Ordinanze28 novembre 2024

Ocpdc n. 1.114 del 28 novembre 2024 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2024

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile;

VISTO il decreto del 18 settembre 2024 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio della Regione Emilia-Romagna e in particolare le province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, a partire dal 17 settembre 2024;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini;

VISTO il decreto del 19 ottobre 2024 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal 17 ottobre 2024;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

CONSIDERATO che i territori in rassegna sono stati interessati da ripetuti fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, provocando l’esondazione di corsi d’acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

VISTE le ordinanza n. 1100 del 21 settembre 2024, relativa agli eventi verificatisi a partire dal 17 settembre 2024, e n. 1109 del 5 novembre 2024, relativa agli eventi verificatisi a partire dal 17 ottobre 2024, con le quali sono state disciplinate le prime misure volte a fronteggiare i citati contesti emergenziali, stabilendo, tra l’altro, che allo scopo di assicurare la più efficace ed efficiente gestione delle attività di protezione civile fosse necessario operare in via unitaria, attribuendone la responsabilità alla medesima gestione commissariale;

VISTO l’art. 11, comma 1, lettere a), c) ed e), del richiamato Codice della protezione civile che, tra le funzioni in materia di protezione civile attribuite alle Regioni, annoverano, tra l’altro, le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, nonché l’'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del medesimo Codice;

VISTA la determina della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 6768 del 4 aprile 2024 avente ad oggetto l’Avviso di indizione di procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 3 dirigenti “Manager della protezione civile e gestione emergenze” presso l’organico della Regione Emilia-Romagna (CP-DIR.2024-1);

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 23016 del 31 ottobre 2024 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 3 dirigenti “Manager della protezione civile e gestione emergenze” presso l’organico della Regione Emilia-Romagna (CP-DIR.2024-1);

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 2065 del 4 novembre 2024 avente ad oggetto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026. Secondo aggiornamento. Reintegro dell’organico dirigenziale dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per fare fronte agli interventi di emergenza conseguenti alle emergenze di settembre e ottobre 2024;

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche la possibilità di attingere a graduatorie di altre amministrazioni previo accordo tra le stesse e nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti;

VISTO il DPCM 29 marzo 2022, tabella n. 24 che prevede, tra le autorizzazioni a bandire e ad assumere relative al ruolo della protezione civile, una unità di personale dirigenziale di seconda fascia;

VISTA la nota n. DIP/53334 del 10 ottobre 2024 con la quale il Dipartimento del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, tra l’altro, al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai fini dell’emanazione del DPCM di autorizzazione a bandire e ad assumere per il triennio 2024-2026, le tabelle riepilogative relative al ruolo della protezione civile da inserire nel suddetto decreto di autorizzazione di prossima emanazione;

VISTA la tabella concernente il ruolo della protezione civile, allegata alla nota sopra richiamata, che evidenzia, tra le altre, una unità dirigenziale di seconda fascia tra le assunzioni a tempo indeterminato anno 2024 da bandire ed assumere;

RILEVATO che, per tutto quanto sopra richiamato risultano complessivamente perfezionate ed in corso di perfezionamento, autorizzazioni a bandire e ad assumere relativamente al ruolo della protezione civile due unità di personale dirigenziale di seconda fascia;

VISTO l’art. 8, comma 1, lettera e), del citato Codice della protezione civile che, tra le funzioni attribuite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale strumento di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri quale autorità nazionale di protezione civile, tra l’altro annovera il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale e interforze operante con continuità presso il Dipartimento medesimo, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti;

VISTI i decreti-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»; 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»; 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) », con cui, tra l’altro, sono state previste disposizioni per il potenziamento amministrativo delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTA la misura M2C4 Investimento 2.1.b. “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico” del predetto Piano, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

RAVVISATA l’esigenza di assicurare senza soluzione di continuità, anche in relazione allo specifico contesto emergenziale in essere, l’assolvimento delle funzioni istituzionali di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile valorizzando gli strumenti di collaborazione istituzionale esistenti, semplificandone l’attuazione in ragione dell’impellenza delle esigenze prospettate, assicurando, nel contempo, alla Regione Emilia-Romagna la facoltà di addivenire tempestivamente al massimo potenziamento delle proprie strutture di protezione civile al fine di consolidare la propria capacità operativa finalizzata all’assolvimento delle funzioni di protezione civile di propria competenza;

RAVVISATA, altresì, la necessità di integrare le disposizioni già adottate per l’attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

ACQUISITA l’intesa della Regione Emilia-Romagna;

DISPONE

ART. 1
(Ricognizione degli ulteriori fabbisogni relativi alle attività di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite)

  1. In considerazione dell’incremento delle esigenze e delle attività conseguenti al verificarsi, nei medesimi territori, di ripetuti eventi eccezionali, come richiamati in premessa, allo scopo di assicurare la più efficace ed efficiente gestione delle attività amministrative volte alla copertura delle spese sostenute per la mobilitazione delle risorse nazionali a supporto del sistema regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, il Commissario delegato provvede alla ricognizione delle ulteriori misure di soccorso ed assistenza alla popolazione di cui alla lettera a) dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, di cui all’articolo 4 dell’OCDPC n. 1100/2024, oltre che in relazione agli eventi verificatisi a partire dal 17 ottobre 2024, necessarie per il superamento dell’emergenza, limitatamente alle azioni poste in essere dalle articolazioni della Regione Emilia-Romagna, dagli enti locali e dalle strutture operative regionali intervenute, trasmettendole al Dipartimento della protezione civile in forma unitaria, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo.
  2. Per le medesime considerazioni di cui al comma 1, il coordinamento della gestione amministrativo-contabile del concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle Forze armate e delle Forze di polizia, ivi compreso il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, nonché del personale delle Prefetture interessate nelle attività di cui all’articolo 25, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 1/2018 poste in essere in relazione ai contesti emergenziali richiamati in premessa, ivi incluso quanto previsto dall’articolo 12 dell’OCDPC n. 1100/2024 limitatamente alle forze operative statuali, è assicurato, in forma unitaria, dal Dipartimento della protezione civile, in stretto raccordo con il Commissario delegato e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna.
  3. Per le medesime considerazioni di cui al comma 1, il coordinamento della gestione amministrativo-contabile del concorso di ANCI e delle colonne mobili regionali intervenute è assicurato, ivi incluso quanto previsto dall’articolo 12 dell’OCDPC n. 1100/2024, in forma unitaria, dal Dipartimento della protezione civile, in stretto raccordo con il Commissario delegato e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna.
  4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, il Dipartimento della protezione civile impartisce le necessarie disposizioni organizzative volte ad assicurare le modalità di rendicontazione e rimborso, nei limiti delle risorse finanziarie che verranno rese disponibili per fronteggiate il contesto emergenziale in essere e provvede al ristoro degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo a carico delle risorse stanziate per l’emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n.1/2018.
  5. Le attività di cui al presente articolo non sono contenute nel piano degli interventi del Commissario delegato nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 1 dell’OCDPC n. 1100/2024. Parimenti, non sono ricomprese nel piano del Commissario delegato le misure previste dall’articolo 13 dell’OCDPC n. 1100/2024 e dall’articolo 2 dell’OCDPC n. 1109/2024.
  6. In relazione all’impiego del volontariato organizzato di protezione civile, resta fermo quanto previsto dall’articolo 7 della più volte richiamata OCDPC n. 1100/2024.

ART. 2
(Ulteriori misure urgenti per assicurare la capacità operativa della Regione Emilia-Romagna e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri a presidio delle attività di gestione delle emergenze e degli interventi per la riduzione del dissesto idrogeologico)

  1. Al fine di salvaguardare e consolidare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile nell’esercizio delle attività di coordinamento delle attività emergenziali, delle funzioni istituzionali di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e quale struttura di supporto alle funzioni in capo all’autorità nazionale di protezione civile di cui all’articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nonché per consentire l’effettivo svolgimento dei compiti attribuiti dall’articolo 8 del citato decreto legislativo, con particolare riferimento al coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale nell’ambito dello specifico contesto di cui alla presente ordinanza, allo scopo di consolidare la capacità operativa del medesimo Dipartimento nell’attuazione delle misure di competenza previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di salvaguardare, altresì, la piena capacità operativa della Regione Emilia-Romagna nel presidio delle attività operative di protezione civile di competenza, di cui in premessa, semplificando e valorizzando gli strumenti di collaborazione istituzionali disponibili, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Emilia-Romagna sono autorizzate ad intraprendere procedure finalizzate a garantire alla Regione Emilia-Romagna di completare le proprie assunzioni dalle graduatorie vigenti e contemporaneamente a consentire alla Presidenza del Consiglio dei ministri l’utilizzo delle medesime graduatorie derivanti da concorsi già espletati dalla Regione Emilia-Romagna attinenti alla materia della protezione civile, anche ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 5.bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con oneri a carico del proprio bilancio, fermi restando i criteri e le modalità vigenti per il conferimento dei medesimi incarichi.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, ai vincitori ed agli eventuali idonei assunti dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 a seguito di utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1, già appartenenti al ruolo speciale non dirigenziale di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 303, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5-septies, del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, così come introdotte dall’articolo 14.bis, del citato decreto-legge n. 4/2019.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti della capienza delle graduatorie medesime al fine di garantire, mediante lo scorrimento delle stesse, nelle more delle possibili procedure di mobilità per il personale dirigenziale in posizione di comando di prossima emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, il soddisfacimento delle esigenze assunzionali della Regione Emilia-Romagna ed esclusivamente, in via eccezionale, per le motivazioni emergenziali descritte in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2024

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano