Decreti25 maggio 2022

Decreto del Capo Dipartimento n. 1403 del 25 maggio 2022 - Approvazione del piano di ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio Nazionale delle Regioni e delle Province autonome, comprensivo delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei relativi elenchi territoriali, ai fini dell’avvio immediato degli interventi volti al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati, qualora non convenientemente ripristinabili, in attuazione a quanto previsto dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 719 del 4 dicembre 2020 e n. 768 del 14 aprile 2021

Impegno di spesa a favore delle Regioni, Province autonome ed altri, per un importo complessivo di euro 30.789.608,63.

Cap. 963 - Esercizio finanziario 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il decreto legislativo n. 1, del 2 gennaio 2018, recante “Codice della protezione civile”;

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n.1 del 2018”;

VISTO  il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 21, concernente l’articolazione del Dipartimento della Protezione Civile, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 23 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti il 12 maggio 2021, al n. 1146, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1 marzo 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018 recante “Modifiche al regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, adottato con il suindicato DPCM 22 novembre 2010;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012 recante “Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;

TENUTO CONTO della rilevanza delle modifiche introdotte dal codice della protezione civile circa l’attività di protezione civile e dell’inderogabile esigenza di predisporre le previste misure di attuazione;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e successive;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020 recante “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 12 dicembre 2020, con la quale il Dipartimento della protezione civile, al fine di garantire tempestivamente il ripristino della capacità di risposta del Servizio Nazionale della protezione civile, può autorizzare l’avvio immediato degli interventi volti al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati, qualora non convenientemente ripristinabili, ed in particolare l’articolo 1, commi 2 e 3, che prevedono:

- le Regioni, le Province autonome e le Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale presentano al Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza in rassegna, l’elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all’analitica quantificazione delle spese necessarie. Le Regioni e le Province autonome presentano altresì al Dipartimento, entro i medesimi termini, l’elenco dei beni da ripristinare delle Organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali.  Il Dipartimento della protezione civile provvede alla necessaria istruttoria all’esito della quale approva l’elenco degli interventi di cui al comma 1 e autorizza l’avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l’ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario;

- per le finalità di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un’anticipazione non superiore al 50% del contributo spettante. Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.

VISTA la nota prot. DPC/COVID/1865 del 13/01/2021 con la quale è stato richiesto alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale della protezione civile, alle Regioni e alle Province autonome, comprensive delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei relativi territoriali, l’elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all’analitica quantificazione delle spese necessarie e con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la rappresentazione dei rispettivi fabbisogni;

VISTO l’articolo 2, comma 1, della menzionata ordinanza n. 719/2020 che sancisce:

- “Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa entro il limite massimo complessivo di euro 18.000.000,00”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 768 del 14 aprile 2021 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 21-04-2021, e nello specifico l’articolo 1 che dispone:

- “1. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, sono integrate di euro 19.000.000,00, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, repertorio n. 346 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro incaricato dell’istruttoria dei fabbisogni rappresentati dalle Regioni e Province Autonome, comprensive delle OdV territoriali, e dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale del volontariato di protezione civile al fine di assicurare l’efficace attuazione delle attività per il ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale della protezione civile di cui all’ordinanza n. 719/2020;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, repertorio n. 2972 del 14 ottobre 2021, con il quale è stata impegnata, la somma di euro 5.628.530,31 per l’attuazione del programma degli interventi proposti dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale;

CONSIDERATO che il contributo riconoscibile per il ripristino e la ricostruzione della capacità di intervento del sistema di protezione civile sarà pari al 100% delle somme approvate;

VISTA la nota prot. DPC/COVID/46157 del 27/10/2021 con la quale il Gruppo di Lavoro suindicato, al termine dell’attività istruttoria, ha trasmesso la relazione finale con la quale  sono  stati  approvati progetti per un valore complessivo pari ad euro 30.789.608,63, come da tabella in All. 1 riepilogativa degli importi da assegnare alle Regioni e alle Province autonome e da tabelle definitive in All. 2 con la ripartizione dei fabbisogni spettante ad ogni beneficiario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

RITENUTO  di dare corso al procedimento di erogazione dei contributi in parola, sulla base degli esiti delle predette attività istruttorie;

RAVVISATA l’opportunità di impegnare la somma complessiva di euro 30.789.608,63 sul capitolo 963, piano gestionale n. 30 del ripristino della capacità di risposta alle emergenze delle Regioni e delle Province Autonome, comprensivi delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei relativi elenchi territoriali;

SU PROPOSTA del Coordinatore del Servizio bilancio, programmazione e affari finanziari che ha curato l’istruttoria, con esito positivo, per il trasferimento dell’importo di euro 30.789.608,63;

DECRETA

ART. 1

  1. È approvato il programma degli interventi delle Regioni e delle Province Autonome, comprensivi delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei relativi elenchi territoriali, e dell’impegno di spesa, come indicato nell’All. 1 e nell’All. 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
  2. È impegnata, per la causale indicata nel precedente comma la somma di euro 30.789.608,63 (trentamilionisettecentottantanovemilaseicentotto/63) piano gestionale 30, che graverà sul capitolo 963 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2022.

ART. 2

  1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, dell’OCDPC 719/2020, il Dipartimento della protezione civile eroga un’anticipazione non superiore al 50% del totale complessivo dei contributi concedibili spettanti a ciascun beneficiario, che, in conformità a quanto specificato nella nota esplicativa del 13/01/2021 prot. DPC/COVID/1865, sarà erogata direttamente alla Regione e Provincia autonoma, che avrà cura di trasferire l’acconto spettante alle proprie Organizzazioni di volontariato territoriali di cui alla suddetta tabella All. 2.

Il saldo finale sarà trasferito dietro presentazione di apposita rendicontazione.

ART. 3

  1. Il Gruppo di Lavoro istituito con Decreto n. 346 del 15 febbraio 2021 verifica, anche in corso d’opera, l’effettiva realizzazione degli interventi autorizzati così come previsto dal citato decreto art. 2, comma 1, lettera f).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Curcio