notizia11 febbraio 2021

Professionisti sanitari a supporto delle strutture sanitarie della Regione Umbria per Covid-19, al via la raccolta delle manifestazioni di interesse

Procedura per l’individuazione di medici specializzati e non specializzati, infermieri e operatori socio sanitari da destinare alla Regione Umbria per la gestione dei casi di COVID-19

Al fine di garantire una più efficace gestione dell’emergenza epidemiologica dei casi di Covid-19 nella Regione Umbria, per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti Covid, il Dipartimento della protezione civile emana il presente avviso volto a raccogliere manifestazioni di interesse per l’individuazione delle seguenti figure professionali:

- 97 medici laureati ed abilitati all’esercizio della professione specializzati nelle seguenti discipline: 52 in anestesia e rianimazione, 45 in malattie infettive, malattie dell’apparato respiratorio e medicina interna;

- 24 medici abilitati, anche non specializzati, in possesso dei relativi titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli ordini professionali;

- 287 infermieri, in possesso dei relativi titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli ordini professionali;

- 88 operatori socio sanitari, in possesso dei relativi requisiti professionali.

Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti pubblici e privati operanti nel settore sanitario e socio-sanitario al fine di non pregiudicare i livelli di servizio attuali.

È consentita la partecipazione di professionisti in quiescenza in possesso idoneità psicofisica e specifica allo svolgimento delle attività richieste.

È consentita la partecipazione a cittadini di paesi dell’Unione Europea e a cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea, come meglio specificato nei requisiti di ammissione, che abbiano avuto il riconoscimento del proprio titolo, ovvero che siano in possesso di certificato di iscrizione all’albo professionale del Paese di provenienza, coerentemente con l’articolo 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Sulla base delle richieste di partecipazione pervenute al Dipartimento della protezione civile viene redatto un apposito elenco che sarà trasmesso alla Regione Umbria. 

L’elenco è pubblicato sul sito del Dipartimento della protezione civile.
L’inserimento nell’elenco di cui alla presente procedura non comporterà il diritto al conferimento dell’incarico. 

Il Dipartimento della protezione civile sarà comunque estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito.

In relazione al contingente autorizzato con l’OCDPC n. 739 del 11 febbraio 2021, la Regione Umbria, anche attraverso le proprie aziende del servizio sanitario regionale ed ospedaliere, provvede a conferire, previa verifica dei requisiti, appositi incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza non superiore al 31 marzo 2021, prorogabili, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, in ragione del perdurare dell’esigenza e dello stato di emergenza, nei limiti delle risorse disponibili per la gestione emergenziale.

Gli incarichi sono conferiti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale.

Il contenuto della prestazione potrà riguardare tutti gli ambiti propri delle professioni sanitarie oggetto del presente avviso e saranno definiti sulla base delle esigenze della Regione o delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, per l’impiego anche nei reparti Covid, tenuto conto delle competenze e delle esperienze del professionista.

L’incarico sarà conferito nel più breve tempo possibile.

Requisiti di ammissione

Per l’ammissione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) per i cittadini di Paesi dell’Unione Europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, il riconoscimento del proprio titolo, ovvero il possesso di certificato di iscrizione all’albo professionale del Paese di provenienza, coerentemente con l’articolo 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
c) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati dell’Unione Europea devono ugualmente godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza;
d) idoneità fisica all’impiego;
e) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni e non avere procedimenti penali in corso;
f) non essere stato destituito dai pubblici uffici;
g) non essere stato dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

inoltre:

a) per i medici specializzati, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti ai rispettivi ordini professionali, in relazione alla posizione per la quale si esprime la propria disponibilità, è richiesto il possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: Anestesia e rianimazione, Malattie infettive, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina interna;
per i medici abilitati anche non specializzati, è richiesto il possesso della laurea in medicina e chirurgia, essere abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali;

b) per gli infermieri, è richiesto il possesso della laurea di primo livello in infermieristica o diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni o diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 27 luglio 2000 (G.U. 191 del 17 agosto 2000) nonché dell’iscrizione all’albo professionale degli Infermieri (OPI);

c) per gli operatori socio sanitari, è richiesto il possesso del titolo di “Operatore Socio Sanitario” ai sensi dell’Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 (GURI 19 aprile 2001, n. 91).

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione di disponibilità. 

Trattamento economico
Ai professionisti sono riconosciuti i seguenti compensi:

- per i medici specializzati in anestesia e rianimazione, in malattie infettive, malattie dell’apparato respiratorio e medicina interna, il compenso orario della prestazione è pari a 45,00 Euro lordi, omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’ente presso cui i medici prestano la propria attività;

- per i medici abilitati anche non specializzati, il compenso orario della prestazione è pari a 40,00 Euro lordi, se in possesso di altra specializzazione, ovvero di 30,00 Euro lordi se privi di specializzazione, omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’ente presso cui i medici prestano la propria attività;

- per gli infermieri, il compenso orario della prestazione è pari a 26,00 Euro lordi, omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’ente presso cui i medici prestano la propria attività;
per gli operatori socio sanitari, il compenso orario della prestazione è pari a 22,00 Euro lordi, omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’ente presso cui i medici prestano la propria attività.

Al personale incaricato residente fuori della Regione Umbria è altresì riconosciuto un rimborso forfettario omnicomprensivo pari a 1000,00 Euro su base mensile, per il vitto, l’alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione.

La prestazione lavorativa non può eccedere le 42 ore settimanali a carico delle risorse delle risorse stanziate per l’emergenza. La Regione Umbria può riconoscere il compenso per ulteriori prestazioni orarie di lavoro eventualmente richieste ed effettivamente rese, con oneri a carico del bilancio regionale.

Il periodo relativo alla durata dei rapporti, di cui al presente avviso, non è computabile ai fini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Modalità e termine di presentazione della domanda

Sarà possibile partecipare alla procedura compilando il form che sarà reso disponibile su questo sito a partire dalle ore 20:00 del 11 febbraio 2021 fino alle ore 12:00 del 15 febbraio 2021.

In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima.