Ordinanze13 ottobre 2022

Ocdpc n. 933 del 13 ottobre 2022 - Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 delle attività di cui all’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. Regione Abruzzo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2022

 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, che all’articolo 1 ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell’11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n.772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021, n. 805 del 5 novembre 2021, n. 806 dell’8 novembre 2021, 808 del 12 novembre 2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31 dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 dell’ 1 marzo 2022, n. 879 del 25 marzo 2022, n. 884 del 31 marzo 2022, n. 887 del 15 aprile 2022, n. 888 del 16 aprile 2022, n. 890 del 26 aprile 2022, nn. 892 e 893 del 16 maggio 2022, n. 900 del 27 giugno 2022, n. 905 del 18 luglio 2022, n. 914 del 16 agosto 2022 e n. 918 del 12 settembre 2022;

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ed in particolare l’articolo 1 con cui è disposto che allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

CONSIDERATO, inoltre, che il sopra citato decreto legge n. 24 del 2022, prevede che possono essere adottate ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, e possono contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022;

RITENUTO, tra l'altro, necessario dover continuare a garantire il supporto al Sistema sanitario mediante l'unità socio-sanitaria di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 665 del 2020 come prorogata dall’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022;

RITENUTO altresì necessario garantire la prosecuzione del supporto alla Regione Abruzzo di operatori con specifiche professionalità per la prosecuzione delle attività di contact tracing di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 2020;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022 recante “Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 di competenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza”, in particolare l’articolo 1, comma 3, laddove si prevede che, al fine di proseguire ulteriormente una o più delle attività di cui al comma 2, ciascun soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al Dipartimento della protezione civile: (a) la quantificazione degli oneri finanziari complessivi, da intendersi quale tetto massimo di spesa, relativi alle misure già autorizzate con precedenti ordinanze di protezione civile e poste in essere fino al 31 marzo 2022; (b) la pianificazione delle attività che si rende necessario prorogare a partire dal 1° giugno 2022, rimodulate in modo da assicurarne il graduale rientro in ordinario, secondo apposito cronoprogramma che ne indichi la progressiva riduzione e completa conclusione entro il termine del 31 dicembre 2022;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 918 del 12 settembre 2022 ed in particolare, l’articolo 1 e la correlata tabella A, che ha previsto per tutte le Regioni e Province autonome, ivi inclusa la Regione Abruzzo, l’aggiornamento, sulla base dei fabbisogni effettivi, del tetto di spesa massimo rimborsabile per le attività di contrasto alla pandemia svolte fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022;

CONSIDERATO altresì che nell’articolo 2 e nella correlata tabella B della sopra indicata OCDPC 918/2022 con cui è stata disciplinata la prosecuzione, in progressiva riduzione ai fini del graduale rientro in ordinario fino al termine ultimo del 31 dicembre 2022, delle misure di cui all’articolo 1, comma 2, dell’OCDPC 892/2022, non è stata inclusa la Regione Abruzzo in quanto i dati preliminari forniti dalla predetta Regione in fase di adozione del provvedimento non soddisfacevano integralmente i requisiti di riduzione concordati in sede tecnico-politica, propedeutici alla relativa chiusura delle attività;

DATO ATTO che, con nota del 30 agosto 2022, la Regione Abruzzo ha fornito il dato aggiornato, allineato alle esigenze sopra indicate, per la prosecuzione in progressiva riduzione delle attività in essere al 31 maggio 2022 e che, pertanto, può essere autorizzata ad operare entro tali limiti nell’ambito dell’importo complessivo pari ad euro 1.354.025,00, disponibile a legislazione vigente nell’ambito delle risorse già stanziate per l’emergenza in rassegna;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di autorizzare il soggetto responsabile della Regione Abruzzo, a proseguire fino al 31 dicembre 2022, nelle attività di cui all’articolo 1, comma 2 della citata ordinanza n. 892 del 2022;

ACQUISITA l’intesa della Regione Abruzzo;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

 

DISPONE

 

ART. 1
(Proroga, in progressiva riduzione ai fini del graduale rientro in ordinario, delle misure di cui all’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022 per la Regione Abruzzo)

  1. Per le ragioni di cui in premessa, al fine di consentire la necessaria pianificazione delle esigenze di prosecuzione e adeguamento all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 delle misure di contrasto regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza, preservando la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture nella fase di progressivo rientro nell'ordinario, il soggetto responsabile della Regione Abruzzo, nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022 è autorizzato alla prosecuzione, in progressiva riduzione fino al termine ultimo per la conclusione del 31 dicembre 2022, delle attività di cui all’articolo 1, comma 2 della citata ordinanza n. 892 del 2022 in essere alla data del 31 maggio 2022, nei limiti dei fabbisogni, da intendersi quali tetti massimi di spesa, indicati nella tabella in allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  2. Il predetto soggetto responsabile provvede alle attività di cui al comma 1 entro il limite massimo di euro 1.354.025,00, articolati come specificato nella tabella in allegato. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse già stanziate per l’emergenza in rassegna e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio