Procedure per i rimborsi (versione inglese)
L’art. 39 del Decreto Lgs. n. 1 del 2018 (Codice di protezione civile) indica gli strumenti che consentono la partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile. In particolare il comma 4 prevede che ai datori di lavoro spetta il riconoscimento delle somme versate a favore del lavoratore impegnato in attività di protezione civile in qualità di volontario. Il rimborso può essere effettuato tramite versamento o essere riconosciuto come credito d’imposta.
Il datore di lavoro può chiedere il rimborso degli oneri versati a favore di propri dipendenti, tramite il modello in allegato alla Circolare del Capo Dipartimento del 25 gennaio 2019 (All.1) che deve essere compilato in ogni sua parte. Il modello deve essere indirizzato al Dipartimento della Protezione Civile o alle Direzioni regionali. Le Regioni possono adottare una propria modulistica o prevedere una procedura informatica.
Riconoscimento del credito d’imposta. Dopo aver fatto le opportune verifiche (riguardo alla fondatezza e alla correttezza della domanda) il Dipartimento della Protezione Civile e le Direzioni Regionali, comunicano al richiedente l’importo del rimborso che gli spetta e contestualmente informano l’Agenzia delle Entrate. In questo modo il rimborso sarà disponibile in detrazione al primo adempimento tributario utile.
La richiesta di rimborso dovrà essere indirizzata all’Autorità che ha disposto l’attivazione dell’organizzazione di protezione civile a cui afferisce il dipendente.
Modalità di presentazione delle domande. Le istanze di rimborso indirizzate al Dipartimento, dovranno essere compilate e presentate tramite PEC, all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it, allegando i seguenti documenti:
- l’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente;
- l’attivazione per l’attività in questione;
- la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso.
Inoltre, l’istanza di rimborso dovrà:
- essere formulata, su carta intestata della Ditta/Società, quale “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)”, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita IVA, telefono ed indirizzo e-mail;
- specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio e fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione;
- specificare le modalità per l’accredito del rimborso, come previsto nell’All. 1;
- contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro come da modello allegato.
Il datore di lavoro, pubblico o privato, può presentare la domanda di rimborso entro due anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività.