Ordinanze16 agosto 2022

Ocdpc n. 914 del 16 agosto 2022 - Ordinanza di protezione civile finalizzata al progressivo rientro in ordinario in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTE la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, che all’articolo 1 ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del  24 luglio 2020, n. 689 del  30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n.719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell’11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n.772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021, n. 805  del 5 novembre 2021, n. 806 dell’8 novembre 2021, 808 del 12 novembre 2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31 dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 dell’ 1 marzo 2022, n. 879 del 25 marzo 2022, n. 884 del 31 marzo 2022, n. 887 del 15 aprile 2022, n. 888 del 16 aprile 2022, n. 890 del 26 aprile 2022, nn. 892 e 893 del 16 maggio 2022, n. 900 del 27 giugno 2022 e n. 905 del 18 luglio 2022;

  VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, ed in particolare l’articolo 1 con cui è disposto che allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario,  possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO l’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 2020 che finalizza le risorse provenienti da donazioni ad “assicurare  un  sostegno  economico  in  favore  dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie ed operatori socio sanitari deceduti per aver contratto, in conseguenza dell'attività  di servizio prestata, una patologia alla  quale  sia  conseguita  la  morte  per effetto diretto o  «come  concausa»  del  contagio  da  COVID-19;

VISTA l’ordinanza n. 693/2020 che individua le modalità di gestione delle risorse di cui alla citata ordinanza n.660/2020, nonché le modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme;

RITENUTO di dover introdurre alcune disposizioni finalizzate a concedere un congruo termine per la presentazione delle domande, dopo la scadenza dello stato di emergenza, da parte dei familiari dei soggetti comunque deceduti entro il 31 marzo 2022;

RITENUTO altresì di dover apportare modifiche ed integrazioni alla disciplina contenuta nell’articolo 3, comma 3, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693/2020, al fine di agevolare, limitando gli oneri procedurali, il procedimento volto alla ripartizione delle risorse residue e di definirne i criteri;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1
(Modifica all’articolo 3 comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020)

  1. All’articolo 3, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020 sono apportate le seguenti modifiche: le parole “e fino alla scadenza dello stato di emergenza” sono sostituite dalla seguenti “, per decessi verificatisi, ai sensi dell’articolo 1, fino alla scadenza dello  stato di emergenza”, dopo la parola “presentano” sono aggiunte le seguenti: “entro il 30 settembre 2022”.

ART. 2
(Modifiche all’articolo 3, commi 3 e 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020)

  1. L’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 693 del 17 agosto 2020, è così sostituito: “Qualora alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 del presente articolo e all’esito della relative istruttorie residuino risorse sul pertinente capitolo di bilancio, il Dipartimento della protezione civile provvede ad erogare una integrazione del sussidio, ripartendo le somme residue, in misura proporzionale rispetto a quanto già erogato ai sensi dell’articolo 2, ai nuclei familiari ai quali sia stato già riconosciuto il beneficio. Al fine di agevolare il riconoscimento della predetta integrazione, il Dipartimento provvederà a fornire preventiva comunicazione ai nuclei familiari già beneficiari di cui al periodo precedente, invitando i soggetti che hanno presentato la citata domanda di cui al comma 1 a produrre, ove interessati a tale possibilità,  apposita istanza di accesso alla ripartizione delle somme residue, entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2022, a pena di decadenza. La predetta istanza, oltre all’aggiornamento dei dati personali strettamente necessari alla liquidazione della somma, dovrà recare una dichiarazione sostitutiva di certificato di esistenza in vita dei componenti del nucleo familiare che hanno già beneficiato del sussidio in esito alla citata domanda di cui al comma 1. In caso di intervenuto decesso di uno o più componenti del nucleo familiare, l’integrazione del sussidio sarà attribuita in misura proporzionale rispetto a quanto sarebbe spettato in sede di domanda originaria di cui al citato comma 1, con riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante alla data dell’istanza di accesso alla ripartizione delle somme residue di cui al presente comma.
  2.  Al comma 4 dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 693 del 17 agosto 2020, al primo periodo le parole “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 3”.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE   
Fabrizio Curcio