Ordinanze15 settembre 2022

Ocdpc n.  921 del 15 settembre 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, in attuazione dell’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

DATO ATTO che il comma 2 dell’articolo 44 del citato decreto-legge n. 50/2022 ha autorizzato il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, l'estensione dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022, come integrate dal comma 1 del citato articolo 44, e la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unità ivi indicate, sulla base delle effettive esigenze e delle risorse impiegate al raggiungimento delle predette unità, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del citato decreto-legge n. 21 del 2022 e del comma 1 del richiamato articolo 44, fermi restando i termini temporali di applicazione delle misure medesime;

VISTA la relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione delle misure di assistenza ed accoglienza introdotte dalle citate lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 31 del richiamato decreto-legge n. 21/2022 trasmessa al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con nota del 18 agosto 2022 e al Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 30 agosto 2022;

CONSIDERATO che alla data del 15 agosto 2022, rispetto alla copertura finanziaria autorizzata dal richiamato decreto-legge n. 21/2022 relativamente alla misura dell’accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lett. a) del medesimo decreto-legge, risultano non utilizzati euro 60.835.000,00, corrispondenti al fabbisogno originariamente quantificato per tale modalità di assistenza per il periodo 21 marzo-31 luglio 2022, atteso che le relative convenzioni trovano attuazione a partire dal mese di agosto 2022;

DATO ATTO che, alla data del 15 agosto 2022, sono stati autorizzati, complessivamente, 99.772 bonifici per l’erogazione del contributo di sostentamento, riferiti a 61.485 individui, 29.416 dei quali hanno percepito integralmente il massimo del contributo riconoscibile, e in relazione ai quali risultano erogati anche contributi integrativi per un totale di 37.248 figli minori al seguito;

CONSIDERATE le proiezioni sui trend di ingresso sul territorio italiano di soggetti aventi diritto alle citate misure di assistenza ed accoglienza, illustrate nella richiamata relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

RITENUTO di dover procedere all’adozione di un’ordinanza per la rimodulazione delle richiamate misure, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 44 del citato decreto-legge n. 50/2022, disponendo l’incremento del numero massimo di contributi di sostentamento concedibili di ulteriori 40.000 unità, disponendo, a tal fine, l’impiego di 36 milioni di euro nell’ambito delle risorse non utilizzate per la gestione dell’accoglienza diffusa, come sopra quantificate;

DATO ATTO che restano fermi sia il limite massimo delle 3 mensilità concedibili (90 giorni), sia il termine temporale del 30 settembre 2022 per la presentazione della richiesta del contributo di sostentamento per coloro che hanno presentato la domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

DISPONE

ART.1
(Rimodulazione delle misure di assistenza ed accoglienza di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. Per le ragioni indicate in premessa, ai fini di quanto previsto dall’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a concedere ai bene-ficiari aventi diritto il contributo di sostentamento di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e all’articolo 2 dell’OCDPC n. 881/2022, e successive modifiche e integrazioni, richiamati in premessa, per un massimo di ulteriori 40.000 unità.
  2. All’onere massimo quantificabile per l’attuazione di quanto previsto dal com-ma 1, pari ad euro 36.000.000,00, si provvede a valere sulle somme autorizza-te per l’attivazione del contingente di 15.000 posti di accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e all’articolo 1 dell’OCDPC n. 881/2022, e successive modifiche e integrazioni, non utiliz-zate per il periodo 21 marzo-31 luglio 2022.
  3. Per la concessione del contributo di sostentamento a favore delle ulteriori 40.000 unità di cui al comma 1, restano fermi tutti i requisiti e i limiti temporali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia richiamate al predetto comma 1.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio