Eventi emergenziali di protezione civile
La gestione delle emergenze, come previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”, consiste nell'insieme delle misure e degli interventi finalizzati ad assicurare soccorso e assistenza alle persone e agli animali colpiti da eventi calamitosi, la riduzione dell’impatto dell'evento e le attività di informazione alla popolazione.
Gli eventi emergenziali di protezione civile legati a calamità di origine naturale o all’attività umana, sono suddivisi in eventi che:
- possono essere fronteggiati con interventi in via ordinaria dai singoli enti e amministrazioni competenti;
- per natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- per intensità ed estensione hanno rilievo nazionale e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
In caso di eventi emergenziali che possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre regioni e province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile, nonché delle strutture operative nazionali. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, a esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.
Se non viene deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, con provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale mobilitate, comprese quelle dei territori direttamente interessati, finanziate attraverso il Fondo per le emergenze nazionali.
Qualora si verifichino eventi che, a seguito di una valutazione del Dipartimento della Protezione Civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le regioni e province autonome interessate, presentano i requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c, del “Codice della protezione civile”, ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del “Codice della protezione civile”. La delibera individua le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti, in attesa della ricognizione degli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali.
La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per un massimo di ulteriori 12 mesi.
Tramite ordinanze di protezione civile, che dispongono le azioni previste nell’art. 25 del “Codice della protezione civile”, in deroga ad ogni disposizione vigente, si provvede al coordinamento degli interventi da mettere in campo durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle regioni e province autonome territorialmente interessate e, ove deroghino alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni.
Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile possono essere nominati commissari delegati, che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Oltre la scadenza i commissari curano la prosecuzione delle attività in regime ordinario, fino alla chiusura della contabilità speciale prevista dall’art. 27 del “Codice della protezione Civile”.
Di seguito sono consultabili gli stati di emergenza classificati per rischio e ambito di competenza.