Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro: una sintesi del protocollo condiviso
Sottoscritto il 14 marzo dalle organizzazioni sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio, e dei Ministri dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute
Il 14 marzo – su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’Economia, del ministro del lavoro, Ministro dello Sviluppo economico e Ministro della Salute – è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
L'accordo ha l’obiettivo di assicurare la tutela della salute dei lavoratori e le necessarie condizioni di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, nel rispetto delle indicazioni formulate – su suggerimento del comitato tecnico-scientifico – dal Ministero della Salute sulla gestione del rischio Covid-19 nei luoghi di lavoro.
In particolare, il documento prevede che la prosecuzione delle attività produttive possa avvenire solo a condizione che siano assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Per favorire il contenimento del virus è possibile prevedere la sospensione e la riduzione temporanea dell’attività o adottare il più possibile la modalità di lavoro agile. L’accordo indica particolari misure di contenimento che seguono protocolli di sicurezza anticontagio (distanza interpersonale tra i lavoratori o adozione dei dispositivi di sicurezza).
Le ulteriori e specifiche indicazioni previste dal protocollo riguardano:
• L’ informazione. L’Azienda informa, con diverse modalità (email, depliant, etc.) tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro per il contenimento del contagio.
• Le modalità di ingresso in azienda possono variare in considerazione di eventuali controlli al momento dell’entrata del personale e delle preclusioni a chi sia stato in contatto con persone risultate positive al COVID-19 o a chi provenga da zone considerate a rischio dall’Oms.
• I fornitori esterni devono ridurre i contatti con i dipendenti e rispettare le distanze interpersonali di sicurezza durante lo scarico. Se possibile l’autista del fornitore deve rimanere a bordo del mezzo.
• È prevista la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dell’azienda. Se c’è un caso COVID-19 è prevista una sanificazione specifica.
• Tutte le persone presenti in azienda devono adottare le precauzioni igieniche personali, a partire dal corretto lavaggio delle mani.
• L’eventuale adozione dei dispositivi di sicurezza individuale è legata alla loro disponibilità in commercio. Qualora le attività svolte impongano ai lavoratori una distanza inferiore a un metro, e non sia possibile adottare soluzioni diverse (come il distanziamento delle postazioni di lavoro), è necessario l’uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e altri Dpi).
• L’accesso agli spazi comuni (mense, spogliatoi, etc.) deve essere contingentato e al loro interno deve essere possibile mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone.
• L’ organizzazione aziendale deve essere rimodulata e prevedere: la chiusura dei reparti non produttivi, la rimodulazione dei livelli produttivi, la turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione per ridurre al minimo i contatti e l’utilizzo dello smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte a distanza. I dipendenti possono usufruire prioritariamente, in caso di astensione dal lavoro, di permessi retribuiti e di banca ore. Le trasferte e i viaggi di lavoro sono sospesi.
• È opportuno che l’azienda preveda ingressi e uscite scaglionati dei dipendenti per evitare sovraffollamenti.
• Sono vietate le riunioni in presenza, se ritenute indispensabili devono essere garantite la distanza di sicurezza interpersonale tra i partecipanti e un’adeguata pulizia e aereazione dei locali. Sono inoltre annullati tutti gli eventi, anche formativi, interni all’azienda salvo quelli che possono essere svolti a distanza.
• Nel caso sia presente una persona sintomatica in azienda quest’ultima deve isolarla e avvisare le autorità sanitarie competenti e i numeri regionali o del ministero della salute attivati per l’emergenza COVID-19. L’azienda deve inoltre collaborare con le autorità sanitarie per definire i contatti stretti della persona contagiata.
• Le attività di sorveglianza sanitaria devono proseguire tenendo conto delle misure di regolamentazione COVID-19. In particolare il medico compete segnala all’azienda eventuali lavoratori con fragilità e patologie attuali o pregresse.
Le aziende che avranno necessità di tempo per adeguarsi a queste misure di cautela potranno sospendere o ridurre le loro attività per alcuni giorni approfittandone per sanificare le aree.