Decreto del Capo Dipartimento del 24 agosto 2021 - Erogazione della somma di euro 147.261.810,61 - capitolo 703 - a favore delle regioni in attuazione dell'ordinanza 20 maggio 2021, n. 780, recante attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.222 del 16 settembre 2021
Decreto di erogazione della somma di € 147.261.810,61- capitolo 703 – a favore delle Regioni in attuazione dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 maggio 2021, n. 780 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 17 giugno 2021) recante “Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145”- esercizio finanziario 2021 – annualità 2019-2020-2021.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1 marzo 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;
VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
VISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;
VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l’articolo 11, con il quale viene istituito il “Fondo per la prevenzione del rischio sismico”;
VISTO l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 17 giugno 2021) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
VISTA la relazione tecnica alla legge n. 145 del 2018 - sezione II recante i rifinanziamenti previsti ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196 del 2009 nella medesima legge n. 145 del 2018 ed in particolare la terza riga che prevede il rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico per 50.000.000 di euro a decorrere dal 2019;
VISTA la Tabella 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2018, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità elementari di voto parlamentare relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021» che prevede per il Fondo di prevenzione del rischio sismico l'assegnazione di 50.000.000 di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 140/Bil del 6 giugno 2019, con il quale si dispone il trasferimento sul capitolo 703 della Presidenza del Consiglio dei Ministri «Fondo per la prevenzione del rischio sismico» di 50.000.000 euro per l'anno 2019, di 50.000.000 euro per l'anno 2020 e di 50.000.000 euro per l'anno 2021;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 maggio 2021, n. 780 che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e , in particolare, l’articolo 1 comma 3 che rimanda gli aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva delle azioni previste nella presente ordinanza ad appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 23 giugno 2021, n. 1866, visto e annotato il 26 luglio 2021 al n. 1997, dalla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 193 del 13 agosto 2021), relativo all’attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009;
VISTA in particolare la tabella n. 1, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 23 giugno 2021, n. 1866, recante “Ripartizione del fondo tra le Regioni per le annualità 2019, 2020 e 2021”;
VISTA la nota del 19 agosto 2021 prot. n. SCS/0036480, con la quale l’Ufficio Staff – Struttura del Consulente Scientifico di questo Dipartimento ha chiesto di provvedere al trasferimento dei relativi fondi alle Regioni per l’annualità 2019-2020-2021;
RAVVISATA la necessità di procedere all’erogazione alle Regioni dei fondi disponibili per le annualità 2019-2020-2021 ai sensi del predetto articolo 11 del DL n. 39/2009;
CONSIDERATO che sono stati assolti gli obblighi di pubblicità, sulla rete internet, nei modi e nelle forme previste dall’art. 26 del D.Lgs del 14 marzo 2013, n. 33;
RITENUTO di dover erogare per le annualità 2019-2020-2021 la somma complessiva di € 147.261.810,61, che graverà sul cap. 703 iscritto nell’ambito del centro di responsabilità n. 13 “Protezione Civile” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
DECRETA
La liquidazione e il pagamento, della somma complessiva di € 147.261.810,61 (centoquarantasettemilioniduecentosessantunomilaottocentodieci/61) a favore delle Regioni assegnatarie di cui al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 1866 del 23 giugno 2021, secondo la tabella di ripartizione che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
I mandati di pagamento graveranno sul cap. 703 del Centro di responsabilità n. 13 della “Protezione Civile” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2021.
I relativi ordinativi saranno resi esigibili mediante accreditamento sui rispettivi conti di tesoreria intestati alle Regioni stesse.
Roma, 24 agosto 2021
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio