Rdl n. 2389 del 9 dicembre 1919: disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura
Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura
Capo I - Segnalazioni del disastro e organizzazione dei soccorsi prima che la direzione dei servizi sia assunta dal Ministero per i lavori pubblici
Art. 1 Appena le segnalazioni di un disastro tellurico o di altra calamità che abbia recato gravi danni in una zona del territorio nazionale giungono al Ministro per i lavori pubblici, questi ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei ministri (5) ed a tutti i ministri.
Le unità navali della regia Marina (6) munite di impianto radiotelegrafico e le stazioni semaforiche devono ricevere e trasmettere senza indugio al Ministero della marina (7), le segnalazioni riguardanti l'avvenuto disastro.
Il Ministero della marina (8) appena ricevuta la comunicazione di cui al 1° comma dell'articolo precedente, dispone senz'altro immediate ricognizioni aeree, allo scopo di determinare la estensione della zona colpita e possibilmente la entità dei danni.
(5) Denominazione sostituita a quella originaria di Capo del Governo, dal R.D.L. 16 maggio 1944, n. 136.
(6) Il D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17, ha fuso nell'unico Ministero della difesa i tre dicasteri militari della guerra, della marina e dell'aeronautica.
La denominazione di «regia Marina» deve intendersi sostituita da quella di «Marina militare».
(7) Il D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17, ha fuso nell'unico Ministero della difesa i tre dicasteri militari della guerra, della marina e dell'aeronautica.
La denominazione di «regia Marina» deve intendersi sostituita da quella di «Marina militare».
(8) Il D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17, ha fuso nell'unico Ministero della difesa i tre dicasteri militari della guerra, della marina e dell'aeronautica.
La denominazione di «regia Marina» deve intendersi sostituita da quella di «Marina militare».
Art. 2 Il Ministro per l'aeronautica (9), appena ricevuta la comunicazione di cui al 1° comma dell'articolo precedente, dispone senz'altro immediate ricognizioni aeree, allo scopo di determinare la estensione della zona colpita, e possibilmente la entità dei danni.
I risultati di tali accertamenti devono essere comunicati nel modo più rapido al Ministro per i lavori pubblici.
I singoli ministri, il comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (10) ed il comitato centrale della Croce rossa italiana inviano immediatamente sui luoghi del disastro, con ordine di mettersi a disposizione del Ministro per i lavori pubblici, il personale di cui agli elenchi dell'articolo 36 del presente decreto.
(9) Il D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17, ha fuso nell'unico Ministero della difesa i tre dicasteri militari della guerra, della marina e dell'aeronautica.
La denominazione di «regia Marina» deve intendersi sostituita da quella di «Marina militare».
(10) La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale fu disciolta dall'art. 1, R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16/B.
La Milizia forestale, in forza dell'art. 17, R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16/B, costituì il Corpo forestale dello Stato i cui compiti furono stabiliti dal D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804.
Art. 3 Il Ministro per le comunicazioni (11) dispone l'immediato invio sui luoghi del disastro di materiali e personale adatto per impianti telegrafici e telefonici, allo scopo di un pronto collegamento fra le diverse zone danneggiate e il luogo dove risiederà il Ministro per i lavori pubblici.
Eguale obbligo è fatto agli organi del Ministero della marina (12) per impianti radiotelegrafici e radiotelefonici, nonché al comando del corpo d'armata, nel cui territorio si verifica il disastro, per l'impianto di stazioni radiotelegrafiche mobili e di telefoni da campo.
(11) Ora Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: v. D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413, che ha suddiviso il Ministero delle comunicazioni in Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e Ministero dei trasporti.
(12) Il D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17, ha fuso nell'unico Ministero della difesa i tre dicasteri militari della guerra, della marina e dell'aeronautica.
La denominazione di «regia Marina» deve intendersi sostituita da quella di «Marina militare».
Art. 4 I Prefetti, le autorità militari, i comandi di reparto della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (13) e della Milizia nazionale forestale (14), e le altre autorità civili, e funzionari delle ferrovie e dell'amministrazione forestale, aventi giurisdizione nella zona colpita, devono portare di urgenza nei luoghi del disastro i primi soccorsi nella più larga misura possibile, procedendo con azione immediata e concorde.
Uguale obbligo è fatto ai comitati della Croce rossa ed ai capi delle amministrazioni dei Comuni limitrofi alla zona colpita.
Fino a quando non sia giunto sul luogo del disastro il Ministro per i lavori pubblici, o in sua vece il Sottosegretario di Stato, tutte le autorità civili e militari dipendono dal Prefetto della provincia colpita, che provvede alla direzione ed al coordinamento dei servizi (15).
(13) La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale fu disciolta dall'art. 1, R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16/B.
La Milizia forestale, in forza dell'art. 17, R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16/B, costituì il Corpo forestale dello Stato i cui compiti furono stabiliti dal D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804.
(14) La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale fu disciolta dall'art. 1, R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16/B.
La Milizia forestale, in forza dell'art. 17, R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16/B, costituì il Corpo forestale dello Stato i cui compiti furono stabiliti dal D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804.
(15) L'art. 6, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, nel testo sostituito dall'art. 8, L. 18 marzo 1958, n. 240, così dispone:
«I poteri e le facoltà spettanti al Ministro per i lavori pubblici per i servizi di pronto soccorso in caso di calamità naturali in base al R.D.L. 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito, con modificazioni, nella L. 15 marzo 1928, n. 833, sono demandati al presidente del Magistrato per il Po per quanto riguarda il corso del Po e dei suoi affluenti ed ai Provveditorati alle opere pubbliche negli altri casi, sempre che il Ministro per i lavori pubblici non ritenga di assumere direttamente o di delegare ad un Sottosegretario di Stato o ad un funzionario la direzione dei servizi di soccorso, ai sensi dell'art. 12 del decreto stesso.
Il presidente del Magistrato per il Po, ed i provveditori alle opere pubbliche provvedono in base alle norme del D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti delle somme ad essi assegnati dal Ministro per i lavori pubblici ai sensi della L. 23 febbraio 1952, n. 100, ai lavori dipendenti da necessità di pubblico interesse determinati da eventi calamitosi». Vedi l'art. 21, L. 8 dicembre 1970, n. 996. Successivamente, il D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, è stato abrogato dall'art. 15, D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184.
Art. 5 Fermo restando l'obbligo per qualsiasi comando militare, che si trovi nella zona colpita o nella prossimità, di accorrere nei primi momenti, appena ricevuta la notizia del disastro, in conformità dell'art. 4, il comando del Corpo di armata, alla cui circoscrizione appartiene il territorio colpito, invia i rinforzi necessari, costituendo, all'occorrenza, comandi di zona, retti da ufficiali generali o superiori.
Detti comandi provvedono, di concerto col Prefetto, alla prima organizzazione dei mezzi e servizi di soccorso.
Art. 6 È fatto obbligo ai comandi dei depositi, delle difese e dei distaccamenti a terra, residenti nella zona colpita o in quelle limitrofe, alle unità navali della regia Marina (16), che si trovano nelle acque appartenenti alle zone limitrofe, di accorrere immediatamente nei porti o nelle rade prossimi al luogo del disastro, muniti di tutto il materiale di cui dispongono, specialmente ai fini del soccorso e del salvataggio, e di viveri di riserva.
Dell'azione spiegata nei primi momenti l'autorità della regia Marina (17) presente sul posto deve dare telegrafica notizia al comando di dipartimento o al comando militare marittimo, nella cui circoscrizione si è verificato il disastro, rivolgendo le richieste di materiali e personale ai detti comandi i quali devono provvedere d'urgenza, in quanto lo consentano le proprie disponibilità.
(16) Vedi nota 4 all'art. 1.
(17) Vedi nota 4 all'art. 1.
Art. 7 Il funzionario del Genio civile più elevato in grado deve provvedere a tutto ciò che ha tratto alla tutela della pubblica incolumità ed alla disciplina degli scavi delle macerie, a scopo di salvataggio e di ricupero immediato.
Da lui dipenderà anche il personale tecnico ed ausiliario delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché quello delle squadre o comitati di soccorso.
Allo stesso funzionario del Genio civile, quando non sia possibile provvedere con mezzi delle amministrazioni militari, compete la facoltà di requisizione di cui all'art. 28 che egli può esplicare anche a mezzo dei propri delegati.
Art. 8 Fino a quando la direzione dei servizi sanitari nella zona colpita non sia assunta, alla immediata dipendenza del Ministro per i lavori pubblici, dal funzionario medico superiore di cui all'art. 12 del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915 (18), i primi urgenti soccorsi di personale (medici ed infermieri) e di materiali sanitari vengono portati sotto la guida del medico provinciale.
(18) Il detto art. 12 R.D. 2 settembre 1919, n. 1915 così dispone:
«Ai servizi di pronto soccorso sanitari e di assistenza sanitaria e di profilassi provvederà il Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) (Ora: Ministero della Sanità) delegando un funzionario medico superiore per assumere nella zona colpita la direzione dei servizi sanitari. Egli dipende direttamente dall'autorità di cui all'art. 2. Distribuisce, regola e coordina tutte indistintamente le attività sanitarie civili e militari, in armonia con gli altri servizi di soccorso, disciplina l'impiego del materiale sanitario scientifico e profilattico della Direzione generale della sanità e degli altri corpi, Enti o Comitati».
Art. 9 Fino a quando la direzione dei servizi nella zona colpita non sia assunta dal Ministro per i lavori pubblici, l'avviamento, nella zona stessa, di squadre, di associazioni, di comitati ed in genere di personale e di materiali offerti dall'iniziativa privata per il soccorso, è disciplinato dal Prefetto della provincia nella quale avvenne il disastro.
Art. 10 Il numerario, i valori, gli utensili, i mobili, le masserizie e le merci che si rinvenissero durante le operazioni di sgombro ed in genere tutti gli oggetti che non concorrevano a costituire la struttura degli edifici ruinati o demoliti, o non formavano accessori di questi, sono separati a cura dei funzionari governativi addetti alla sorveglianza dei lavori e sommariamente descritti in apposito verbale firmato da due testimoni, nel quale deve altresì essere indicato, con la maggiore possibile precisione, il luogo in cui ciascun oggetto è stato rinvenuto.
Il numerario ed i valori saranno depositati presso le regie sezioni di tesoreria, che saranno indicate dal Ministro per i lavori pubblici.
La tesoreria rilascerà quietanza di deposito, redigendo apposito processo verbale in doppio esemplare, uno da consegnarsi al funzionario che esegue il deposito, e l'altro da allegarsi al piego contenente la somma o i valori consegnati.
In quanto agli altri oggetti rinvenuti, essi saranno depositati presso l'autorità comunale, ed, in mancanza di questa, saranno temporaneamente custoditi a cura della pubblica sicurezza.
Lo Stato non è civilmente responsabile per tutto ciò che ha tratto col presente articolo.
Art. 11 La dirigenza di tutti i servizi ferroviari nella zona colpita verrà assunta direttamente dal capo compartimento, il quale adotterà d'urgenza e di propria iniziativa tutti i provvedimenti necessari per ristabilire e mantenere la continuità dell'esercizio, mettendosi quindi a disposizione del Ministro per i lavori pubblici per l'esecuzione dei trasporti che gli verranno richiesti dal medesimo, compatibilmente con la potenzialità degli impianti e dei mezzi dei quali si può disporre.
Qualora la zona sinistrata interessi due o più compartimenti o comunque quando sia ritenuto opportuno dal Ministro per le comunicazioni (19), potrà essere incaricato di assumere la dirigenza tecnica di tutti i servizi ferroviari nella zona colpita un funzionario superiore delle ferrovie dello Stato.
(19) Ora Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: v. D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413, che ha suddiviso il Ministero delle comunicazioni in Ministero dei trasporti e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e L. 30 gennaio 1963, n. 141, che ha istituito l'Ispettorato dell'aviazione civile presso il Ministero dei trasporti e modificata la denominazione di questo in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.