Ocdpc n. 344 - Interventi su edifici e opere pubbliche ed edifici privati (art. 2, comma 1, lettere b e c) (art. 2, comma 1, lettere b e c) (versione inglese)

Per gli interventi su edifici e opere pubbliche o su edifici privati, l’ocdpc 344 stanzia 124 milioni di euro, ripartiti tra le Regioni in base all’indice medio di rischio. La selezione degli interventi è affidata alla Regioni, che assicurano l’omogeneità dei criteri e delle verifiche sismiche eseguite e assicurano il monitoraggio degli interventi rendicontando annualmente al Dipartimento della Protezione Civile. 

Gli interventi finanziati sono quelli di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione. I contributi non vengono concessi per edifici in aree a rischio idrogeologico in zona R4, né per ruderi o edifici abbandonati, o realizzati in violazione delle norme, e neanche per edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole. Per gli edifici pubblici (lettera b) le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi, sentiti i Comuni interessati, e li comunicano al Dipartimento della Protezione Civile. Per gli edifici privati (lettera c) le Regioni, anche per questa annualità, sono obbligate a destinare da un minimo del 20% fino a un massimo del 40% del finanziamento ad esse assegnato complessivamente (170 milioni di euro). Possono non attivare la linea di finanziamento le Regioni che hanno avuto un finanziamento complessivo (edifici pubblici e privati) inferiore a 2 milioni di euro. Le Regioni, d’intesa con i Comuni individuano quelli in cui attivare i contributi. I Comuni predispongono i bandi e registrano le richieste di contributo per poi trasmetterle alle Regioni che devono redigere una graduatoria di priorità, tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica. Le richieste sono ammesse a contributo fino all’esaurimento delle risorse ripartite. I Comuni devono pubblicizzare l’iniziativa mediante affissione del bando sull’albo pretorio e sul sito web del Comune dando informazioni ai cittadini sui tempi e sulla modalità di partecipazione. 
 

Al fine di monitorare lo stato di attuazione di tali interventi da parte del Dipartimento della Protezione Civile e delle Regioni, è stata predisposta una piattaforma web-gis (Mep 11), che le Regioni possono raggiungere al link: http://egeos.eucentre.it/articoloundici/web/articoloundici.

Il supporto e il monitoraggio a livello nazionale degli interventi sul patrimonio pubblico e privato è realizzato dal Tavolo Tecnico interistituzionale, istituito con Decreto del Capo del Dipartimento del 16/7/2014 e modificato in data 06/06/2018. Esso comprende rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, delle Regioni e dell’ANCI. Opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile.