Ordinanze9 febbraio 2023

Ocdpc n. 964 del 9 febbraio 2023 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 e del 28 settembre 2022;

VISTO l’articolo 1, comma 669 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre e n. 937 del 20 ottobre 2022 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

VISTO in particolare l’articolo 8 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, integrato dall’articolo 9 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, con cui si dispongono misure per l’accelerazione delle procedure di attivazione dei posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione, al fine di assicurare un sollecito reperimento di strutture per l’accoglienza della popolazione proveniente dall’Ucraina;

VISTA la nota del Ministero dell’interno, del 21 dicembre 2022, con cui per la prosecuzione delle misure sopra citate si chiede di poter derogare sul piano procedurale all’articolo 8 delle linee guida allegate al decreto del ministro dell’interno 18 novembre 2019, recante “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati”;

VISTO quanto disposto dall'articolo 5-quater del citato decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

DISPONE

ART. 1

(Aggiornamento e integrazione delle misure disciplinate dall’art. 8 dell’OCDPC n. 872/2022, come modificato e integrato dall’art. 9 dell’OCDPC n. 881/2022)

  1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 5 aprile 2022, n. 28, i richiami all’articolo 3, del decreto-legge 28 febbraio 2022 n. 16, contenuti nell’articolo 8 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022 e successive modifiche e integrazioni, si intendono riferiti, senza soluzione di continuità, all’articolo 5-quater, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni dalla citata legge n. 28/2022, e all’articolo 44, comma 1, lettera c-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  2. Per le attività di accoglienza disciplinate dall’articolo 8 dell’OCDPC n. 872/2022 fino al termine dello stato di emergenza stabilito dall’articolo 1, comma 669, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fermo restando  quanto previsto  dal medesimo  articolo 8, si procede anche in deroga all’articolo 8, commi  1, 2 e 3 delle linee guida allegate al decreto del ministro dell’interno 18 novembre 2019, recante “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati”.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 09 febbraio 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio