28 dicembre 2016

Circolare del Coordinatore della Dicomac del 28 dicembre 2016 sulle attività connesse ai sopralluoghi di agibilità coordinati dalla Dicomac

Come noto, con la OCDPC n. 405 del 10/11/2016, a seguito degli eventi del 26-30 ottobre 2016 è stata definita e formalizzata la procedura Fast (rilevamento sui Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto) per una valutazione urgente dell’agibilità post sismica degli edifici di proprietà privata. Per gli edifici classificati “agibili” l’esito della procedura Fast è definitivo, mentre per gli edifici classificati come “non utilizzabili” la procedura con scheda Aedes/GL-Aedes andrà successivamente applicata per definire in maniera più articolata tale esito, secondo quanto previsto dalla stessa scheda Aedes/GL-Aedes.

Con l’entrata in vigore dell’OCDPC n.422 del 16/12/2016, a far data dal 27 dicembre 2016 giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il sopralluogo con scheda Fast, da cui scaturisce un esito di “non utilizzabilità”, diventa presupposto indispensabile per l’accesso alla procedura Aedes/GL-Aedes nelle modalità previste dal comma 2 dell’articolo 1 della citata ordinanza, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alla gestione ed al prosieguo delle attività relative ai sopralluoghi di agibilità coordinati dalla scrivente Dicomac, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze.

Ai fini dell’applicazione della presente procedura nel territorio delle Regioni interessate viene individuata un’Area 1, costituita da tutti i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 alla legge n.229/2016 ed un’Area 2, costituita dagli altri Comuni nei quali si sono registrati danni agli immobili in conseguenza degli eventi sismici di cui all’oggetto.

Per i Comuni in Area 1, i sopralluoghi di agibilità (sia con scheda Fast, sia - per le fattispecie previste all’articolo 1 comma 5 della citata OCDPC n.422/2016 - con scheda Aedes) vengono autorizzati ed organizzati nelle modalità di seguito descritte:
• per gli edifici per i quali è già stata presentata un’istanza di sopralluogo alla data del 27/12/2016, giorno di pubblicazione dell’ordinanza 422/2016, ma non è stato effettuato ancora alcun sopralluogo, rimane valida la precedente istanza (sopralluogo Fast, ovvero Aedes/GL-Aedes per i casi di cui all’articolo 1 comma 5, lettere a) e b) dell’OCDPC 422/2016);
• per gli edifici per i quali non è stata presentata alcuna istanza alla data del 27/12/2016, giorno di pubblicazione dell’ordinanza 422/2016, può essere presentata un’istanza semplice di sopralluogo da parte del richiedente avente diritto, oppure una richiesta da parte del Sindaco (sopralluogo Fast, ovvero Aedes/Gl-Aedes per i casi di cui all’articolo 1 comma 5, lettere a) e b) dell’OCDPC 422/2016);
• per gli edifici già ispezionati prima del 30 ottobre che riportavano esito A (con o senza F), laddove si riscontrino danni che potrebbero compromettere l’agibilità, può essere presentata un’ulteriore istanza semplice di sopralluogo da parte del richiedente avente diritto, ovvero richiesta da parte del Sindaco (sopralluogo Fast);
• per gli edifici già ispezionati riportanti esito D il sopralluogo viene effettuato d’ufficio (sopralluogo Aedes/GL-Aedes);
• con riferimento alla richiesta di ripetizione del sopralluogo, fatti salvi i casi indicati in precedenza, eventuali richieste di revisione dell’esito Fast di edificio agibile o di revisione di un esito Aedes/GL-Aedes già emesso vanno ricondotte a quanto già disposto dalla circolare prot. UC/TERAG16/46007 del 10/09/2016 e prevedono, pertanto, la presentazione di un’istanza accompagnata da perizia asseverata di un tecnico di parte.

Per i comuni in Area 2, i sopralluoghi di agibilità (sia con scheda Fast, sia - per le fattispecie previste all’articolo 1 comma 5 della citata OCDPC n.422/2016 - con scheda Aedes) vengono autorizzati ed organizzati nelle modalità di seguito descritte:
• per gli edifici per i quali è già stata presentata un’istanza di sopralluogo alla data del 27/12/2016, giorno di pubblicazione dell’ordinanza 422/2016 (fa fede la data di protocollo presso il Comune/COC, 27 dicembre incluso), ma non è stato effettuato ancora alcun sopralluogo, rimane valida la precedente istanza (sopralluogo Fast);
• per gli edifici per i quali non è stata presentata alcuna istanza alla data del 27/12/2016, giorno di pubblicazione dell’ordinanza 422/2016, il richiedente avente diritto può presentare un’istanza di sopralluogo corredata da perizia asseverata che comprovi la presenza di danni nell’edificio e il nesso di causalità diretto tra i danni e l’evento oppure da ordinanza sindacale di sgombero, conseguente agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 (sopralluogo Fast)
• per gli edifici già ispezionati riportanti esito D il sopralluogo viene effettuato d’ufficio (sopralluogo Aedes/GL-Aedes);
• con riferimento alla richiesta di ripetizione del sopralluogo eventuali richieste di revisione dell’esito Fast di edificio agibile o di revisione di un esito Aedes/GL-Aedes già emesso vanno ricondotte a quanto già disposto dalla circolare prot. UC/TERAG16/46007 del 10/09/2016, e prevedono, pertanto, la presentazione di un’istanza accompagnata da perizia asseverata di un tecnico di parte.

Per tutti i sopralluoghi ripetuti, il Comune/COC deve informare la squadra dell’esito del precedente sopralluogo e deve fornire alla stessa tutta la documentazione disponibile, inclusa la scheda compilata nel precedente sopralluogo . Nel caso di un ulteriore sopralluogo autorizzato sullo stesso edificio, la precedente scheda è da ritenersi superata e la nuova scheda la sostituisce completamente, salvo eventuali incongruenze che richiedano approfondimenti da parte del centro di coordinamento sovraordinato. La squadra riporterà sulla scheda dell’ulteriore sopralluogo in intestazione la dicitura “sopralluogo ripetuto” ed indicherà nelle note il riferimento della precedente scheda, allegandone copia, se disponibile.

Per tutti i Comuni, sia di Area 1, sia di Area 2, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato inderogabilmente al 16 gennaio 2017 (fa fede la data di protocollo presso il Comune/Coc), ad eccezione degli edifici ricadenti nelle zone rosse ufficialmente definite e delimitate da ordinanza sindacale.

Riguardo ad eventuali sopralluoghi ripetuti d’ufficio o rettifiche richieste per problemi procedurali, si rimanda a quanto già definito nella circolare UC/TERAG16/0054593 del 17/10/2016, con particolare riferimento ai Sopralluoghi ripetuti d’ufficio e Schede di sopralluogo consegnate presso i Centri di coordinamento e richieste di rettifica da parte dei Comuni.

Ai fini organizzativi, si rammenta che le squadre di rilevatori consegnano le schede Fast in originale presso i centri operativi regionali di competenza (lasciandone copia al Comune/Coc), mentre le schede Aedes/GL-Aedes in originale si consegnano presso la Dicomac oppure presso i centri operativi regionali di competenza (con rilascio del modello riepilogativo GE1 e, se necessario, del modello GP1 al Comune/Coc). Infine, presso la Dicomac oppure presso i centri operativi regionali di competenza, si procede esclusivamente ad una verifica di completezza della documentazione presentata e ad una sintetica analisi sulla coerenza dei dati.
Le schede, di cui alla presente circolare, recepite presso i centri operativi regionali devono essere da questi recapitate settimanalmente alla Dicomac, accompagnate da specifico verbale di consegna, per essere informatizzate e scannerizzate.

Si rammenta che è compito dei Sindaci adottare tutti i necessari provvedimenti in funzione dell’esito dei sopralluoghi eseguiti sia con schede Fast, sia con schede Aedes/GL-Aedes. Altresì, anche nel caso in cui il fabbricato abbia un esito “agibile” (sia con schede Fast, sia con schede Aedes/GL-Aedes), è opportuno che il Sindaco lo comunichi ai cittadini interessati.

Si invitano codeste Regioni a veicolare l’informativa a tutte le proprie strutture interessate ed agli Enti locali, ed effettuare, d’intesa con la scrivente Dicomac, un efficace monitoraggio ai fini della corretta applicazione della procedura.
 

IL COORDINATORE
Immacolata Postiglione