Ordinanze20 ottobre 2022

Ocdpc n. 937 del 20 ottobre 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e, in particolare, l’articolo 26;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 e del 28 settembre 2022;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902, 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022 e n. 927 del 3 ottobre 2022 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

CONSIDERATO che le persone provenienti dall’Ucraina sono tenute, entro novanta giorni dall’ingresso sul territorio nazionale, a regolarizzare la propria posizione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;

CONSIDERATO altresì che la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 e la conseguente acquisizione del codice fiscale quale dato identificativo di base costituiscono requisiti fondamentali per l’accesso alle misure assistenziali introdotte dalle autorità nazionali a supporto della popolazione in fuga dagli eventi bellici in atto sul territorio ucraino;

RAVVISATA la necessità, anche in ragione del lasso di tempo trascorso dall’avvio delle attività assistenziali, di garantire la puntuale e rigorosa verifica di quanto sopra prescritto da parte di tutti i soggetti componenti la filiera dell’assistenza ed accoglienza;

RAVVISATA altresì la necessità di provvedere, salvo limitate eccezioni, alla cessazione dell’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina presso le strutture alberghiere, ricorrendo alle altre forme di accoglienza e sostentamento a tal fine appositamente finanziate e regolate;

VISTA la circolare del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2022 recante “Aggiornamento delle indicazioni operative relative alla gestione delle misure assistenziali e di accoglienza a favore delle persone in fuga dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici in atto”;

CONSIDERATO che con la delibera di ulteriore stanziamento del 28 settembre u.s. e con la circolare del 26 settembre u.s. di cui sopra è stato previsto un processo di progressiva riduzione e dimezzamento, propedeutica alla definitiva cessazione, delle risorse finanziarie destinate all’assistenza presso le strutture alberghiere e che, pertanto, la presente ordinanza è volta favorire la piena attuazione ed accelerazione di tale percorso;

RAVVISATA altresì la necessità, al fine di contribuire alla riduzione dell’utilizzo delle strutture alberghiere, di integrare le ulteriori misure di accoglienza diffusa ammissibili nell’ambito delle risorse finanziarie a tal fine assegnate;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

DISPONE 

ART. 1
(Cessazione dell’accoglienza presso le strutture alberghiere in favore dei profughi provenienti dall’Ucraina)

  1. Si dispone, entro trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, la cessazione del ricorso da parte dei Commissari delegati e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle soluzioni di alloggiamento e assistenza temporanee presso strutture alberghiere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) dell’OCDPC n. 872/2022. Entro la predetta data, ferma restando l’effettiva disponibilità di posti anche in altra Regione, è previsto l’eventuale ricollocamento delle persone ospitate in strutture alberghiere presso le altre forme di accoglienza e sostentamento, anche di natura straordinaria, appositamente già finanziate e regolate a legislazione vigente.
  2. La predetta accoglienza presso le strutture alberghiere di cui al comma 1 potrà essere riconosciuta, a decorrere dal termine ivi previsto, quale misura provvisoria e temporanea per un periodo massimo di 30 giorni, esclusivamente in favore di profughi provenienti dall’Ucraina di nuovo ingresso sul territorio nazionale ovvero che provengano da forme di assistenza spontanea non più sostenibile da parte di associazioni o famiglie che sinora le hanno garantite, per le quali non esiste l’immediata possibilità di essere ospitate in altre forme di accoglienza garantita dallo Stato.

ART. 2
(Ulteriori forme di accoglienza diffusa)

  1. In considerazione dell’esigenza di integrare, nell’ambito del limite massimo di unità a tal fine previsto, le ulteriori misure di accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e s.m.i, anche al fine di consentire la progressiva cessazione dell’accoglienza presso le strutture alberghiere, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile ai fini del coordinamento unitario delle misure di accoglienza diffusa e della verifica del rispetto dei vincoli numerici e finanziari prefissati dal citato articolo 31, comma 1, lettera a), a stipulare convenzioni con enti e soggetti privati che già gestiscono strutture di accoglienza in grado di assicurare ai soggetti beneficiari i medesimi servizi di assistenza, accoglienza, integrazione, previsti  dall’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.969 dell’11 aprile 2022, in attuazione dell’ articolo 1 dell’ OCDPC n. 881/2022, al costo massimo pro die pro capite pari ad euro 33,00, anche in deroga al limite dei 15 posti previsti nel medesimo avviso.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili stanziate dall’articolo 31, comma 4, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 e s.m.i. per le finalità di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a).

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 20 ottobre 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio