Ordinanze del Capo Dipartimento17 agosto 2020

Ordinanza n. 693 del 17 agosto 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 18 agosto 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020 e n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020 e n. 680 del 11 giugno 2020, recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA, in particolare l’OCDPC n. 660 che “al fine di assicurare un sostegno economico ai familiari delle persone direttamente impegnate per fronteggiare l’emergenza in rassegna e decedute nell’esercizio della propria funzione ed attività a causa del coronavirus, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziare derivanti da erogazioni liberali allo scopo espressamente finalizzate dal donante, da versare su apposito conto corrente bancario, aperto ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”;

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO, in particolare, l’articolo 22 bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020 che ha istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile, 10 e 26 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTA la disponibilità di privati ad effettuare donazioni da destinare al sostegno economico dei familiari delle persone direttamente impegnate per fronteggiare l’emergenza in parola e decedute nell’esercizio della propria funzione ed attività;

RAVVISATA la necessità di armonizzare le previsioni delle disposizioni di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 2020 con quelle di cui all’articolo 22-bis della legge 24 aprile 2020, n. 27;

RAVVISATA la necessità di individuare le modalità di gestione delle predette risorse, nonché le modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 5 aprile 2020)

1. L’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 5 aprile 2020, è sostituito dal seguente: “1. Al fine di assicurare un sostegno economico in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziare derivanti da erogazioni liberali allo scopo espressamente finalizzate dal donante, da versare su apposito conto corrente bancario, aperto ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.”

Articolo 2
(Criteri per l’individuazione dei beneficiari)

1. Il beneficio di cui all’articolo 1, che non concorre alla formazione del reddito, è corrisposto in forma di sussidio una tantum ai soggetti di seguito indicati:

  • al coniuge superstite o al convivente di fatto;
  • in mancanza dei soggetti di cui sopra, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità;
  • in mancanza di coniugi, di convivente di fatto o figli detto sussidio spetta ai genitori naturali o adottivi se a carico del deceduto;
  • in mancanza di coniugi, di convivente di fatto o figli, di genitori naturali o adottivi detto sussidio spetta ai fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il deceduto.

2. Il beneficio di cui al presente articolo è corrisposto in ragione del numero dei componenti superstiti del nucleo familiare, e fino ad un importo massimo di € 55.000 e, comunque, nel limite di € 15.000 per ogni componente del nucleo familiare; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità superstite, il contributo medesimo è stabilito nel limite di € 25.000. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, il sussidio è aumentato di € 5.000 per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 55.000 previsti.

3. Qualora il decesso sia stato preceduto da un ricovero l'importo di cui al comma 2 è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di € 5.000 se non rimborsate dalle assicurazioni.

Articolo 3
(Modalità di erogazione)

1. A partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e fino alla scadenza dello stato di emergenza, i soggetti di cui all’articolo 2 presentano apposita domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile con cui chiedono di accedere al beneficio, attestando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

  • il grado di parentela con il soggetto deceduto;
  • le generalità del richiedente;
  • la presenza di eventuali soggetti che, ai sensi del precedente articolo 2, comma 2, hanno titolo alla maggiorazione del contributo ivi prevista;
  • la residenza;
  • l’esistenza dei requisiti previsti dalla presente ordinanza per l’ottenimento del beneficio;
  • di non aver ricevuto altri benefici pubblici per la medesima finalità o, in caso contrario, l’ammontare di tali contributi, restando inteso che in tal caso il richiedente avrà diritto solo alla differenza, se positiva, tra il contributo di cui alla presente ordinanza e gli altri benefici pubblici ricevuti per la medesima finalità;
  • l’indirizzo di posta elettronica, o comunque il recapito, dove i soggetti richiedenti possono richiedere informazioni o chiarimenti rispetto al contenuto della domanda.

2. Le erogazioni dei benefici di cui alla presente ordinanza sono disposte nel limite delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell’articolo 1.

3. Qualora, alla scadenza dello stato di emergenza e comunque all’esito dell’erogazione dei benefici di cui all’articolo 2, residuino risorse sul conto corrente bancario di cui al comma 1 dell’articolo 1, coloro cui sia stato riconosciuto il sussidio di cui alla presente ordinanza possono presentare domanda di integrazione entro tre mesi dalla scadenza dello stato di emergenza. Di tale fatto ne è data notizia tramite avviso pubblicato sul sito internet del Governo Italiano.

4. Le domande di cui al comma 1 sono esaminate da una Commissione composta da cinque membri di cui tre designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno appartenente al Dipartimento della protezione civile, uno designato dal Ministero della salute ed uno in rappresentanza dei soggetti che hanno effettuato donazioni da destinare al sostegno economico dei familiari delle persone direttamente impegnate per fronteggiare l’emergenza in parola e decedute nell’esercizio della propria funzione ed attività.

5. La Commissione di cui al comma 4, istituita con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, all’esito dell’esame delle domande di cui al comma 1, provvede a redigere l’elenco dei soggetti beneficiari con l’indicazione dei relativi importi da riconoscere che trasmette al Dipartimento della protezione civile.

6. Ai membri della Commissione di cui al comma 4 non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 4 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, si provvede a valere sulle risorse finanziarie confluite sul Conto corrente intestato al Dipartimento della protezione civile n. 66432 aperto presso la Banca Intesa Sanpaolo e derivanti dalle erogazioni liberali allo scopo espressamente finalizzate dal donante.

2. Le somme derivanti dalla raccolta di cui all’articolo 1 sono riversate in apposito capitolo del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva erogazione in favore dei beneficiari.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli