Decreto del Capo Dipartimento n. 2206 del 24 luglio 2025 - Aggiornamento degli allegati 1 e 3 di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 recante “Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto”
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 21, concernente l’articolazione del Dipartimento della protezione civile, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 23 ottobre 2020;
VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 8 dicembre 2024 recante “Organizzazione del Dipartimento della protezione civile”, visto e annotato all’Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile il 19 dicembre 2024 al n. 4890 e registrato alla Corte dei Conti l’8 gennaio 2025 al n. 55.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2024, con il quale è stato conferito al Prefetto Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
VISTA la direttiva adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012, recante: “indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il quale è stata data attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123;
VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco (di seguito: volontari oggetto del presente decreto), tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;
VISTO il decreto interministeriale 13 aprile 2011, con il quale è stata data attuazione alla citata disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo e, in particolare, all'articolo 1, comma 1, con il quale, nel precisare talune delle definizioni contenute nel testo con riferimento al decreto legislativo, è stato stabilito che il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti i volontari oggetto del presente decreto consiste negli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle Regioni e Province Autonome emanate specificamente per il volontariato oggetto del decreto interministeriale, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute dei medesimi, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nel settore della protezione civile, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, con il quale si è proceduto all’adozione dell’intesa in materia di sorveglianza sanitaria prevista dall’articolo 5 del decreto interministeriale nonché degli indirizzi minimi comuni materia di scenari di rischio e compiti dei volontari di protezione civile (allegato 1), formazione, informazione e addestramento nello specifico settore (allegato 2) e controllo sanitario (allegato3), finalizzati a costituire un quadro comune volontariamente condiviso degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione sulle diverse tematiche trattate nel decreto interministeriale, in un contesto di omogeneità per l'intero territorio nazionale, e che costituiscono il presupposto per l'elaborazione e l'attuazione dell'intesa specificatamente prevista dall'art. 5 del medesimo provvedimento;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 recante “aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario”;
DATO ATTO che nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Autonoma Valle d’Aosta le disposizioni contenute nei richiamati provvedimenti attuativi si applicano in conformità, rispettivamente, agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, ed all’ordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
DATO ATTO, altresì, che nell'ambito della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico le funzioni interne relative all'attuazione delle menzionate disposizioni sono individuate nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti, al fine di assicurarne l'effettiva ed omogenea applicazione in tutte le articolazioni operative sull'intero territorio nazionale;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo 2024 recante “Costituzione di due Tavoli di lavoro con le Regioni e le Province Autonome e con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile per le attività inerenti alle tematiche della formazione e della sicurezza nell’ambito delle attività del volontariato di protezione civile”;
CONSIDERATO il parere favorevole espresso del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile nella riunione plenaria del 17 dicembre 2024;
VISTA la nota del 25 giugno 2025 del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano con la quale lo stesso ha comunicato l’approvazione da parte della Commissione della proposta di documento di revisione ed aggiornamento degli indirizzi comuni in materia di controllo sanitario di cui agli allegati 1 e 3 al richiamato proprio decreto del 12 gennaio 2012 trasmettendo il relativo testo;
CONSIDERATO che l’esigenza di revisione ed aggiornamento degli allegati si è resa necessaria alla luce del mutato contesto di attività del volontariato organizzato di protezione civile.
DECRETA:
ART. 1
- Al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 citato in premessa gli allegati 1 e 3 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 3 del presente decreto.
- Il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 è abrogato.
- Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il presente decreto sarà inoltrato ai competenti organi di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma,
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabio Ciciliano