14 dicembre 2010

Il percorso del volontariato di protezione civile (versione inglese)

Il volontariato si sviluppa in Italia tra gli anni ‘70 e ‘80 come esigenza dei cittadini di contribuire alla costruzione del bene comune impegnando una parte del proprio tempo libero in attività di utilità sociale.

La Pubblica Amministrazione ha accolto, negli anni, il volontariato come strumento a disposizione del Paese per dare risposte integrate nell'ambito dei servizi pubblici, in particolare dei servizi socio-sanitari e assistenziali.

Nel campo della protezione civile la prima legge organica del dopoguerra - che cita il volontariato - è la 996/70, successiva all’alluvione di Firenze. L’atto prevede la possibilità per i volontari occasionali e spontanei, come gli “Angeli del Fango”, di partecipare alla attività di soccorso e di essere iscritti in un elenco nelle Prefetture.

È la legge 225/92 - istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile - che inquadra il volontariato organizzato e non occasionale e che gli riconosce il ruolo di "componente" (art. 6) e di “struttura operativa” del Servizio Nazionale (art. 11) assicurandone (art. 18) il coinvolgimento in ogni attività di protezione civile, con l’approvazione di un regolamento dedicato. In questi anni, inoltre, lo Stato tende a far riferimento soprattutto alle grandi organizzazioni con le quali collabora per il coordinamento nazionale del settore.

È con lo sviluppo di piccoli gruppi e associazioni nelle amministrazioni locali che si ampliano le specializzazioni e che il volontariato di protezione civile si integra con il servizio pubblico.
 

Il volontariato è individuato come componente del Servizio Nazionale all'articolo 6 della legge n. 225 del 1992 e, come struttura operativa nazionale all'articolo 11 della stessa legge. Concorre alle attività di protezione civile, con funzioni di supporto alle azioni di protezione civile adottate dalle istituzioni: previsione, prevenzione e soccorso per eventi di protezione civile.

L'articolo 18 della legge 225 del 1992 prevede che il Servizio Nazionale della Protezione Civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali e catastrofi.

Lo stesso articolo prevede l'emanazione di un regolamento – il Decreto del Presidente della Repubblica 194 del 2001 – che definisca in particolare:

1. le procedure per la concessione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica alle organizzazioni.

2. le procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile.

3. i criteri per i rimborsi dei gruppi associati che svolgono attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Dpr 194/2001 disciplina in generale la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, dall'iscrizione all'elenco nazionale delle organizzazioni ai benefici previsti per i volontari ad esse iscritti.