Normativa19 settembre 2022

Ocdpc n. 923 del 19 settembre 2022 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 30 settembre 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza e con la quale sono stati stanziati euro 7.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2021, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, sono stati estesi ai territori delle province di Treviso e di Padova, dell’area dell’Alto Vicentino della provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 e con la quale sono stati stanziati euro 8.950.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2021, con la quale, sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie, pari ad euro 3.406.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale, è stato prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in rassegna;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 761 del 30 marzo 2021, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza”;

RAVVISATA la necessità segnalata dal Commissario delegato di autorizzare il riconoscimento del lavoro straordinario effettivamente reso dal personale delle amministrazioni coinvolte per fronteggiare l’emergenza in rassegna, all’esito della ricognizione effettuata dallo stesso Commissario e a valere sulle risorse finanziarie già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri sopra citate;

ACQUISITA l’intesa della Regione Veneto;

 

DISPONE

ART. 1

(Disposizioni in favore del personale delle amministrazioni di supporto al Commissario delegato)

  1. Al personale non dirigenziale delle amministrazioni coinvolte nell’emergenza, direttamente impegnato dai Soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 761 del 30 marzo 2021, nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, è riconosciuto il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal proprio ordinamento, all’esito di apposita ricognizione del medesimo Commissario delegato.
  2.  Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 130.937,00, si provvede a carico delle risorse stanziate per l’emergenza.
  3. Al personale non dirigenziale di Veneto Agricoltura – Agenzia veneta per il Settore Primario, individuato dal Commissario delegato di cui al comma 1, direttamente impegnato nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, è riconosciuto, per il periodo dall’1 maggio al 30 dicembre 2022, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal proprio ordinamento, entro il limite massimo di 30 ore mensili pro-capite.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, quantificati nel limite massimo di euro 17.660,00, si provvede a carico delle risorse stanziate per l’emergenza.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fabrizio Curcio