiva annualità, sulla base del bilancio di previsione dell’anno successivo approvato.
ART. 8
(Valutazione)
La verifica di ammissibilità e la valutazione dei progetti avverrà sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo n.1 del 2018 e dai presenti criteri generali:
- completezza formale delle istanze;
- criteri di esclusione di cui agli artt. 5 e 6 e/o altre condizioni di inammissibilità;
- proposte progettuali non compatibili con le finalità di intervento nazionale.
Il Dipartimento della protezione civile definisce, entro il 31 marzo di ciascuna annualità, indirizzi di priorità, coerenti con le priorità strategiche definite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, per il successivo esame dei progetti di potenziamento afferenti alla quota nazionale presentati entro l’anno cui gli indirizzi si riferiscono.
Analogamente sono definite, entro il medesimo termine, indirizzi di priorità per le quote regionale e locale. In tali ambiti, gli indirizzi di priorità saranno determinati d’intesa con la Commissione Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, (ANCI), rispettivamente per le quote regionale e locale.
Tali indirizzi di priorità saranno comunicati e resi pubblici mediante apposito avviso da pubblicarsi nel sito internet istituzionale del Dipartimento.
ART. 9
(Istruttoria e modalità di erogazione dei contributi)
In presenza di un cofinanziamento dichiarato, documentato ed esattamente quantificato da parte del soggetto richiedente, l’importo del contributo verrà calcolato:
- fermo restando il rispetto dei requisiti sopra esposti;
- tenuto conto delle disponibilità di bilancio;
- a complemento della cifra stanziata da altro ente e, comunque, non oltre l’intero importo del progetto.
Il Dipartimento della protezione civile, espletate le attività istruttorie di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, provvede all’approvazione degli elenchi dei progetti ammessi a contributo e dei relativi importi, separatamente rispetto alle tipologie di cui ai suddetti punti. L’approvazione degli elenchi, fermo restando il limite delle risorse disponibili annualmente, può avvenire anche per stralci successivi.
L’elenco dei progetti ammessi relativamente al punto 5.1 viene tempestivamente trasmesso alle Direzioni di protezione civile delle Regioni e Province autonome ai fini di ulteriore verifica di esclusione delle sezioni locali ivi presenti dai progetti di cui al punto 5.2.
La comunicazione di ammissione al contributo viene notificata ai soggetti beneficiari e per conoscenza, alle Amministrazioni regionali competenti, unicamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo da queste comunicato nell’istanza di finanziamento.
Nella medesima comunicazione viene indicato il termine entro cui i soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare l’accettazione del contributo al medesimo Dipartimento – Servizio Volontariato, sempre ed unicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata protezionecivile@pec.governo.it, entro il termine indicato nella comunicazione di cui al precedente paragrafo. Decorso inutilmente tale termine l’istanza di finanziamento del progetto sarà considerata decaduta e il progetto non potrà essere finanziato, senza necessità di ulteriori comunicazioni.
Nella comunicazione di accettazione l’ETS proponente può richiedere l’eventuale variazione di mezzi o attrezzature originariamente previsti, ovvero di parziale rimodulazione delle attività formative, addestrative od informativo-divulgative proposte, anche in relazione alle oscillazioni del mercato.
Tale variazione, che è subordinata all’approvazione del Dipartimento della protezione civile, è consentita unicamente previa presentazione di nuovi preventivi e relativamente alla sostituzione dei mezzi o delle attrezzature originariamente proposti con mezzi o attrezzature di nuova concezione e pari o superiore capacità operativa: qualora le sostituzioni proposte comportino un incremento dei costi, il contributo si intende confermato nella misura originaria; qualora le sostituzioni proposte comportino una riduzione dei costi, il contributo si intende proporzionalmente ridotto. Decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di variazione, la richiesta si intende accolta, senza bisogno di ulteriori comunicazioni. Per i progetti presentati da parte di Gruppi Comunali di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018, potranno essere presentati preventivi acquisiti mediante consultazione del mercato elettronico. Diversamente, i preventivi presentati avranno valore indicativo e costitutivo della ratio progettuale e costituiranno limite massimo finanziabile e conseguente importo dell’impegno di spesa, mentre il fornitore effettivo verrà individuato secondo le occorrenti procedure in materia di appalti pubblici.
Decorso il termine indicato, il Dipartimento della protezione civile procede all’adozione del provvedimento di concessione dei contributi, che, previo controllo da parte degli organi preposti, viene pubblicato sul proprio sito istituzionale.
Il Dipartimento procede all’erogazione dei contributi spettanti in un massimo di 3 tranches:
- un primo acconto pari al 50% del contributo concesso, a seguito dell’adozione del provvedimento di concessione dei contributi e della sua pubblicazione;
- un eventuale secondo acconto, pari ad un ulteriore 30% del contributo concesso, su richiesta del soggetto beneficiario attestante l’avvenuta realizzazione di almeno il 50% del progetto, corredata della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute da trasmettere in copia conforme all’originale, sempre unicamente mediante posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;
- un saldo nella misura rimanente, su richiesta del soggetto beneficiario a conclusione del progetto, da presentarsi unicamente mediante posta elettronica certificata, contenente in allegato la rendicontazione delle spese sostenute e la corrispondente documentazione fiscale in copia conforme all’originale comprovante tutte le spese sostenute.
La documentazione fiscale di cui sopra non può avere data antecedente a quella di presentazione
della domanda. di contributo e deve riportare, in forma indelebile, la dicitura:
“SPESA SOSTENUTA CON IL CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE”
Ai soggetti beneficiari viene accordato un termine di 18 mesi, a far data dall’accreditamento del primo acconto del contributo, per realizzare completamente il progetto nell’articolazione confermata nella comunicazione di accettazione del contributo e approvata dal Dipartimento.
Il soggetto può chiedere un’unica e motivata proroga, per un massimo di 6 mesi. Il Dipartimento della protezione civile, valutate le motivazioni addotte, può autorizzare la proroga. Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di proroga, essa si intende accolta. La richiesta di proroga e l’eventuale accettazione avvengono unicamente mediante comunicazioni di posta elettronica certificata.
Entro il termine per la realizzazione del progetto e l’eventuale proroga autorizzata dal Dipartimento, l’ETS, ivi compresi i gruppi comunali, sono tenuti a presentare la richiesta di erogazione dell’eventuale saldo nonché la documentazione contabile comprovante la completa realizzazione del progetto. L’invio a mezzo di posta elettronica certificata delle copie conformi all’originale delle risultanze bancarie dei pagamenti di tutte le spese sostenute consentirà di considerare il soggetto come adempiente nella realizzazione del progetto. In assenza di tale documentazione, trascorsi i termini consentiti, il soggetto è considerato inadempiente, non potrà ricevere ulteriori finanziamenti ed il Dipartimento attiverà contemporaneamente il procedimento di recupero previsto.
In caso di parziale realizzazione del progetto, il Dipartimento, dopo aver valutato se le attività concorrono comunque al perseguimento delle finalità originarie del progetto, può erogare il contributo nella misura parziale spettante, ovvero richiedere la restituzione dell’eventuale somma eccedente già erogata. In caso di valutazione negativa, il Dipartimento provvede a richiedere la restituzione integrale degli acconti eventualmente erogati.
Per i progetti di cui al punto 5.1 tutte le comunicazioni vengono indirizzate alla Struttura nazionale di coordinamento del soggetto destinatario del contributo. Qualora il progetto coinvolga anche sezioni territoriali del soggetto destinatario, le relative comunicazioni sono indirizzate, oltre che alle eventuali sezioni territoriali destinatarie, contestualmente anche alla Regione o Provincia autonoma e al Comune dove hanno sede le predette sezioni.
Per i progetti di cui al punto 5.2 tutte le comunicazioni vengono indirizzate, oltre che alla Direzione di protezione civile della rispettiva Regione o Provincia autonoma (autrice della proposta unitaria), contestualmente anche alla Struttura nazionale, regionale o provinciale di coordinamento del soggetto destinatario del contributo.
Per i progetti di cui al punto 5.3 tutte le comunicazioni vengono indirizzate contestualmente anche al Comune dove ha sede il soggetto destinatario del contributo, oltre che alla Direzione di protezione civile della rispettiva Regione o Provincia autonoma e all’ANCI.
ART. 10
(Accertamenti)
Il Dipartimento della protezione civile provvederà ad effettuare gli accertamenti di cui all’articolo 37, comma 3, lett. c) del decreto legislativo n. 1 del 2018, sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale.
La violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento e successivi, emanati in attuazione dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo n.1 del 2018, può determinare la revoca del contributo o dell’acconto già erogato, nonché il relativo recupero che verrà maggiorato degli interessi al tasso legale.
Qualora dai suddetti accertamenti emergano elementi di revoca del contributo, il Dipartimento provvederà, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lett. d), all’adozione di un provvedimento motivato di esclusione del soggetto dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Il provvedimento di esclusione sarà comunicato alla Regione o Provincia autonoma, ai Comuni, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competenti nonché all’ANCI ed eventuali richieste avanzate nel quinquennio di esclusione sono irricevibili.
ART. 11
(Semplificazione dei procedimenti)
Nel corso del triennio il Dipartimento potrà integrare le presenti disposizioni, con provvedimenti del Capo Dipartimento, introducendo meccanismi semplificati per la gestione in via telematica del procedimento.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito del Dipartimento della protezione civile con avviso nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio