Ordinanze12 ottobre 2022

Ocdpc n. 930 del 12 ottobre 2022 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino;

CONSIDERATO che dalla serata del giorno 15 settembre 2022 parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, causando alcune vittime, l’allagamento e l’isolamento di diverse località e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

CONSIDERATO altresì, che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022 recante “primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 924 del 20 settembre 2022 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.”;

RAVVISATA la necessità di introdurre ulteriori disposizioni finalizzate a consentire il rapido espletamento delle iniziative volte al superamento della situazione di emergenza, rafforzando l’operatività delle strutture territoriali interessate dagli eventi in rassegna;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

ACQUISITA l’intesa della Regione Marche;

DISPONE

ART.1
(Disposizioni volte a garantire la piena operatività e partecipazione dei Comuni)

  1. L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), su richiesta del Dipartimento della protezione civile e su segnalazione dei fabbisogni da parte del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 settembre 2022, n. 922, coordina la partecipazione dei Comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi in premessa per le attività volte a garantire la continuità amministrativa negli enti locali e nei territori interessati dagli eventi medesimi. Per tale scopo, l’ANCI impiega proprio personale fino ad un massimo di quattro unità e per un totale massimo di 30 giorni lavorativi. Al predetto personale è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati relativi agli straordinari e alle indennità spettanti nonché alle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo il CCNL ANCI, a valere sulle risorse di cui al comma 5.
  2. I Comuni che intervengono a supporto degli Enti locali colpiti, al fine di potenziare le strutture impegnate nello svolgimento sia delle attività ordinarie, sia delle attività straordinarie conseguenti agli eventi di cui in premessa, autorizzano l’impiego del proprio personale nel limite complessivo di 32 unità e per un totale massimo di 30 giorni lavorativi, secondo quanto previsto dagli articoli 2103 e 2104 del codice civile e dal CCNL di riferimento, assumendosi per intero i relativi oneri stipendiali. Il personale dei suddetti Comuni, che interviene con le modalità stabilite da apposito accordo stilato tra il Comune offerente e il Comune ricevente assistenza, rappresenta l’Ente ad ogni effetto di legge. Gli oneri per lavoro straordinario, indennità operativa omnicomprensiva e le spese di trasferta sono a carico delle risorse di cui al comma 5 e il Commissario delegato provvede al relativo rimborso in favore dei Comuni che intervengono a supporto degli Enti locali colpiti.
  3. Per le finalità di cui al comma 2, l'ANCI provvede all'istruttoria degli elementi informativi per il personale degli Enti locali direttamente impegnato sul territorio colpito dagli eventi nelle attività connesse all'emergenza ai fini della rendicontazione delle spese di trasferta e delle indennità spettanti.
  4. Il Commissario delegato inserisce nel piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della citata ordinanza n. 922/2022 le voci di spesa derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2.
  5. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna, nel limite massimo complessivo di euro 200.000,00.
     

ART. 2
(Oneri per prestazioni di lavoro straordinario)

  1.  Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale della Regione Marche, delle Province e dei Comuni interessati dagli eventi in rassegna, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, a decorrere dalla data degli eventi in rassegna e fino al 30 novembre 2022. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, agli esiti della citata ricognizione, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
  2.  Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della Regione Marche, delle Province e dei Comuni interessati dagli eventi in rassegna direttamente impegnati nelle attività connesse all’emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, a decorrere dalla data degli eventi in rassegna e fino al 30 novembre 2022, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
  3. Nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate per l’emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente all’istruttoria e liquidazione delle somme, corrispondenti all’applicazione al personale del medesimo Dipartimento delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a decorrere dalla data degli eventi in premessa e fino al 30 novembre 2022, in relazione all’effettivo impiego per l’emergenza in rassegna.
  4. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse stanziate per l’emergenza e a tal fine, nei piani degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della citata ordinanza n. 922/2022 sono quantificate le somme necessarie e le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 12 ottobre 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio