Ordinanze20 settembre 2022

Ocdpc n. 924 del 20 settembre 2022 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino;

CONSIDERATO che dalla serata del giorno 15 settembre 2022 parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, causando alcune vittime, l’allagamento e l’isolamento di diverse località e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

CONSIDERATO altresì, che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022 recante “primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino”;

RAVVISATA la necessità, anche al fine di ridurre i rischi per l’ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di stoccaggio temporaneo, di integrare le disposizioni concernenti la gestione dei materiali derivanti dal contesto emergenziale in rassegna;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

ACQUISITA l’intesa della Regione Marche;

DISPONE

ART. 1
(Integrazioni all’articolo 5 dell’OCDPC n. 922/2022)

  1. All’articolo 5, comma 4, ultimo periodo, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, le parole “fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero dei Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).” sono sostituite dalle seguenti: “fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e dei rifiuti ingombranti.”.
  2. All’articolo 5 è aggiunto, infine, il seguente comma: “6. Al fine di ridurre i rischi per l’ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di stoccaggio temporaneo, il Commissario delegato o i soggetti attuatori, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all’articolo 3 della presente ordinanza, possono autorizzare i gestori delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, per i quali è escluso l’obbligo di pretrattamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche in deroga alle tipologie individuate nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva Provincia, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica. ARPA Marche fornirà supporto per la corretta attuazione di quanto previsto dal presente comma.”.

ART. 2
(Disposizioni integrative della capacità operativa per le finalità di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, dell’OCDPC n. 922/2022)

  1. Il Commissario delegato, al fine di essere coadiuvato nelle attività di gestione dell’emergenza, può, per la durata dello stato di emergenza, avvalersi di un Vice-Commissario anche al fine di assicurare il coordinamento tra i soggetti attuatori.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato può conferire un incarico retribuito avvalendosi delle facoltà previste dall’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l’emergenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 20 settembre 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio