Il reato di incendio boschivo e l'attività investigativa

L'incendio boschivo, sia doloso che colposo, è un delitto contro la pubblica incolumità e, come tale, è perseguito penalmente.
Fino al 2000 l'incendio boschivo era considerato una aggravante dell'incendio generico, ed era trattato dall'art. 423 del Codice Penale. Nel 2000 per la prima volta l'incendio boschivo viene considerato come reato autonomo, disciplinato dall’art. 423bis, confermato dall’art. 11 della legge quadro sugli incendi.

Chiunque provochi un incendio su boschi, selve o foreste o su vivai forestali destinati al rimboschimento è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio è cagionato per colpa, la reclusione va da uno a cinque anni. Le pene sono, inoltre, aumentate della metà se l'incendio provoca un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

Le nuove disposizioni infliggono pene molto più severe rispetto al passato, quando il massimo della reclusione prevista era di sette anni.
E’ il Corpo Forestale dello Stato ad accertare le cause degli incendi e individuare i responsabili. I servizi preventivi di controllo del territorio e l'attività investigativa sono svolti dal Nucleo Investigativo Antincendio Boschivo (NIAB) e dai Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale.

Prescrizioni, divieti e sanzioni. La legge quadro ha introdotto e ridefinito i divieti sui terreni colpiti da incendi e le prescrizioni da osservare nelle aree e nei periodi a rischio di incendio, stabilendo sanzioni per i trasgressori.

Le zone boscate ed i pascoli che sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella che avevano prima dell’incendio per almeno quindici anni. Sulle aree percorse dal fuoco è vietato per dieci anni costruire edifici, strutture e infrastrutture finalizzate agli insediamenti civili e alle attività produttive. Sono vietati per dieci anni il pascolo e la caccia.

Il catasto delle aree percorse dal fuoco. Accanto all’attività di contrasto da parte delle forze dell’ordine, è di fondamentale importanza anche il catasto delle aree già colpite dagli incendi, realizzato dai Comuni. Realizzare il catasto delle aree percorse dal fuoco, soggette ad una serie di divieti e tutele, significa infatti eliminare “a monte” la possibilità di speculare sui roghi, visto che la maggioranza degli incendi sono di natura dolosa.

La legge quadro prevede che i Comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale, provvedano a censire i terreni già percorsi dal fuoco negli ultimi cinque anni. Il catasto viene aggiornato annualmente.