Rdl n. 1915 del 2 settembre 1919: ordinamento dei servizi di pronto soccorso in occasione di terremoti
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 27 ottobre 1919
Ordinamento dei servizi di pronto soccorso in occasione di terremoti
Art. 1 È autorizzata la spesa di lire tre milioni, da stanziarsi in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con Decreto del Ministro del tesoro, per far fronte all'organizzazione dei servizi e all'attuazione di provvedimenti atti a soccorrere le popolazioni di zone colpite da movimenti tellurici.
I fondi per le spese da farsi da altre Amministrazioni dello Stato, che devono concorrere ai suddetti provvedimenti, saranno anticipate dal Ministero dei lavori pubblici.
Art. 2 L'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica in Roma, quando avvenga una scossa tellurica, il cui focolaio cada nel territorio nazionale, e si presuma che nell'area epicentrale abbia raggiunto il grado VI e VII della scala Mercalli, ne darà telegraficamente comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, indicando la direzione della scossa, l'area epicentrale con l'approssimazione data dagli apparecchi di registrazione.
È fatto anche obbligo a tutte le autorità locali, uffici telegrafici, ed osservatori geodinamici di dare immediato avviso allo stesso Ministero dei lavori pubblici, appena avuta notizia di un disastro.
Il Ministro dei lavori pubblici, o in sua vece il sottosegretario di Stato, assumerà sul posto l'alta direzione e il coordinamento dei servizi. Da esso dipenderanno, agli effetti dei provvedimenti di cui al presente decreto, tutte le autorità che si trovino nelle località danneggiate. Per quanto riguarda le ferrovie di Stato saranno osservate le norme di cui all'art. 9.
Art. 3 A cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici saranno istituiti entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, magazzini di deposito di materiali e mezzi d'opera, da servire per i primi soccorsi, in località prossime a ferrovie di grande traffico. Presso le prefetture delle Province, ove saranno impiantati i magazzini, sarà istituito un deposito di materiale sanitario a cura del Ministero dell'interno (4), e gli uffici del genio civile delle Province medesime saranno dotati di uno o più autoveicoli, oltre quelli occorrenti al normale servizio, per i primi bisogni in caso di disastro.
(4) Ora Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296).
Art. 4 I materiali, i mezzi d'opera e gli autocarri provenienti dalla smobilitazione dell'esercito, necessari agli scopi che si prefigge il presente decreto, saranno riservati al Ministero dei lavori pubblici. Parimenti, nei limiti suddetti il materiale sanitario proveniente dalla detta smobilitazione sarà assegnato al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità).
Parte dei suindicati materiali, mezzi d'opera ed autocarri sarà destinata a dotare i depositi, di cui al precedente articolo.
Art. 5 L'Amministrazione della marina, quella della guerra e quella dei servizi aeronautici sono autorizzate a cedere all'Amministrazione dei lavori pubblici gli hangars smontabili e i fabbricati già destinati a depositi di materiale militare, che si ritengano utili ai fini di cui al presente decreto.
Art. 6 L'autorità militare, in conformità degli ordini che impartirà il Ministro o sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, provvederà alla fornitura di tende per l'immediato ricovero dei superstiti, di coperte, di indumenti che abbia nei suoi magazzini, e metterà a disposizione ufficiali e militari per le operazioni di salvataggio e pel servizio di pubblica sicurezza.
La stessa autorità provvederà altresì, nel modo più opportuno alla panificazione e al vettovagliamento dei danneggiati, salvo rimborso della spesa da parte del Ministero dei lavori pubblici.
Infine essa dovrà mettere a disposizione del Ministro o sottosegretario di Stato ai lavori pubblici tutti quei materiali, mezzi d'opera e autoveicoli, di cui dispone e che le venissero richiesti.
Art. 7 In occasione dei disastri sismici è fatto obbligo a chiunque di consegnare immediatamente, a richiesta dell'ingegnere capo del genio civile della zona colpita o dei funzionari da lui delegati, materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, di cui sia in possesso, e quanto in genere è ritenuto giovevole alla pronta organizzazione dei soccorsi.
Le modalità delle consegne e gli indennizzi relativi saranno fissati da apposite norme.
Art. 8 Su richiesta del Ministro dei lavori pubblici e del sottosegretario di Stato le imprese, che eseguiscono lavori in località limitrofe a quelle dove è avvenuto il disastro, dovranno mettere a disposizione del genio civile le loro maestranze, salvo compensi da determinarsi dal regolamento.
Al pagamento della mercede agli operai provvede, in tal caso, direttamente l'Amministrazione dei lavori pubblici.
Art. 9 L'amministrazione delle Società esercenti le ferrovie e le tramvie dovranno ottemperare agli ordini che il Ministro dei lavori pubblici o il sottosegretario di Stato, impartirà, compatibilmente con le ragioni di sicurezza dell'esercizio agli scopi del pronto soccorso, in rapporto agli esercizi ferroviari e tramviari.
Ugualmente le Società marittime di navigazione dovranno per ogni evenienza sottostare alle disposizioni del Ministro o del sottosegretario di Stato per quanto riguarda i servizi marittimi.
Per i trasporti da effettuarsi sulle ferrovie dello Stato, il capo divisione del movimento, nella cui giurisdizione si verifica il disastro, assume personalmente od a mezzo di un funzionario da lui delegato, ed appena avuta notizia del disastro stesso, la direzione del servizio per facilitare con tutti i mezzi a sua disposizione, e salva rimanendo la sua normale responsabilità, i trasporti per ferrovia da effettuarsi in conto corrente che saranno richiesti dal Ministro o dal sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.
Art. 10 Il Ministro od il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici potrà avvalersi anche del personale dipendente dagli enti provinciali, comunali e delle Opere pie, come pure della Croce Rossa, delle istituzioni per i pronti soccorsi, di Comitati, ecc., e ne disciplina l'azione ai fini dell'immediato soccorso, salvo quanto è disposto all'art. 12.
Art. 11 I pompieri (5) che, su richiesta del Ministro o del sottosegretario di Stato dei lavori pubblici, si recheranno nelle località danneggiate dipenderanno dall'autorità militare, ed attenderanno agli ordini ed ai servizi che dalla medesima saranno loro affidati.
(5) Ora vigili del fuoco: vedi L. 27 dicembre 1941, n. 1570.
Art. 12 Ai servizi di pronto soccorso sanitari e di assistenza sanitaria e di profilassi provvederà il Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) (6), delegando un funzionario medico superiore per assumere nella zona colpita la direzione dei servizi sanitari. Egli dipende direttamente dall'autorità di cui all'art. 2. Distribuisce, regola e coordina tutte indistintamente le attività sanitarie civili e militari, in armonia con gli altri servizi di soccorso, disciplina l'impiego del materiale sanitario scientifico e profilattico della Direzione generale della sanità e degli altri corpi, Enti o Comitati.
(6) Ora Ministero della sanità: L. 13 marzo 1958, numero 296.
Art. 13 Per gli accertamenti delle condizioni statiche dei fabbricati e dei danni da essi subiti, come per i provvedimenti relativi alla totale o parziale demolizione di edifici o all'esecuzione di puntellamenti e piccole riparazioni e così per le riparazioni di condutture di acque e di strade, saranno incaricati gli ingegneri del genio civile, delle Province, dei Comuni, e potranno essere incaricati anche ingegneri liberi professionisti.
I lavori di demolizione, di puntellamento o delle indilazionabili piccole riparazioni saranno eseguiti immediatamente di ufficio.
Art. 14 ... (7).
(7) Abrogato dall'art. 38, R.D.L. 9 dicembre 1926, numero 2389.
Art. 15 Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.