11 settembre 2016

Circolare del Capo Dipartimento dell'11 settembre 2016: prime disposizioni per la rimozione delle macerie prodotte a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016

La presente nota intende fornire specifiche indicazioni operative, per l’attuazione dell’art. 3 dell’OCDPC n. 391/16 concernente le prime disposizioni per la rimozione delle macerie prodotte a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, così come definite dall’art. 3 della stessa ordinanza.

Ambito di applicazione
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, comma 1, della OCDPC n. 391/16 “i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizioni e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici, nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi”.
Tali materiali, ai sensi del comma 1, dell’art.3 dell’OCDPC 391/16, sono classificati, in deroga all’art. 184 del D.lgs. 152/06, come rifiuti urbani con codice 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto al sito di deposito temporaneo e/o Centro di raccolta comunale, di cui al DM 8 aprile 2008, considerata l’impossibilità di attribuire un codice che possa identificare con certezza la massa eterogenea costituita non solo da rifiuti inerti, ma anche da arredi, apparecchiature elettriche e elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici al momento del sisma.
In deroga all’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il deposito temporaneo può essere identificato nell’intera zona interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016.
Non sono, invece, assoggettati alla disciplina introdotta dall’ordinanza n. 391/2016 i rifiuti derivanti dalla decisione di demolire assunta in autonomia dal privato.

Si sottolinea, inoltre, che il comma 1, dell’art. 3 della citata ordinanza n. 391/16 prevede la possibilità di eseguire, ove possibile, anche una raccolta selettiva dei materiali in questione, da effettuarsi in condizioni di sicurezza sul luogo di produzione.
Per quanto possibile, i rifiuti andranno raccolti per tipologie omogenee al fine di agevolarne l’avvio al recupero e/o al corretto smaltimento.
Lo stesso articolo prevede, come sopra richiamato, che i rifiuti in questione siano conferiti presso i siti di deposito temporaneo e/o centri comunali di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008, autorizzati ai sensi dei commi 1 e 4 dell’articolo 3 della citata OCDPC 391/16, ed individuati sulla base del principio di prossimità.

Fase di individuazione dei siti di deposito temporaneo
Fermi restando i procedimenti di individuazione già disciplinati secondo le disposizioni degli ordinamenti di ciascun ente regionale e tenuto, comunque, conto dell’urgenza del caso, l’individuazione dei siti è effettuata in conformità ai principi generali di salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica, ed è, pertanto, opportuno che si trovino in aree pianeggianti molto prossime alle zone di operazione, non soggette a rischio idraulico o idrogeologico e adeguatamente segnalate e delimitate. Ai mezzi di trasporto dovrà inoltre essere consentito un agevole accesso, da percorrere in sicurezza. E’ consigliabile che i siti siano dotati di pesa mobile al fine di tracciare e quantificare il rifiuto in ingresso.
Il sito, infine, dovrà essere organizzato al fine di garantire l’univoca attribuzione delle macerie al luogo di raccolta anche ai fini delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria e della rendicontazione.

Fase di avvio al sito di deposito temporaneo/Centri di raccolta comunali
Le operazioni di raccolta e trasporto ai siti di deposito temporaneo individuati e/o ai centri di raccolta comunali, possono essere eseguite dall’Ente gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dal Comune stesso, dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolte direttamente, che operano in deroga agli artt. 188 ter, 190, 193 e 212 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
Qualora, in caso di estrema urgenza, si ricadesse nella certa impossibilità di poter far eseguire ai soggetti sopra indicati le operazioni di raccolta e trasporto ai siti di deposito temporaneo, può essere consentito l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto ad imprese private, espletando le procedure richiamate all’art. 5, comma 2 della OCDPC n. 388.
A seguito dell’individuazione del soggetto responsabile della raccolta e trasporto, lo stesso dovrà individuare un referente tecnico, che tenga i rapporti con il Comune.
Il soggetto incaricato della raccolta e trasporto organizza i flussi di raccolta e trasporto agli impianti, sulla base delle verifiche di accessibilità alle aree, dove svolgere la raccolta ed una valutazione preliminare.
Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1, dell’art. 3 dell’OPCM n. 391/16 quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto, che dovranno essere gestiti secondo le modalità previste dal DM 6 settembre 1994.
Si evidenzia, inoltre, che ai sensi del comma 3 dell’art. 3 dell’OCDPC n. 391/16, “non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati”. Tali materiali sono selezionati, separati e movimentati in raccordo con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.