Decreti13 gennaio 2026

Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 13 gennaio 2026 - Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile per l’anno 2025, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118.

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 2 e 5;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante «Codice della protezione civile» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio Sen. Nello Musumeci è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è delegato l’esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

VISTO l’articolo 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, con cui, al fine dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del medesimo Codice, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in tre tipologie definendo di tipo b) le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

VISTO l’articolo 45 del citato Codice di protezione civile con cui è istituito il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui finalità è contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del medesimo codice;

VISTO il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, recante: «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali»;

VISTO in particolare l’articolo 2, commi da 4 a 7 del citato decreto-legge n. 95/2025, con cui vengono emanate apposite disposizioni inerenti al Fondo regionale di protezione civile di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 1/2018;

CONSIDERATO che il comma 4 del citato articolo 2 finanzia per euro 20 milioni il citato Fondo regionale di protezione civile;

CONSIDERATO che il comma 5 del citato articolo 2 prevede, alla lettera a), la destinazione di una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui al comma 4 al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali nonché, alla lettera b), la destinazione della rimanente quota pari al 60 per cento al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2025, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

CONSIDERATO che il comma 6 del citato articolo 2 prevede che la quota del 40 per cento, di cui al comma 5, lettera a), è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo b), nonché dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022. Sulla base di tali criteri, la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni e il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprio provvedimento, adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse;

CONSIDERATO che il comma 7 del citato articolo 2 prevede che, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, vengano disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione, le relative attività di monitoraggio, i termini e le modalità di presentazione della richiesta regionale di accesso alla quota del Fondo regionale di protezione civile per il concorso agli interventi e alle misure di cui al comma 5, lettera b), nonché la relativa istruttoria e i criteri per la valutazione della richiesta regionale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dare attuazione al sopra citato articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95/2025;

CONSIDERATO che dal 1° luglio 2025, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 95/2025 alcune Regioni hanno provveduto o stanno provvedendo a dichiarare lo stato di emergenza per eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1/2018, sulla base dei rispettivi ordinamenti;

TENUTO CONTO che le risorse di cui al presente decreto hanno natura di concorso per gli interventi diretti a fronteggiare le esigenze urgenti derivanti dalla dichiarazione del citato stato di emergenza regionale e prioritariamente relativi: a) all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2025;

DECRETA:

ART. 1 
(Assegnazione risorse)

  1. Per le motivazioni indicate in premessa, il 60% delle risorse di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto legge n. 95/2025, pari a 12 milioni di euro, sono assegnate, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo 2, al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali sia stata dichiarato o riconosciuto uno stato di emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2025, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

ART. 2
(Istruttoria regionale)

  1. In presenza di emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, di cui all’articolo 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 1/2018, le Regioni nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa, possono deliberare lo stato di emergenza di rilievo regionale attraverso gli strumenti normativi adottati in coerenza con l’articolo 24, comma 9 e 25, comma 11 del medesimo decreto legislativo.
  2. Per l’accesso alle risorse di cui al presente decreto, le Regioni svolgono preliminarmente un’istruttoria, anche attraverso lo svolgimento di sopralluoghi sul campo, volta a verificarne i presupposti sotto il profilo tecnico secondo i seguenti criteri:
    a. nesso di causalità di ciascuna misura e intervento segnalato con l’evento emergenziale;
    b. assimilabilità delle misure e interventi segnalati alle fattispecie di cui alle lettere a), b), e c) dell’articolo 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018.
    c. rilevanza di protezione civile di ciascuna misura o intervento, verificando l’importanza strategica dell’elemento danneggiato per la salvaguardia della vita umana o per la ripresa delle ordinarie condizioni di vita;
    d. la tempistica di realizzazione di ciascuna misura e intervento, coerente con la tipologia di intervento da realizzarsi in conseguenza dell’evento;
    e. l’eventuale presenza di finanziamenti o cofinanziamenti già stanziati, dal Soggetto Attuatore o da altre amministrazioni centrali ovvero da rimborsi assicurativi.
  3. Con riferimento al precedente comma 2 lett. b), in allegato 1 sono riportate, a titolo indicativo ma non esaustivo, le misure e gli interventi, relative anche a spese già sostenute, riconducibili alle fattispecie di cui alle lettere dell’art. 25, comma 2, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 1/2018.
  4. Gli esiti dell’istruttoria regionale di cui al comma 2 e la quantificazione del fabbisogno ammissibile per le misure e degli interventi di cui all’articolo 25, comma 2 lett. a), b) e c) del medesimo decreto legislativo, sono riportati in una specifica relazione tecnica istruttoria regionale, redatta nel rispetto di quanto prescritto dal presente decreto e allegata alla richiesta di accesso al fondo trasmessa al Dipartimento della protezione civile.
  5. Le Regioni dichiarano lo stato d’emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti e, sulla base dell’esito dell’istruttoria regionale, trasmettono al Dipartimento della Protezione civile, entro il 31 gennaio 2026, gli atti adottati, l’istruttoria regionale e il fabbisogno ammissibile, attestando di aver provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del citato decreto legislativo n. 1/2018.

ART. 3
(Istruttoria del Dipartimento della protezione civile e trasferimento delle risorse)

  1. Il Dipartimento della protezione civile, ricevuta la relazione tecnica istruttoria regionale di cui all’articolo 2, comma 4, effettua un’istruttoria a carattere speditivo volta a verificare che sia stato attestato il rispetto di quanto prescritto dal presente decreto nella valutazione dei presupposti di cui all’art.7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 1/2018 e dell’entità del fabbisogno ammissibile per le misure e degli interventi di cui all’articolo 25, comma 2 lett. a), b) e c) del medesimo decreto legislativo.
  2. Il riparto delle risorse del fondo regionale per l’anno 2025 avviene in misura proporzionale al fabbisogno ammissibile accertato.
  3. Con successivo decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare si provvede a ripartire e assegnare le risorse di cui all’articolo 1, comma 1 alle Regioni interessate, per l’annualità 2025, entro il 30 marzo 2026.
  4. Le eventuali risorse finanziarie residue all’esito del riparto di cui al comma 3 restano nella disponibilità del Fondo regionale di protezione civile.

ART. 4
(Dichiarazione di stato di emergenza nazionale per eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del Codice di protezione civile)

  1. Le Regioni che hanno beneficiato delle risorse di cui al presente decreto per eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) del Codice di protezione civile, possono richiedere lo stato di emergenza nazionale per eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del Codice di protezione civile, esclusivamente nel caso in cui sopravvengano ulteriori situazioni emergenziali o eventi calamitosi idonei ad aggravare in modo rilevante la situazione per la quale è stato deliberato lo stato di emergenza regionale e che giustifichino la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all’articolo 24 del Codice di protezione civile. Nel caso in cui venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale, si tiene conto delle risorse già erogate al fine di evitare il cumulo di finanziamenti per gli stessi interventi, azioni o finalità.

ART. 5
(Attività di monitoraggio)

  1. Le Regioni sono tenute a verificare l'effettivo utilizzo delle risorse trasferite ai sensi del presente provvedimento e relazionano al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale.
  2. Per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e delle misure è istituito presso il Dipartimento della protezione civile apposito gruppo di lavoro, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e per la cui partecipazione non è prevista la corresponsione di alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.
  3. La composizione del gruppo di lavoro e le modalità operative per lo svolgimento del monitoraggio sono definite con uno o più decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.

ART. 6
(Controlli e pubblicazione)

  1. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2026

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
Nello Musumeci