11 aprile 2022

Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro le ore 18 del 22 aprile 2022

1. Premessa

La decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 ha accertato l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina e, ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2001/55/CE, ha disposto, come effetto, l’introduzione della protezione temporanea nei confronti delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, a partire dal 24 febbraio 2022.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile), fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in  relazione  all'esigenza  di assicurare soccorso ed assistenza,  sul  territorio  nazionale,  alle persone sfollate dall’Ucraina  in conseguenza della grave  crisi  internazionale in atto.

Nell’ambito delle misure poste in essere per l’enunciata finalità assistenziale, l’articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa,  per un massimo di 15.000 unità,  diverse da quelle previste nell’ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni,  gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, i soggetti iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di  cui all’articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nonché mediante gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 881 del 29 marzo 2022, in attuazione della norma, definisce il processo di attivazione della misura dell’accoglienza diffusa mediante la pubblicazione di uno o più avvisi per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale da parte degli enti individuati dall’art. 31 del richiamato decreto-legge.

Il presente avviso, predisposto sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle Regioni e delle province Autonome e l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sulla base della cornice normativa sopra indicata, disciplina le modalità di individuazione dei soggetti che realizzeranno l’accoglienza diffusa, le attività da svolgersi, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento pubblico e le procedure di rendicontazione delle attività finanziate.

 

Obiettivo generale del presente avviso è quello di offrire misure di accoglienza diffusa (anche in coabitazione presso famiglie o in alloggi messi a disposizione dagli enti e/o da altri privati) e misure di accompagnamento per l’integrazione e per l’autonomia alle persone sfollate dall’Ucraina a causa del conflitto in atto. L’accoglienza diffusa dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali e secondo standard volti alla massima tutela dei beneficiari.

A tal fine, si intendono finanziare le seguenti cinque macroaree:

1. Contributi per il vitto;

2. Contributi per l’alloggio e/o contributo per la famiglia ospitante;

3. Contributi per beni e servizi di prima necessità, anche attraverso l’assegnazione di una dotazione economica alla persona accolta nella misura di 2,50 euro pro capite pro die (pocket money).

4. Contributi per le attività - da realizzarsi in stretto coordinamento con gli Enti locali e con le altre istituzioni e servizi competenti - volte ad assicurare una presa in carico integrata dei beneficiari dell’accoglienza diffusa, con la predisposizione di piani di intervento personalizzati per l’offerta dei servizi necessari tra quelli elencati: 
a. Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
b. 
Mediazione linguistica e interculturale;
c. 
Orientamento legale;
d. 
Assistenza psico-socio-sanitaria;
e. Alfabetizzazione linguistica;
f. Accompagnamento all’inserimento scolastico;
g. Organizzazione di attività di inclusione sociale (esempio attività sportive), tra cui iniziative extrascolastiche per i minori; 
h. Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; 
i. Accompagnamento alla formazione e alla riqualificazione professionale con particolare attenzione al rafforzamento delle competenze utili al beneficiario al suo ritorno in Ucraina.

I suddetti piani d’intervento personalizzati devono quindi tenere conto delle specifiche esigenze delle persone ospitate al fine di assicurare l’efficacia del progetto di accoglienza individuale. I piani dovranno altresì integrarsi con i servizi erogati a livello territoriale valorizzandone la complementarità.

I contributi per i servizi di cui ai punti g), h,) i), più specificatamente dedicati alle attività di integrazione, dovranno essere pari ad almeno il 7% dell’importo pro capite pro die indicato al § 8, al fine di accedere al rimborso.

Inoltre, per l’accoglienza in famiglia, dovrà essere previsto un percorso di orientamento e formazione delle famiglie accoglienti, attività di tutoraggio e mentoring, con particolare riguardo alle attività di valutazione dell’idoneità delle famiglie candidate ad accogliere, di incrocio tra il profilo delle persone da ospitare e le famiglie accoglienti, anche attraverso la stipula di un patto di convivenza.

I servizi sopra elencati dovranno essere erogati in modalità conformi - laddove applicabili alla misura dell’accoglienza diffusa - a quanto stabilito nell’ambito del Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria predisposto dal Ministero dell’Interno e dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Al fine di garantire la specificità dell’accoglienza diffusa, le strutture di accoglienza, che dovranno essere rispondenti ai requisiti minimi di cui al citato Manuale, potranno ospitare un numero massimo di 15 persone.

5. Contributi per la gestione degli aspetti amministrativi e rendicontativi dell’accoglienza, anche assicurando la registrazione degli ospiti e dei flussi in ingresso e in uscita, ivi compresa la trasmissione dei relativi dati al Dipartimento della protezione civile nel rispetto di quanto previsto dall’OCDPC n. 881 del 29.03.2022, nonché contributi per le attività di monitoraggio. Tali contributi saranno erogati in misura non superiore al 7% dell’importo pro capite pro die.

Le attività di accoglienza diffusa di cui al presente Avviso possono essere realizzate su tutto il territorio nazionale in funzione delle aree territoriali presso cui operano gli enti, fino al 31 dicembre 2022. I beneficiari sono le persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto che hanno fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano a decorrere dal 24 febbraio 2022, che hanno presentato la richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea, ai sensi del DPCM del 28 marzo 2022. Non rientrano tra i beneficiari i minori stranieri non accompagnati per i quali è prevista specifica accoglienza mediante idonee misure e strumenti.

Nell’ambito delle disponibilità di accoglienza che verranno individuate e finanziate secondo i criteri e le modalità definite ai paragrafi § 7 e § 9, saranno prioritariamente attivate le soluzioni proposte nei territori con maggiore presenza di aventi diritto all’assistenza ai sensi del paragrafo precedente, nonché della comunità ucraina legalmente presente prima del 24 febbraio 2022, anche ove possibile sulla base delle preferenze espresse dalle persone provenienti dall’Ucraina, al fine di favorire la più rapida integrazione dei profughi. Alla data del presente avviso, tale maggiore presenza si riscontra nelle regioni Lombardia, Campania, Emilia-Romagna e Lazio nonché Piemonte, Toscana e Veneto.

Le attività di accoglienza diffusa di cui al § 2 saranno realizzate nell’ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle Regioni e province Autonome e dall’Associazione nazionale dei comuni italiani con le seguenti categorie di soggetti:

a. le reti associative di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore), iscritte nella corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Ai fini del presente avviso, nelle more del popolamento di detta sezione del RUNTS, si intendono altresì come reti associative:

1. gli enti inclusi nell’elenco pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 31, comma 12 e dell’articolo 32, comma 1 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Documents/elenco%20reti%20in%20via%20transitoria.pdf);

2. le reti associative presenti all’interno del Consiglio nazionale del Terzo settore, costituito con il D.M. n. 135 dell’11 giugno 2021;

b. i centri di servizio per il volontariato, accreditati ai sensi dell’articolo 61 del Codice del Terzo settore, nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 63, comma 2, lettere a), b), c) e d) del medesimo Codice;

c. le associazioni e gli enti iscritti al Registro di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;

d. gli enti religiosi civilmente riconosciuti.  

I soggetti sopra indicati svilupperanno le attività di accoglienza diffusa sul territorio anche attraverso i propri enti associati. Inoltre, tutte le categorie di soggetti di cui alle precedenti lettere potranno realizzare le attività di accoglienza diffusa in partenariato con i seguenti soggetti, pur se non aderenti agli stessi:

1. soggetti che rientrano nelle categorie di cui alle precedenti lettere c) o d);

2. enti del Terzo settore iscritti al RUNTS; nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383, ONLUS iscritte nell’anagrafe di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460; imprese sociali, cooperative sociali e società di mutuo soccorso iscritte nell’apposita sezione del registro delle imprese.

Ai fini della sottoscrizione delle convenzioni, i soggetti proponenti dovranno assicurare, anche attraverso i propri associati o partners, una disponibilità minima di 300 posti di accoglienza. In ogni caso, i posti di accoglienza complessivamente dichiarati disponibili da ciascun soggetto proponente non potranno superare le 3.000 unità. 

I soggetti proponenti per presentare la manifestazione di interesse, secondo le modalità indicate al successivo § 7, devono rendere le seguenti dichiarazioni, ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., attestanti:

  • il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare l’iniziativa o il progetto, di cui al precedente § 4;
  • l’idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
  • che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
  • che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
  • che gli enti associati e partners partecipanti hanno un’esperienza almeno triennale nello svolgimento di attività di accoglienza e integrazione dei migranti o di attività di inclusione socio-lavorativa in coerenza con le disposizioni dei propri statuti (tale dichiarazione non è richiesta qualora trattasi di enti iscritti al Registro di cui all’articolo 42 del d.lgs. n. 286/1998);
  • l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
  • l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale (e dei componenti degli organi di amministrazione) delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art.67 del D.Lgs n.159/2011 e s.m.i.;
  • l’avvenuta acquisizione di una nota di intenti da parte dei Comuni interessati dall’offerta dell’accoglienza in merito alla volontà di stipulare accordi di parternariato;
  • che gli enti associati e i partners sono in possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione di cui ai punti 1 e/o 2 del secondo capoverso del precedente § 4.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti, il Dipartimento della protezione civile procede a verifiche a campione ai sensi dell’art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 s.m.i..

Le dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti proponenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da parte dei dichiaranti e, pertanto, sono sottoposte al disposto di cui all’art. 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.

Le medesime dichiarazioni dovranno essere rese anche dagli enti associati e dai partners dei soggetti proponenti prima della stipula delle convenzioni di cui al successivo §7. 

Per la presentazione delle manifestazioni di interesse dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la piattaforma https://avvisiebandi-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it accessibile sui siti istituzionali del Dipartimento della protezione civile e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, compilando le seguenti sezioni:

  • Sezione A (Dati, requisiti di partecipazione e dichiarazioni di impegno);
  • Sezione B (Elenco degli associati e dei partners)  
  • Sezione C (Quadro dell’offerta dei posti suddivisi per Comune/Provincia/Regione e P.A. e tipologia di sistemazione)

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata entro le ore 18.00 del giorno 22 aprile 2022.

In particolare, la sezione A contiene i dati anagrafici del legale rappresentante, del soggetto proponente, i requisiti di partecipazione di cui al § 5, e le seguenti dichiarazioni d’impegno relativamente a:

  • verificare, secondo una percentuale pari almeno al 5% dei posti di accoglienza indicati nella manifestazione d’interesse, l’adeguatezza delle disponibilità di ospitalità rese da cittadini nell’ambito della piattaforma “#OffroAiuto” del Dipartimento della protezione civile e, laddove adeguate, l’impegno a tenerne conto per il proprio sistema di accoglienza da utilizzare anche in occasione di nuovi eventuali avvisi per l’acquisizione di manifestazioni di interesse;
  • sottoscrivere accordi di partenariato, prima della stipula delle convenzioni, con ciascuno dei Comuni sul cui territorio, al buon esito della manifestazione, saranno realizzate le misure di accoglienza diffusa, secondo il Fac-simile di Accordo di partenariato allegato al presente avviso, indicando il numero massimo di posti attivabile nel comune interessato;
  • fornire, prima della stipula delle convenzioni, una previsione dei costi relativamente ai contributi per ciascuna macro-area di cui al § 2 con riferimento alle sistemazioni di cui alla sezione C;
  • presentare entro 10 giorni dalla stipula della convenzione un documento che illustri il proprio sistema di valutazione di impatto sociale, coerentemente con quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 85 del 23 luglio 2019;
  • costituire con gli eventuali soggetti partners, prima della stipula delle convenzioni, un’associazione temporanea di scopo ovvero sottoscrivere un protocollo tra il rappresentante legale dell’ente proponente e il rappresentante legale dei partners;
  • ad attivare, per i volontari impiegati nelle attività di accoglienza, le polizze contro gli infortuni e le malattie connesse alle attività di volontariato nonché la responsabilità civile verso terzi, contestualmente all’avvio delle attività.

Nella sezione B dovrà essere fornito l’elenco degli enti già associati al soggetto proponente alla data di presentazione della domanda e degli eventuali partners, in possesso dei requisiti di cui al § 4. Ciascun ente proponente può presentare una singola manifestazione di interesse, mentre gli enti associati o partners possono partecipare a più manifestazioni d’interesse.

In caso di invio di più manifestazioni d’interesse da parte di uno stesso ente proponente sarà considerata valida solo l’ultima pervenuta in ordine cronologico.

Nella sezione C dovrà essere presentato il quadro dell’offerta dei posti suddivisi per Comune/Provincia/Regione e P.A. e tipologia di sistemazione.

Riguardo alla compilazione della manifestazione di interesse, si precisa che occorrerà fornire, nei corrispondenti campi della Sezione A, il numero di telefono cellulare del legale rappresentante nonché l’indirizzo e-mail e di Posta Elettronica Certificata dello stesso o del soggetto proponente.

La manifestazione di interesse dovrà essere firmata con firma elettronica qualificata del legale rappresentante.

L’individuazione dei soggetti da convenzionare avviene all’esito della verifica del possesso dei requisiti richiesti al § 5. La verifica verrà effettuata da una Commissione di valutazione, istituita con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, e composta da rappresentanti dello stesso Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Gli esiti della verifica di detta Commissione verranno pubblicati, entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di manifestazione d’interesse, sul sito del Dipartimento della protezione civile e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il provvedimento di individuazione dei soggetti da convenzionare sarà pubblicato sugli stessi siti con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente avviso.

Con ciascuno dei soggetti inclusi nel provvedimento il Dipartimento della protezione civile, insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sottoscriverà apposita convenzione nazionale, nell’ambito della quale verranno definiti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto convenzionale tra il Dipartimento della protezione civile e il proponente stesso, nonché le modalità di erogazione dei contributi.

Dalle manifestazioni di interesse positivamente valutate emergerà un numero complessivo di posti che potrà essere inferiore o superiore ai 15.000 previsti dall’articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21.  In ogni caso non saranno stilate graduatorie.

Spetterà ai Commissari delegati e ai Presidenti delle Province Autonome coordinare sui propri territori l’attivazione, secondo specifiche procedure definite dalla Direzione di Comando e Controllo (DiComaC) - istituita con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di Repertorio n. 684 dell’11 marzo 2022 - e concordate con gli stessi Commissari e Presidenti, nell’ambito delle disponibilità convenzionate dei posti necessari sulla base del fabbisogno regionale e provinciale, garantendo il raccordo con le altre forme di assistenza di cui all’ordinanza 872/2022 e avendo cura prioritariamente di sostituire la sistemazione in alberghi e strutture ricettive temporanee con l’accoglienza diffusa. Con riferimento all’accoglienza diffusa in famiglia qualora l’ente convenzionato riscontrasse situazioni di incompatibilità tra gli ospiti e la famiglia accogliente i Commissari e i Presidenti individueranno con l’ente stesso una più idonea sistemazione. Se il numero complessivo di posti che emergerà dalle manifestazioni di interesse positivamente valutate sarà inferiore a 15.000, si attingerà ai singoli posti incrociando prioritariamente, su base territoriale, esigenze e disponibilità; laddove fossero esauriti i posti necessari su un determinato territorio, si procederà a scegliere via via quelli più vicini al luogo della richiesta, attingendo progressivamente ai posti disponibili in regioni e province autonome limitrofe e poi a quelli in territori più distanti.

Se invece il numero complessivo di posti che emergerà dalle manifestazioni di interesse positivamente valutate sarà superiore a 15.000, si manterrà potenzialmente attivabile tutto il bacino delle disponibilità, comunque entro un limite massimo che verrà definito in sede di sottoscrizione delle convenzioni. In particolare, si procederà all’attivazione dei posti prioritariamente in funzione delle esigenze territoriali (richieste di accoglienza da parte degli sfollati provenienti dall’Ucraina ed eventuale necessità di svuotare alberghi e strutture ricettive temporanee), avendo cura di far ruotare opportunamente gli enti convenzionati. Il numero di posti complessivamente attivato non potrà superare il limite di 15.000.

Il Dipartimento della protezione civile si riserva la facoltà di riaprire i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse, ovvero di pubblicare un nuovo Avviso, qualora l’attivazione del numero dei posti di accoglienza diffusa inseriti nelle convenzioni non abbia esaurito la disponibilità massima di posti di accoglienza diffusa indicata al § 1, oppure nel caso in cui risultassero disponibili risorse finanziarie utili a coprire un maggior numero di posti. In tali casi, si procederà a sottoscrivere nuove convenzioni con gli ulteriori soggetti proponenti le manifestazioni di interesse secondo le modalità indicate nel presente Avviso.

Il costo massimo pro die pro capite rimborsabile è pari ad un massimo di € 33,00 omnicomprensivo, in attuazione dell’articolo 31 del D.L. 21 del 21 marzo 2022, in analogia a quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno n. 9627 del 22 marzo 2022 per i centri di accoglienza.

Con l’obiettivo di garantire percorsi amministrativi e processi gestionali semplificati, rapidi e compatibili con l’urgenza determinata dal contesto emergenziale in atto, nonché la sostanziale omogeneità rispetto ai servizi offerti dalle strutture di accoglienza gestite dal Ministero dell’interno ai sensi dei richiamati articoli 9 e 11 del decreto legislativo n.142/2015, ai fini dell’individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane, e dell’ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo,  si fa richiamo, in via analogica, e per quanto non esplicitato nel presente Avviso, al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 ottobre 2017.

Ai sensi dell’art. 17, comma 3 del d.lgs. n.117/2017, l’attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata (es. vitto, viaggio e alloggio) entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

In sede di verifica amministrativo-contabile, tutte le spese effettivamente sostenute, dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Il finanziamento pubblico sarà erogato in due distinte quote:

  • una prima quota, a titolo di anticipazione, nella misura del contributo corrispondente alla copertura fino al 30% del totale dei posti di accoglienza previsti nella manifestazione d’interesse, a seguito della sottoscrizione della convenzione e previa presentazione della richiesta di anticipo corredata da idonea garanzia fideiussoria di cui al successivo §10. Nel caso i cui i posti che emergeranno dalle manifestazioni d’interesse fossero più di 15.000, l’anticipazione sarà parametrizzata sui 15.000 posti previsti;
  • una seconda quota a titolo di anticipazione, fino ad un massimo del 30%, da definirsi sulla base dei posti effettivamente attivati decorsi 3 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione;
  • una terza quota, a titolo di saldo, a seguito della presentazione della relazione e della rendicontazione finale di cui al § 11, opportunamente valutate.

Il pagamento sarà effettuato mediante trasferimento sul conto corrente dedicato comunicato dal soggetto convenzionato (ex art. 3 comma 7 della L. 13 agosto 2010 n. 136). Il medesimo soggetto si impegna a comunicare eventuali modifiche degli estremi del conto indicato e assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della richiamata Legge n. 136/2010 e s.m.i.

L’erogazione del finanziamento è, altresì, subordinata:

  • all’accertamento della regolarità contributiva, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) che il Dipartimento della protezione civile provvederà ad acquisire direttamente presso gli organismi competenti;
  • alla verifica telematica, presso Agenzia delle Entrate- Riscossione, ex articolo 48 -bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, circa l’insussistenza, in capo al beneficiario del pagamento, di eventuali inadempimenti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

I soggetti sottoscrittori delle convenzioni devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’anticipo da percepire ai sensi del § 9 per un valore pari al 30% dell’importo complessivo dei servizi di accoglienza diffusa attivabili ai sensi della convenzione nazionale sottoscritta.

La fideiussione dovrà:

  • essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo;
  • essere obbligatoriamente rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art.106 del D. lgs 1. n.385/1993 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 D. lgs n.58/1998 e s.m.i., e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa;
  • contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte del Dipartimento della protezione civile che rilevi a carico dell’associazione inadempienze nella realizzazione dell’iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;
  • essere valida ed efficace per tutto il periodo di realizzazione del progetto, ivi incluso il periodo di rendicontazione e contenere l’esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all’art. 1957 del codice civile, fino a conclusione della verifica amministrativo-contabile da parte del Dipartimento della protezione civile e comunque fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta;
  • in caso di stipula con un garante estero essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all’estero e presentati alle Pubbliche Amministrazioni (art. 33 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.).

Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

Le attività di accoglienza diffusa saranno oggetto di monitoraggio a cadenza mensile da parte del soggetto convenzionato, che sarà responsabile anche per i suoi enti associati e partners, mediante apposita reportistica da trasmettere al Dipartimento della protezione civile - o ad altri soggetti dallo stesso indicati - riguardo alla correttezza delle spese sostenute e ai risultati conseguiti.

Entro 60 giorni dalla conclusione di tutte le attività previste in convenzione, i soggetti convenzionati trasmetteranno una relazione finale, nonché il rendiconto complessivo, accompagnato dall’elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macro-voci di spesa.

Il rendiconto finale deve essere altresì accompagnato dall’attestazione circa la conformità del rendiconto alle scritture contabili e alle regole di eleggibilità della spesa, resa dall’organo di controllo interno del soggetto convenzionato, qualora esso eserciti anche l’attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del Codice del Terzo settore. In assenza o in alternativa all’organo di controllo interno legittimato all’esercizio della revisione legale dei conti, detta attestazione potrà essere resa da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Le fatture o i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati secondo quanto previsto al § 8, dovranno essere conservati in originale presso la sede dell’ente proponente.

Il Dipartimento della protezione civile si riserva la facoltà di effettuare verifiche amministrativo-contabili, a campione, sui rendiconti presentati, anche per il tramite di soggetti opportunamente individuati.

Il Dipartimento della protezione civile, anche per il tramite di soggetti opportunamente individuati, provvede a definire le misure e le modalità di controllo e monitoraggio sui report e sulle attività realizzate dagli enti convenzionati, anche mediante visite in loco, e realizza un’attività di valutazione che consenta di analizzare le ricadute del modello di accoglienza diffusa sulle comunità accoglienti e sulle persone accolte.

In caso di violazioni degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui al § 7, il Dipartimento della protezione civile potrà disporre la risoluzione unilaterale del rapporto convenzionale e la revoca del finanziamento qualora il soggetto convenzionato, anche per il tramite dei suoi associati o partners:

  • perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso;
  • non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, come disposto dall’articolo 18 del d.lgs.n.  117/2017 s.m.i.
  • interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, l’esecuzione della convenzione;
  • compia gravi inadempienze nell’attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti al monitoraggio;
  • compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
  • compia gravi irregolarità gestionali, emerse in sede di controllo;
  • eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal § 3;
  • receda senza giustificato motivo dalla convenzione di finanziamento.

Responsabile del procedimento è Immacolata Postiglione, Vice capo del Dipartimento della protezione civile.

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti a lui indirizzati relativi al presente Avviso dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla casella di posta elettronica avvisiebandi@protezionecivile.it entro e non oltre le ore 12.00 del 19 aprile 2022. Le risposte verranno rese disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (c.d. “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dai candidati in occasione della partecipazione al presente Avviso saranno trattati, sia manualmente sia con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente ai fini dell’Avviso stesso. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei candidati. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'impossibilità di dare corso all’istanza.

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il presente avviso è pubblicato sui siti istituzionali del Dipartimento della protezione civile e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 aprile 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Fabrizio Curcio

Sto ospitando in casa cittadini ucraini. Posso partecipare alla manifestazione di interesse per l'accoglienza diffusa e ricevere dei sussidi?
L'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa non è destinato ai cittadini che stanno generosamente offrendo ospitalità alla popolazione ucraina, ma agli enti del Terzo Settore e del Privato Sociale che, da soli o in rete, possono fornire un’accoglienza minima di 300 posti.
Come previsto dall'Ocdpc n.881, le persone che hanno fatto richiesta di protezione temporanea e che hanno trovato un'autonoma sistemazione presso familiari, amici o famiglie ospitanti potranno invece richiedere un contributo di sostentamento tramite una piattaforma disponibile a breve sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.
La persona che sta ospitando, se avrà i requisiti per accedere a questo contributo, potrà, se lo vorrà, partecipare alle spese extra sostenute dal privato.

Un Comune può partecipare alla manifestazione di interesse come partner dei soggetti proponenti?
No, i Comuni non rientrano tra i soggetti che possono partecipare direttamente all’avviso, così come previsto dal paragrafo 4 del bando, ma hanno comunque un ruolo strategico all’interno dell’accoglienza diffusa.
Ai soggetti partecipanti viene infatti richiesto di acquisire preventivamente una nota di intenti da parte dei Comuni interessati dall’offerta dell’accoglienza per sottoscrivere successivi accordi di partenariato.

Può presentare la manifestazione di interesse una Cooperativa sociale che opera nel terzo settore?
Le cooperative sociali iscritte nel Registro (di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286) possono presentare la manifestazione di interesse sia come soggetti proponenti sia come soggetti partners, come previsto nel paragrafo 4 del bando.
Le cooperative sociali che non sono iscritte nel Registro possono partecipare esclusivamente come soggetti partners e solo nel caso in cui abbiano maturato un’esperienza almeno triennale nello svolgimento di attività di accoglienza e integrazione dei migranti o di attività di inclusione socio-lavorativa in coerenza con le disposizioni dei propri statuti.

Dispongo di una struttura dotata di una capienza di 300 posti, ma una parte di questi sono già occupati. Posso presentare comunque la domanda?
No. I requisiti di accoglienza previsti dall’avviso si riferiscono a una disponibilità minima di 300 posti che non risultino occupati al momento della presentazione della manifestazione d’interesse. 

Sono in grado di ospitare meno di 300 persone. Posso partecipare comunque alla manifestazione di interesse?
No, se un soggetto non può garantire la disponibilità minima di 300 posti non può partecipare all’avviso di manifestazione di interesse. Può però associarsi a un ente proponente secondo le modalità previste dal paragrafo 2 dell’avviso fino appunto a raggiungere i 300 posti complessivi.
In questo caso, nella Sezione B alla piattaforma  https://avvisiebandi-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it l’ente proponente dovrà dichiarare quali sono i soggetti associati o partners, con i quali si impegna a costruire, prima della stipula delle convenzioni, un’associazione temporanea di scopo ovvero sottoscrivere un protocollo tra il rappresentante legale dell’ente proponente e il rappresentante legale dei partners.

Sono un soggetto interessato a presentare la manifestazione di interesse. Quando devo presentare l'acquisizione della nota di intenti da parte dei Comuni interessati dall’offerta di accoglienza?
Al momento della presentazione della manifestazione d’interesse bisogna avere già acquisito la nota di intenti da parte dei Comuni interessati dall’offerta dell’accoglienza in cui si impegnano a stipulare successivi accordi di partenariato.

Esiste un modello predefinito per compilare la nota di intenti?
No, non esiste un modello predefinito. Ciascun Comune può strutturare la lettera come ritiene più opportuno, a condizione che emerga l’intenzione di stipulare un accordo di partenariato con i soggetti che presentano la manifestazione di interesse.

Qual è la differenza tra nota di intenti e accordo di partenariato?
La nota di intenti è un documento con cui i Comuni interessati si impegnano a sottoscrivere un successivo accordo di partenariato con i soggetti del Terzo Settore e del Privato Sociale nell’ambito delle attività di accoglienza diffusa da realizzare nel territorio. Tutti i soggetti che partecipano alla manifestazione di interesse devono acquisire questa nota prima di presentare la domanda.
L’accordo di partenariato, invece, è previsto solo per le manifestazioni di interesse valutate positivamente da una apposita commissione. Prima di stipulare le convenzioni, ai soggetti ritenuti idonei sarà dunque richiesto di sottoscrivere accordi di partenariato con ciascuno dei Comuni in cui saranno realizzate le misure di accoglienza diffusa. Nell’avviso è disponibile un fac-simile dello schema di accordo che individua gli impegni dell’Ente locale nell’ambito dell’accoglienza diffusa.

Le attività di reinserimento sociale e lavorativo rivolte a persone tossicodipendenti assolvono al requisito dell’esperienza almeno triennale richiesta nell’avviso?
Sì, se queste sono svolte da almeno tre anni possono rientrare nell'ambito delle attività di inclusione socio-lavorativa richieste tra i requisiti di partecipazione.

I contributi per la gestione degli aspetti amministrativi e di rendicontazione dell’accoglienza sono inclusi nell'importo pro capite pro die o rappresentano un contributo aggiuntivo?
Sì, sono inclusi. I contributi per la gestione degli aspetti amministrativi e rendicontativi dell’accoglienza saranno erogati in misura non superiore al 7% dell’importo pro capite pro die di 33 € omnicomprensivo.

Il soggetto capofila di una manifestazione di interesse è obbligato a svolgere attività di accoglienza?
No, non necessariamente il soggetto capofila deve svolgere questa attività, che può essere realizzata dagli altri associati e/o partner del progetto.

Quali sono i criteri con cui saranno assegnati i posti all’interno delle strutture scelte per l’accoglienza diffusa?
I posti all’interno della rete di accoglienza diffusa saranno assegnati in base alle preferenze territoriali espresse dai cittadini ucraini che beneficeranno di questa soluzione.
Nel caso in cui si raggiungesse la capienza massima in un territorio, si individuerà la disponibilità di posti nelle località vicine, estendendo progressivamente la ricerca alle strutture regionali e provinciali limitrofe, fino ai territori più distanti.